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In questo primo gruppo di legislazioni troviamo la diversifi-

Imposte Singole

II. In questo primo gruppo di legislazioni troviamo la diversifi-

diversifi-cazione singola, per via di esenzione, limitata, non solo nel tempo (esenzioni temporanee), ma anche nel territorio (esenzioni locali). Queste ultime sono giustificate dal fatto che, trovandosi le varie regioni dello Stato in condizioni

( 1 ) Legge 2 Luglio 1903. n. 430. ( 2 ) Legge 6 Marzo 1904. n. 88. ( 3 ) Legge 16 Giugno 1904, n. 259. ( 4 ) Legge 11 Luglio 1904, n. 378.

( 5 ) Leggi 7 Luglio 1905, n. 3 4 9 ; 3 5 0 ; legge 22 Dicembre 1905, n. 592, ( 6 ) Legge 2 9 Marzo 1906, n. 100.

( 7 ) Legge 15 Luglio 1906, n. 441.

( 8 ) Legge 4 Luglio 1907. n. 553 - Vedasi anche il § I, del seguente n. 36. (9) Leggi 22 Aprile 1905, n. 137, e 7 Luglio 1907, n. 429.

( 1 0 ) Legge 30 Maggio 1907. ( 1 1 ) Legge 13 Maggio 1871, n. 214. ( 1 2 ) Legge 24 Agosto 1877, n. 4021, art. 7.

( 1 3 ) Legge 24 Agosto 1877, n. 4021, art. 8, per la Regia Guardia della Finanza, v. la legge 12 Luglio 1908, n. 427.

( 1 4 ) Art. 8 della legge 24 Agosto 1877, n. 4021.

( 1 5 ) Leggi 8 Agosto 1895, n. 4 9 8 ; 2 9 Giugno 1906, n. 2 6 2 e successive. ( 1 6 ) Legge 20 Luglio 1891, n. 498.

( 1 7 ) Legge 3 Novembre 1900, n. 454.

( 1 8 ) Legge 4 Giugno 1899. n. 191. Vedasi il n. 147. ( 1 9 ) U g g e 7 Luglio 1902, n. 302.

(20) Legge 12 Dicembre 1907 n. 754, Pei loro proventi professionali sono favoriti dalla legge 19 Marzo 1911, n. 201.

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economiche e sociali essenzialmente diverse, il legislatore cerca di adattare il carico dell'imposta alla capacità contributiva di ogni singola regione, oppure agli scopi che in essa vuol raggiungere. O Ne consegue che tutti i vari scopi finora accennati possono formare obbietto della diversificazione dell im-posta per regioni o territorio. Ciò si verifica in Italia, dove varie leggi accor-dano agevolezze speciali ad alcune provincie, sia per non aggravare troppio l'industria agricola dov'è poco sviluppata, sia per promuovere, nei paesi più bisognosi, miglioramenti di culture, rimboschimenti, opere idrauliche, stradali, bonifiche, sfruttamento di miniere o cave, esportazione, facilitazione del cre-dito, creazione di nuove industrie tecnicamente organizzate, sviluppo di quelle esistenti, miglioramento delle abitazioni dei contadini. Tutti questi scopi

per-seguono molte leggi italiane/2' _

Queste differenze d'imposta tra 1' una e l'altra parte del territorio di uno Stato non sono nuove, in Italia.

Nella Repubblica Fiorentina «nella ripartizione delle gravezze facevasi qualche differenza tra la città e il contado.... Lo stesso veniva osservato per le imposte straordinarie, che il Comune esigeva pei bisogni della guerra. Così, nel 1311, si ordina agli ufficiali delle leghe del contado di riscuotere l'im-posta per soddisfare alle cavallate ed altri bisogni; e dal documento si cono-sce che nel contado la tassa era ripartita a ragione del quattro per cento, e in Firenze del due per cento»/3'

Insieme con i nobili, detti anche grandi e magnati, erano descritti nel-1' estimo del contado e sopratassati come questi, i cittadini che ordinariamente dimoravano nel contado, e che venivano chiamati cittadini selvatici; e ciò in compenso delle gabelle o imposizioni indirette, alle quali, stando fuori, si sottraevano/4' Una differenza di carico, si verificava fra cittadini^ e contadini nel calcolo dell'imposta fondiaria chiamata la « d e c i m a » , perchè, se i cit-tadini pagavano L. 32, -, 6, i concit-tadini pagavano lire 24, 18, 5, (Veda-dasi il N. 4 5 ) .

( I ) Vedansi gli «empi ai precedenti n. 23. 30 e 33. Circa la diversificazione a scopo coloniale, vedasi il n. 107. In alcuni Stati federali la diversificazione territoriale è vietata dalla Costituzione, comesi è visto al n. 2 5 . Vedansi anche i n. 67-72.

