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Rapporti tra l’Esperto Qualificato e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nel documento Radiazioni ionizzanti (pagine 54-59)

La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti e la gestione della documentazione relativa alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a tale rischio è di esclusiva com-petenza dell’Esperto Qualificato (figura definita al punto u - comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), così come inequivocabilmente chiarito all’art. 77 del D.Lgs.

230/95 e s.m.i. e all’art. 180 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.86

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non può e non deve eseguire valutazioni di questo specifico rischio e, per contro, l’Esperto Qualificato non può e non deve valutare rischi al di fuori di quelli da radiazioni ionizzanti, a meno, ovvia-mente, che entrambe le qualifiche non siano rivestite da un’unica persona ufficial-mente incaricata dal Datore di Lavoro per tutte e due le attività.

La nomina dell’Esperto Qualificato è di competenza del Datore di Lavoro: non è pre-vedibile, a meno di situazioni di dolo o colpa grave, che il Datore di Lavoro detenga e/o utilizzi sorgenti radioattive senza che abbia nominato un Esperto Qualificato, dal

86 Vedi anche pareri del ministero del Lavoro ai seguenti link:

http://www.anpeq.it/min_lav_vr.pdf;

http://www.anpeq.it/milav_duvri.pdf.

momento che l’intenzione di impiegare sorgenti radioattive, la loro messa in opera e il loro esercizio richiede una serie di comunicazioni e/o autorizzazioni preventive (vedi art. 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 61 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) per le quali il Datore di Lavoro deve necessariamente avvalersi di tale figura professionale.

Esperto qualificato ed RSPP hanno differenti percorsi di qualificazione e anche giuri-dicamente le figure sono nettamente distinte: ad esempio, le funzioni di Esperto Qualificato non possono essere svolte dal datore di lavoro, né dai dirigenti né dai preposti (vedi art. 77, comma 5 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). A tal riguardo, potrebbe emergere il dubbio se il semplice lavoratore, che non è espressamente citato nel comma 5, rientri nella norma generale inclusiva nella fattispecie dell’ “analogia legis” o nella norma generale esclusiva secondo la quale “Tutto ciò che non è vieta-to è permesso”. Infatti, secondo la prima interpretazione, il lavoravieta-tore che non rico-pra le funzioni previste dal comma 5 dovrebbe essere escluso come le altre, in quan-to il legame del rapporquan-to di lavoro, al pari delle suddette figure, potrebbe pregiudi-care quell’obiettività ed indipendenza nell’esercizio della funzione di Esperto Qualificato; mentre in base alla seconda interpretazione, la mancata citazione della specifica figura orienta inequivocabilmente la scelta nel senso opposto87. Stesse con-siderazioni potrebbero valere per il Responsabile del Servizio dipendente dell’Azienda. L’orientamento generale fa comunque riferimento alla norma generale esclusiva secondo cui, in mancanza di un esplicito divieto, un lavoratore dipenden-te può esercitare le funzioni di esperto qualificato per l’azienda o amministrazione della quale è dipendente88.

Inoltre, a differenza di quanto riportato per l’RSPP, sono in capo all’Esperto Qualificato precise responsabilità, e sono previste dal D.Lgs. 230/95 (art. 93 e 139) specifici provve-dimenti sanzionatori a suo carico in caso di inosservanza delle disposizioni in materia.

Per quanto riguarda la gestione di tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, come già detto, questa è di esclusiva competenza dell’Esperto Qualificato; in ogni caso la relazione preliminare di cui al comma 2 dell’art. 61 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.89deve essere allegata al Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

87 “La norma generale esclusiva e quella inclusiva possono portare a risultati tra loro contraddittori e un ordinamento, come quello italiano, che le abbia entrambe ma manchi di una terza norma che stabilisca quale delle due debba prevalere in questi casi, sarà inevitabilmente incompleto” (Noberto Bobbio).

88 Si veda, a tal riguardo, il parere della D.P.L. di Modena all’indirizzo:

http://www.dplmodena.it/faqsicurezza.html.

89 L’articolo recita: “I datori di lavoro, prima dell’inizio delle attività di cui al comma 1 (cioè le attività disciplinate dal D.Lgs.

230/95 e s.m.i.), debbono acquisire dall’Esperto Qualificato di cui all’art.77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti le attività stesse. omissis..La relazione costituisce il documento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti”.

Per quanto riguarda un possibile rischio dovuto all’esposizione a sorgenti naturali di radiazioni (Capo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), gli obblighi di legge sono a carico del Datore di Lavoro e quand’anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovesse rilevare l’inadempienza dello stesso, non potrebbe far altro che opera di sensibilizzazione.

