Per l’impiego di Radiazioni Ionizzanti, in relazione all’entità dei rischi per i lavoratori e per la popolazione che queste comportano, può essere sufficiente una semplice comunicazione preventiva (art. 22 del D.Lgs. 230/95) o può essere necessaria una spe-cifica autorizzazione da parte delle Autorità competenti (art. 27 del D.Lgs. 230/95). Le comunicazioni preventive e, in misura assai maggiore, le richieste di autorizzazione, devono essere corredate da dettagliate relazioni tecniche atte a dimostrare l’adegua-tezza dei sistemi di protezione per lavoratori e popolazione. Nella seguente tabella sono riassunti gli adempimenti, descritti poi nei paragrafi seguenti.
Tabella 3.1 - Limiti di dose individuale previsti per anno solare (allegati III e IV del D.Lgs. 230/95)
SOGGETTI Dose efficace (mSv) Dose equivalente (mSv)
estremità pelle (a) cristallino
Popolazione, lavoratori non esposti 1 50 50 15
Lavoratori esposti 20 500 500 150
• Categoria A ≥ 6 (b) ≥ 150 ≥ 150 ≥ 45
• Categoria B 1 ÷ 6 50 ÷ 150 50 ÷ 150 15 ÷ 45
Nascituro (c) 1 - -
-Apprendisti/studenti, età ≥ 18 (d) 1 ÷ 20 50 ÷ 500 50 ÷ 500 15 ÷ 150 Apprendisti/studenti, 16< età< 18 (d) 1 ÷ 6 50 ÷ 150 50 ÷ 150 15 ÷ 50
Apprendisti/studenti, ≥ 16 (e) (f) 0,5 25 25 7,5
Apprendisti/studenti, < 16 (e) (f) 0,5 25 25 7,5
(a) calcolato in media su 1 cm2qualsiasi di pelle indipendentemente dalla superficie esposta;
(b) per i lavoratori di categoria A e B le dosi riportate si riferiscono all’esposizione potenziale: ad esempio un lavoratore classificato in categoria A è suscettibile di ricevere per anno solare una dose efficace maggiore di 6 mSv. Ciò non significa, ovviamente, che il lavoratore di catego-ria A debba necessacatego-riamente ricevere tale dose. Discorso analogo vale per i lavoratori di categocatego-ria B;
(c) su tutto il periodo della gravidanza;
(d) studenti o apprendisti che si avviano a una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implica-no necessariamente l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
(e) che non si trovino nelle condizioni di cui alla nota (d);
(f) ogni singola esposizione non può superare un ventesimo dei limiti.
3.2.1. Comunicazione preventiva di pratiche
Prima di intraprendere qualsiasi pratica64, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 230/95, è necessario darne preventiva comunicazione65 a una molteplicità di soggetti66 alle-gando una particolareggiata documentazione tecnica predisposta e firmata, per quanto di competenza, dall’Esperto Qualificato.
La documentazione, dettagliata al punto 3 dell’Allegato VII del D.Lgs. 230/95, com-prende ad esempio:
• la descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effet-tuare il processo di giustificazione67;
• l’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
• per ogni macchina radiogena, il tipo e l’energia massima di accelerazione delle particelle cariche e la corrente massima;
Tabella 3.2 - Comunicazioni e autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 230/95
Tipo pratica63 Adempimenti
Pratiche che non soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del D.Lgs. 230/95 Nessuno Tutte le pratiche che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del D.Lgs. 230/95 Comunicazione preventiva e non richiedono i Nulla Osta di categoria A o B
Macchine radiogene che accelerino gli elettroni con tensioni superiori a 200 keV; sorgenti di radiazioni con produzione di neutroni maggiore
di 104neutroni al secondo; Nulla Osta categoria B
nuclidi di attività maggiore dei valori riportati in apposite tabelle del D.Lgs 230/95
Macchine radiogene che accelerino gli elettroni con tensioni superiori a 25 MeV;
sorgenti di radiazioni con produzione di neutroni maggiore di 107neutroni
al secondo; Nulla Osta categoria A
nuclidi di attività maggiore dei valori riportati in apposite tabelle del D.Lgs 230/95
63 Per “pratica”, nell’ambito del 230/95, si intende una “attività umana che è suscettibile di aumentare l’esposizione degli indi-vidui alle radiazioni ….”.
64 A meno, come riportato in tabella, di quelle che non soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del D.Lgs. 230/95.