(21 a) Leggi 22 Luglio 1897. n. 317 e n. 319; 15 Luglio 1906, n. 333; 5 Luglio 1908. n. 404; 30 Giugno 1910 n 361- 17 Luglio 1910, n. 492, sull'industria dello zolfo in Sicilia, e sugli agrumi.

b) Leggi 2'Agosto 1897, n. 382 e 28 Luglio 1902, n. 342; 14 Luglio 1907, n. 562, portanti

provvedimenti per la Sardegna. . . c) Legge 26 Giugno 1902, n. 245, per 1' acquedotto Pugliese e la silvicoltura sul bacino del Sele.

d) Legge 31 Marzo 1904, n. 140, per la Basilicata.

e) Legge 8 Luglio 1904, n. 351, pel risorgimento economico di Napoli.

f ) Legge 25 Giugno 1906, n. 255, a favore della Calabria. , . , „ „ . ... , ,, „ ,

g) Legge 15 Luglio 1906. n. 383, a favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna. hi Legge 20 Febbraio 1899, n. 53, a favore dei Comuni danneggiati dal terremoto del 1898. Legge

18 Agosto 1902, n. 356 e decreto II Settembre 1910, n. 767, a favore degli stessi Comuni.

i) Legge 19 Luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dall' eruzione del Vesuvio dell Aprile 1906.

1) Legge 5 Aprile 1908. n. 261, a favore di opere pubbliche nella Somalia Italiana e nell' Entrea. m) Legge 17 Luglio 1910, n. 491, a favore del bonificamento dell' Agro romano.

( 3 ) G. Canestrini: La Scienza e VJlrte di Stato della Repubblica Fiorentina, Firenze, 1862, pag. 28-29. ( 4 ) Ìbidem, pag. 36.

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Sull argomento della diversificazione per territori, osserveremo qualche altro caso tipico. (N. 43).

Dagli esempi citati si rileva che la diversificazione può essere anche permanente o temporanea; generale o locale (territoriale).

3 5 . - Francia. — In Francia ritroviamo la diversificazione mediante

la stabilità dell' estimo osservata in Italia (n. 33), poiché la valutazione

del-l'estimo delle terre, che prima era immutabile, ora ha luogo ogni 20 anni. ®

Nel merito di questa specie di differenziazione, è opportuno aver presente che, nell'impero Indo-Britannico testé citato®, si effettua anche una ulteriore differenziazione tra le Provincie Centrali, Burma, e il Punjab, dove la revi-sione catastale si fa ogni 20 anni (salvo nei distretti Cis-Sutlej di quest' ul-tima provincia, ov'è adottato il termine di 30 anni) e l'Assam, dove sono permessi anche periodi più brevi. La resolution del Governo dell' India, ema-nata nel 1902, così spiega tali differenze: «Quando (cioè nei paesi in cui) la terra è completamente messa a coltura, quando i fitti sono giusti e la produzione agricola non è esposta a forti sbalzi, basta che le imposte gover-native siano sistemate una volta ogni 30 anni, cioè : una volta durante la vita di ogni generazione. Quando (cioè nei paesi dove) dominino condizioni diverse, quando vi siano molti terreni tuttora incolti, fitti bassi e coltivazioni oscillanti, ovvero quando si presenti un rapido sviluppo delle risorse locali, in seguito a costruzioni di strade, di ferrovie o di canali, ad un aumento di popolazione o a rialzo di prezzi, il rinvio della sistemazione a sì lunga sca-denza è insieme dannoso per la popolazione, la quale si trova impotente a sopportare lo sforzo di un forte rialzo dell'imposta, ed ingiusto per il con-tribuente delle imposte in genere, al quale è temporaneamente tolta un' ag-giunzione di entrate cui ha legittimamente diritto». Anzi, per tal modo si esercita un atto di parziale confisca a danno dei possessori del terreno, in cui l'esenzione viene abolita/3)

E la sovrimposta locale, Locai BoarJs, non può eccedere date per-centuali massime dell'imposta originaria o principale, fissate secondo i paesi, allo scopo di evitare il disagio determinato, nel caso della revisione catastale, da un improvviso forte aumento dell'imposta fissata. In tutte le provincie sono state emanate norme per ripartire progressivamente gli aumenti sopra una serie di anni/4)

In Francia (come in Italia ed in altri Stati), simile inconveniente di un forte aumento di estimo intollerabile e ingiusto, quando giunge improvviso, non è considerato, la revisione ha luogo a lunghissimi periodi ; mentre se' 1 estimo diminuisce stabilmente o notevolmente, i proprietari possono chiede-re una riduzione d'imposta/5)

( 1 ) Ari. 7 della legge 2 9 Marzo 1914. ( 2 ) V . il n. 23

( 3 ) Vedasi Broglio. - Op. cit., Voi. 11, pag. 151. ( 4 ) Frank Noyce. Op. cit., 1. c„ pag. 142. ( 5 ) Articolo 18 della citata legge 2 9 Marzo 1914.