Nell’eventualità che le misure per contenere il rischio da radiazioni ionizzanti vadano in contrasto con quelle per contenere altre tipologie di rischio, le normative in vigore non forniscono indicazioni dettagliate sul modo di operare o una gerarchia tra le figure coinvolte. Viene previsto (vedi comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) l’obbligo del Datore di Lavoro di garantire condizioni di collaborazione tra Esperto Qualificato e Servizio di Prevenzione e Protezione e la partecipazione dell’Esperto Qualificato alle riunioni periodiche previste dal testo unico sulla Sicurezza.

Da quanto esposto, appare evidente come le figure consulenziali del Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l’Esperto Qualificato, il Medico Competente e il Medico Autorizzato costituiscano un team specializzato di esperti che, in forma sinergica ed integrata, operano parallelamente all’interno del sistema lavorativo per le stesse finalità e di cui il datore di lavoro-esercente assume su di sé la responsabilità organizzativa, di spesa e quindi giuridica.

4.1. Generalità

I rischi relativi all’esposizione a radiazioni ionizzanti (RI) trovano tutela INAIL diversi-ficata a seconda delle attività svolte e dei soggetti che le svolgono; altrettanto diver-sificata è la tipologia di eventi che risultano indennizzabili, così come anche le relati-ve prestazioni erogabili dall’INAIL.

Le attività comportanti esposizione a raggi X (RX) e a sostanze radioattive in ambito

“sanitario” trovano infatti copertura secondo una normativa speciale: la Legge 93/58 e il D.P.R. 1055/60, con le successive modifiche e integrazioni. Le attività diverse dalle precedenti trovano invece tutela assicurativa ai sensi della normativa ordinaria: il D.P.R. 1124/65 (cosiddetto T.U. INAIL) e successive modifiche e integrazioni, il D.Lgs.

38/00, nonché ulteriori norme di ampliamento della tutela assicurativa INAIL, che però non risultano di particolare interesse per la presente trattazione.

In sostanza esiste una norma “speciale” che prevale su quella ordinaria per determi-nate situazioni (Rischio da RI in attività sanitaria per personale sanitario specificata-mente individuato) e una norma “ordinaria” per la generalità delle situazioni con esclusione di quelle previste dalla norma speciale (rischio da RI in ambiente non sani-tario - rischio da RI in ambiente sanisani-tario per personale diverso da quello tutelato dalla norma speciale - rischi diversi da RI in ambiente sanitario e non).

Gli oneri derivanti dalla tutela speciale sono a carico dei “possessori” degli apparec-chi radiologici funzionanti e delle sostanze radioattive in uso: sono assicurati medici (dipendenti e autonomi), tecnici sanitari di radiologia medica (autonomi), allievi dei corsi per tecnici sanitari di radiologia medica e altre figure operanti in ambiente sani-tario o nel contesto della vendita degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. L’assicurazione speciale comprende tutti i casi di malattie e di lesioni da RX e da sostanze radioattive da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente assoluta e parziale; non è quindi prevista la copertura dell’inabilità temporanea asso-luta. Analogamente non è prevista la copertura degli infortuni in itinere.

Gli oneri derivanti dalla tutela ordinaria sono a carico dei “datori di lavoro”, indivi-duati dall’art. 9 del D.P.R. 1124/65 e dei committenti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/00, ed è relativa a tutti i prestatori di lavoro previsti dall’art. 4 del D.P.R. 1124/65 e dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 38/00. La copertura assicurativa è quella generale per cui risul-tano tutelati tutti i tipi di evento, compresi quelli non direttamente correlati all’uso di apparecchi radiologici e all’impiego di sostanze radioattive, senza esclusione degli infortuni in itinere90. Sono compresi quindi tutti casi di infortunio e di malattia

pro-90 Per gli infortuni in itinere si veda la circolare Inail n. 79 del 2004 che esclude la tutela degli infortuni in itinere occorsi agli studenti.

fessionale da cui sia derivata la morte, inabilità permanente assoluta o parziale e ina-bilità temporanea assoluta.

Particolarità di tutela si hanno in agricoltura e nelle ipotesi in cui il “datore di lavoro”

sia lo Stato.

In alcune situazioni si potrà quindi avere:

• la sussistenza di entrambe le assicurazioni per lo stesso personale che risulterà coperto

- dalla tutela speciale per alcuni rischi, - dalla tutela ordinaria per altri;

• una copertura diversa per soggetti diversi nello svolgimento della stessa attività.

4.2. Tutela Assicurativa Ordinaria

Nel documento Radiazioni ionizzanti (pagine 54-59)