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Prestazioni INAIL

Nel documento Radiazioni ionizzanti (pagine 101-106)

5.5.1. Copertura assicurativa ordinaria - Industria

La copertura assicurativa ordinaria (vedi capitoli precedenti) determina la tutela degli eventi lesivi occorsi ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. 1124/65 addetti ad attività di cui all’art. 1 dello stesso D.P.R. comportanti esposizione a rischio di radiazioni ionizzanti, e pertanto riguarda:

• infortuni;

• malattie professionali (“tabellate” e non).

Relativamente agli infortuni, si rileva che risultano indennizzabili anche gli infortuni in itinere; l’unica esclusione in tal senso si ha per gli alunni delle scuole pubbliche e pri-vate, che sono tutelati solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche, delle esperienze di lavoro e delle esercitazioni pratiche, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica svolte con l’ausilio di macchine elettriche.

Relativamente alle malattie professionali “tabellate” si rileva che il D.M. 09/04/08113 relativo alle nuove tabelle delle malattie professionali nell’“industria” prevede espressamente al n. 81 le malattie causate da radiazioni ionizzanti e in particolare:

• radiodermite;

• opacità del cristallino;

• sindrome emocitopenica;

• tumori solidi;

• tumori del sistema emolinfopoietico;

• altre malattie causate dalla esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione va da 1 a 5 anni, mentre è illimitato per i tumori. Le lavorazioni che possono determinare la malattia sono individuate genericamente come le “lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti”.

In caso di infortunio o malattia professionale sono dovute le seguenti prestazioni economiche:

• indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;

• rendita per inabilità permanente (per grado di menomazione superiore all’11%)114;

• indennizzo per lesione dell’integrità psicofisica, danno biologico115

• indennizzo in capitale per grado di menomazione dal 6% al 15%;

• Indennizzo in rendita per grado di menomazione superiore al 15%;

• integrazione della rendita diretta in caso di cure per il recupero della capacità lavorativa;

• rendita ai superstiti in caso di morte;

• prestazioni una tantum ai superstiti;

• assegno funerario;

• assegno per assistenza personale continuativa;

• speciale assegno continuativo mensile.

113 Le malattie professionali da Radiazioni Ionizzanti sono “tabellate” fin dal 1952 (Legge 15/11/1952 n 1967): tale legge prevede-va un periodo massimo di indennizzabilità di 10 anni. Il D.P.R. 13 aprile 1994 n 336 porta il periodo di indennizzabilità rispetti-vamente a 5 anni per la generalità delle patologie, e a illimitato per le manifestazioni neoplastiche.

114 Per eventi verificatisi sino al 24/07/00.

115 Per eventi verificatisi dal 25/07/00.

Sono inoltre erogabili:

• prestazioni sanitarie;

• prestazioni integrative.

5.5.2. Copertura assicurativa ordinaria - Agricoltura

Quanto alla tutela degli eventi lesivi occorsi ai soggetti di cui agli art. 207 e 208 del D.P.R. 1124/65 addetti all’attività di cui all’art. 205 dello stesso D.P.R., questa è del tutto analoga a quella del capo precedente. Si evidenzia del resto come il D.M.

09/04/08 relativo alle nuove tabelle delle malattie professionali nell’“agricoltura”

non prevede malattie causate da radiazioni ionizzanti.

5.5.3. Copertura assicurativa speciale

L’assicurazione speciale (vedi capitoli precedenti) comprende tutti i casi di malat-tie e di lesioni da RX e da sostanze radioattive da cui sia derivata la morte o l’ina-bilità permanente assoluta e parziale; non è quindi prevista la copertura dell’inabi-lità temporanea assoluta. Analogamente non è prevista la copertura degli infortuni in itinere.

Sono espressamente tutelate:

• le malattie e lesioni da radiazioni ionizzanti

• l’elettrofolgorazione

da cui sia derivata la morte o inabilità permanente assoluta o parziale, purché di grado superiore al 20%, poi allineato all’invalidità riferita alla tutela ordinaria DPR 1124/65 (vedi in seguito).