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In Jllsazia Lorena non è stabilito alcun termine per la revisione cata-stale/1'

3 6 . — Contribuzione Fondiaria delle proprietà non fabbricate (impo-sta sui terreni) in Francia. L ' articolo 30 della legge 29 Marzo 1914 dispone :

«Sono mantenute in vigore le disposizioni legislative concernenti 1 im-« posta fondiaria, che non sono contrarie alla presente l e g g e . . .

Fra queste disposizioni legislative ancora in vigore, si trova la se-guente/2'

«Esenzione temporanea dei terreni piantati per la prima volta o ri-« piantati a vigna, nei dipartimenti colpiti da fillossera, e dei terreni disso-« dati, ulteriormente piantati o seminati a bosco»/3'

Inoltre, lo stesso articolo 30 dispone:

« G l i sgravi seguenti sono accordati sulle contribuzioni fondiarie delle «proprietà non fabbricate. Parte dello Stato: alle quote di 8 franchi e al «disotto, uniche e sommate, sgravio totale; alle quote di fr. 8 , 0 1 - 1 6 « uniche e sommate, sgravio uniformemente fisso a fr. 8. Questi sgravi non « potranno essere accordati che a proprietari coltivanti per loro proprio conto « e per le sole terre di cui essi sono, in pari tempo, coltivatori e proprie-« tari. Tali sgravi non dovranno essere accordati che ai contribuenti, i quali « non pagano più di 20 fr/4' per la parte spettante allo Stato, sulla con-« tribuzione personale-mobiliare, alla quale essi sono sottoposti nelle loro va-« rie residenze » .

Questa particolare diversificazione, che favorisce il piccolo coltivatore delle proprie terre, è una combinazione del principio dell'esenzione del minimo di esistenza, col principio della diversificazione dei redditi del puro lavoro; essa ha trovato specialmente sviluppo in Inghilterra, ma tende a dif-fondersi anche fuori di Europa, pel bisogno generalmente sentito di favorire la piccola proprietà terriera e lavoratrice.

La legge francese ha voluto riservare lo sgravio « ai proprietari che coltivano essi stessi il suolo, che loro appartiene, e pei quali la terra costi-tuisce, in certa maniera, un istromento di lavoro » .

Anche le leggi 12 Aprile 1906 e 10 Aprile 1 9 0 8 « sviluppano, in

( 2 ) Relazione del Senatore Aimond, 27 Novembre 1913, Journal O f f i c i c i , 1913, Sénat, Doc. Pari. n. 438. ( 3 ) Lo stesso scopo si può raggiungere con la diversificazione del terzo gruppo, distinguendo più categone

di colture, con aliquote diverse. Caratteristico è il modo come ciò avviene nella Reggenza di I umsi, dove vige l'imposta achour dei cereali. Secondo il decreto 31 Dicembre 1910, (Journal O f f i c i c i

lu-nisien) le coltivazioni eseguite con 1' aratro francese, su terre interamente dissodate, godono il

beneh-cio del premio colturale dei 9/,0 dell' ammontare dell' achour che colpisce le coltivazioni ordinarne. ( V . anche l'art. 7. dell'arresto del Direttore delle Finanze, 18 Marzo 191 I, nel Journal O f f i c i c i

lu-nisien, n. 22 del 18 Marzo 1911). V . il n. 64.

( 4 ) V . i n. 135-137. . . . ( 5 ) V nel Bullctin de slalistique et de législation comparée, (Ministère des rinances), Paris, lyUB, voi. I

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Francia, tale concetto, accordando esenzioni dalle imposte dirette alla piccola proprietà, oltre che alle case a buon mercato.

3 7 . - B e l g i o . — L a costituzione del 7 Febbraio 1831, nel titolo IV,

relativo alle finanze, dispone :

« A r t . 112. Non può esservi privilegio in materia d'imposta. Nessuna eccezione o mitigazione d' imposta può essere stabilita, fuorché da una legge».

« A r t 113. Nulla è innovato nel regime attualmente esistente dei polders e dei IVateringen »/')

Mentre 1' art. 1 12, afferma la costituzionalità della diversificazione in senso lato, l'articolo 113, ne offre un esempio, concernente l'incoraggiamento dei coltivatori di terreni soggetti ad inondazioni/2)

Un esemplo della tendenza odierna della legislazione belga a favorire con la diversificazione taluni scopi economico-sociali è dato dall' esonero delle società cooperative da alcune imposte e tasse.