65 Al punto 4 dell’Allegato VII del D.Lgs. 230/95 sono indicate le situazioni per le quali vi è l’esenzione dalla comunicazione pre-ventiva di pratiche comportanti la detenzioni di sorgenti di radiazioni. Sono anche esentate, in quanto escluse dalle disposizio-ni del suddetto Decreto, le macchine radiogene che non abbiano le caratteristiche riportate al punto 8 dell’allegato I. Inoltre è possibile l’esenzione dell’obbligo di comunicazione per alcune “Sorgenti Riconosciute”, ai sensi dell’art. 26 e dell’allegato VIII.
66 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Organi del Servizio Sanitario Nazionale. In alcuni casi, in base alla specifica situa-zione, anche alle Agenzie Regionali, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, al Comando di Porto, all’Ufficio di Sanità Marittima e alle Agenzie delle Province Autonome.
67 Per il processo di giustificazione, vedi capitolo 6.
• per le materie radioattive, le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare;
• l’eventuale presenza di zone classificate;
• valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popola-zione in condizioni di normale attività.
Eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati e l’intenzione di cessare una pratica devono essere altresì comunicate secondo le modalità previste dell’Allegato VII del D.Lgs. 230/95: anche in questi casi l’Esperto Qualificato dovrà predisporre e firmare le parti di propria competenza.
3.2.2. Nulla Osta di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
Qualora le sorgenti di radiazioni ionizzanti e/o le attività dei radionuclidi superino appositi valori fissati dalla legge, per intraprendere la pratica è necessario ottenere preliminarmente un Nulla Osta dalle Autorità competenti. I Nulla Osta possono essere di categoria B e di categoria A: le modalità di classificazione nelle categorie e l’iter per la richiesta dei Nulla Osta sono riportati nell’allegato IX del D.Lgs. 230/95.
Il Nulla Osta di Categoria B va richiesto nel caso di impiego di sorgenti che accelerino gli elettroni a energie superiori a 200 keV, nel caso di sorgenti che emettano più di 104 neutroni al secondo e per attività di nuclidi che superino valori riportati in apposite tabelle. Il Nulla Osta di categoria B è rilasciato dal Prefetto nel caso di impieghi non sanitari, e dalle Autorità individuate da apposite leggi Regionali per gli impieghi sanitari.
Il Nulla Osta di Categoria A va richiesto nel caso di impiego di sorgenti che accelerino gli elettroni a energie superiori a 25 MeV, nel caso sorgenti che emettano più di 107 neutroni al secondo e per attività di nuclidi che superino valori riportati in apposite tabelle. Il Nulla Osta di Categoria A è rilasciato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato68di concerto con i Ministeri dell’Ambiente, dell’Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e sentite l’ISPRA e le Regioni terri-torialmente competenti.
68 Oggi Ministero per lo Sviluppo Economico.
Nell’ambito di quanto definito per il rilascio del Nulla Osta di cui al punto preceden-te, il Ministero della Salupreceden-te, che è Dicastero concertante di quello procedente sopra definito, esprime il proprio parere tecnico di competenza avvalendosi, per quanto disposto dalla Legge 883/78, in particolare all’articolo 6 commi i) e k), e all’articolo 23, dell’ISPESL, oggi INAIL, il quale conduce le proprie istruttorie per conto del Ministero della Salute, sulla base di un regolamento emesso con un decreto commis-sariale il 6 aprile 2009 e pubblicato in G.U. (n.102) il 5 maggio 2009, corredandole con un’espressione di parere tecnico finale che viene poi recepito dal Ministero proceden-te all’atto di emissione del decreto autorizzativo, e che può essere:
• favorevole;
• non favorevole;
• favorevole con prescrizioni.
L’istanza per il rilascio del Nulla Osta, dettagliata al punto 4 dell’allegato IX del D.Lgs.
230/95, deve essere corredata da una corposa e particolareggiata documentazione, predisposta e firmata dall’Esperto Qualificato, relativa a tutti gli aspetti inerenti la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.
Qualora concessi, i Nulla Osta contengono le specifiche prescrizioni tecniche dell’Autorità che autorizza.
Ogni 7 anni sarà cura del titolare dell’autorizzazione inoltrare l’eventuale aggiorna-mento della documentazione a suo tempo trasmessa e i “dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l’attività svolta”69. Sempre nell’Allegato IX del D.Lgs. 230/95 sono inoltre dettagliate le modalità per comunicare eventuali variazioni e per richiedere l’autorizzazione alla cessazione della pratica.