Le malattie e le lesioni da RX e sostanze radioattive, come le malattie professionali previste dalla norma ordinaria (D.P.R. 1124/65), sottostanno al “vincolo causale diretto”.

Unico evento lesivo non dovuto all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (e quindi senza “vincolo causale diretto”), che trova protezione con la normativa spe-ciale (in quanto espressamente previsto dall’art. 10 della Legge 93/58) è quello deri-vante da folgorazione connessa con l’esercizio dell’attività radiologica.

Per folgorazione si deve intendere l’effetto di scariche elettriche derivanti dal catti-vo isolamento dei conduttori, dell’apparecchio radiologico o di altri apparecchi elettrici ad esso connessi oppure l’effetto di altre accidentali condizioni capaci di

realizzare la messa a terra o la chiusura dei circuiti, attraverso il corpo dell’opera-tore, degli alti potenziali elettrici installati per il funzionamento delle apparecchia-ture radiologiche116.

Relativamente alle malattie da radiazioni ionizzanti, la legge 93/58 prevede all’art. 9 un periodo massimo di indennizzabilità di dieci anni dalla cessazione dell’esposizio-ne al rischio. Del resto in tale legge non sono chiaramente richiamate le “manifesta-zioni neoplastiche”: in tali casi, secondo l’art. 14 della medesima legge “sono valide le disposizioni generali riguardanti l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell’industria”. Pertanto, per tali patologie, il periodo massimo di indennizzabilità deve considerarsi “illimitato”117.

La legge 93/58 non prevede indennizzi per inabilità temporanea assoluta; solo per i medici dipendenti è previsto un trattamento sostitutivo della retribuzione (art. 11) che deve essere corrisposto dal datore di lavoro nei casi in cui, per la necessità di cure, il medico debba sospendere temporaneamente il servizio; detto trattamento viene a cessare alla data di decorrenza della rendita.

La rendita inizialmente prevista per invalidità superiore al 20% è ora riallineata alle percentuali di invalidità per la tutela ordinaria118. L’assicurazione speciale prevede le seguenti prestazioni economiche:

• rendita per inabilità permanente (per grado di menomazione superiore all’11%)119;

• indennizzo per lesione dell’integrità psicofisica, danno biologico120 - indennizzo in capitale per grado di menomazione dal 6% al 15%;

- indennizzo in rendita per grado di menomazione superiore al 15%;

• rendita ai superstiti in caso di morte;

• assegno funerario.

Sono inoltre dovute le seguenti prestazioni:

• cure mediche e chirurgiche;

• fornitura di apparecchi di protesi.

Come già evidenziato, è possibile che alcuni dei soggetti tutelabili ai sensi della norma speciale possano trovare anche tutela ordinaria per rischi diversi da quelli coperti dalla norma speciale.

116 Vedi circolare INAIL 17/61.

117 Vedi lettera della Direzione Centrale Prestazioni del 03/03/1998.

118 Vedi lettera della Direzione Centrale Prestazioni del 12/06/2001.

119 Per eventi verificatisi sino al 24/07/00.

120 Per eventi verificatisi dal 25/07/00.

È quindi possibile, ad esempio, che l’infortunio in itinere occorso a un medico radio-logo dipendente della ASL, che non sarebbe indennizzabile secondo la tutela specia-le, lo diventi se lo stesso medico trova copertura ordinaria ai sensi del D.P.R. 1124/65 per i rischi derivanti dall’esposizione a rischio ambientale nella struttura ospedaliera gestita dalla ASL.

Bibliografia

Scienza e ambiente - Conoscenze scientifiche e priorità ambientali, cap.2 “Radiazioni ionizzanti: gli effetti, il rischio, l’informazione e le norme”, Comitato Scientifico ANPA, Documenti 1/2002

ICRP, 1991. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. Ann. ICRP 21

ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37

ICRP, 2012. ICRP Statement on Tissue Reactions/Early and late effects of radiation in normal tissues and organs - threshold doses for tissue reactions in a radiation protec-tion context. ICRP Publicaprotec-tion 118. Ann. ICRP 41

Nel documento Radiazioni ionizzanti (pagine 101-106)