3 8 . - Danimarca. — La legge 31 Marzo 1 9 0 0 (d'ordine sociale)

esenta dall' imposta sui fabbricati gli artigiani delle campagne, i quali eser-citano i loro lavori senz' altra assistenza che quella delle loro mogli e dei loro figli. La legge esenta da tale imposta anche i coltivatori sul territorio delle città, purché non esercitino altra professione.

3 9 . - Alsazia-Lorena. — Imposta sui fabbricati (Gebaudesteuer).

Per il § 42 della legge 6 Aprile 1892, non sono sottoposti alla valu-tazione molti fabbricati con destinazioni speciali/3)

Tale articolo, che offre un esempio dei numerosi scopi della diversi-ficazione ed anche degli eccessi di applicazione del suo principio, è com-pletato da altra disposizione, la quale offre un esempio della combinazione

( 1 ) I polders sono terreni inferiori al livello delle alte maree, messi a coltura, nel Belgio, come in Olanda, grazie ad un sapiente sistema di dighe. I wateringen sono consorzi idraulici formati tra i proprietari di questi terreni, per i necessari lavori di difesa, e in ambedue gli Stati hanno tanta importanza che se ne occupano le rispettive Costituzioni.

( L . Palma : Le Costituzioni dei popoli liberi), Cap. Ili, (Nella Bibl. di Scienze politiche del Bru-maio, Voi. II. pag. 653, Torino 1694).

( 2 ) Vedansi altre disposizioni statutarie ai n. 67, 72. ( 3 ) Sono esenti :

!. I fabbricati che sono di proprietà dell' Imperatore.

2. I fabbricati senza reddito, che appartengono all' Impero, all' Alsazia-Lorena, ai dipartimenti ed ai Comuni e che sono destinati ad un servizio pubblico, od anche all' istruzione pubblica, quand' anche essi contengano alloggi di servizio ;

3. I fabbricati adibiti al servizio del culto delle comunità religiose d' un culto riconosciuto dallo Stato, come anche i seminari diocesani ;

4. I palazzi vescovili, i presbiteri o gli alloggi di altre persone del Culto, al pari delle case del personale delle comunità religiose d' uno dei culti riconosciuti dalla leggej fintanto che questi immobili non sono locati ;

5. Gli stabilimenti di beneficenza, gli orfanotrofi, gli ospedali appartenenti a pubbliche corporazioni ; 6. Gli stabilimenti privati d'istruzione superiore pubblica, riconosciuti dallo Stato ;

7. 1 fabbricati disabitati, del pari che i fabbricati che sono da considerare come indipendenti, quali le cantine, i granai, rimesse, aie, scuderie, ecc. adibiti esclusivamente all' esercizio agricolo e specialmente quelli che sono destinati al ricovero dei raccolti, del bestiame e degl* istrumenti necessari a simili, imprese ;

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dei due mezzi palesi di diversificazione : l'esenzione e la variazione delle aliquote. ( V . n. 4-6).

Infatti, il § 2 della legge 14 Luglio 1895, dispone:

« Sono esenti da imposta tutti i fabbricati che, secondo il § 42 della « l e g g e 6 Aprile 1892, modificante quella del 31 Marzo 1884, sulla revi-« sione del catasto, sulla perequazione dell' imposta fondiaria, e sulla conser-« vazione del catasto, non sono sottoposti alla valutazione » .

« I fabbricati non imponibili, nei quali si trovano alloggi di servizio, «sono sottoposti alla imposta sui fabbricati, in ragione del valore redditizio « d i tali alloggi. I proprietari di questi fabbricati hanno il diritto di farsi «rimborsare l'imposta dai detentori degli alloggi di servizio».

E la legge del 13 Luglio 1901, soggiunge :

« § 3. Imposta sulla proprietà fabbricata. L'aliquota del 4 , 5 0 del valore usufruttuario fissato in virtù della legge del 14 Luglio 1895, § 4, al. I, relativa all'imposta sui fabbricati (Bollettino delle l e g g i , pag. 3 3 ) è ridotta al 4 °/„.

«L'aliquota dell'imposta sui fabbricati per gli alloggi diservizio ( § 4 , al. 2, 3 della legge precitata) è fissata nel 2 '/2 per cento del valore usu-fruttuario dell'alloggio di servizio». (Vedasi anche l'esempio al n. 110).

4 0 . - Spagna. — Per quanto concerne gli eccessi della

diversifica-zione, che, sotto la forma di esenzioni, si sono testé riscontrati nell Alsazia-Lorena, essi appaiono ancora più pronunciati, nella Spagna, nelle seguenti Leggi sull'imposta fondiaria, del 2 9 Dicembre 1 9 1 0 0 ) e del 12 Giugno

191 1 (2):

§ 2 della legge del 1910 : « I tassi medi di ripartizione (fra la pro-prietà rustica, da una parte, e la propro-prietà urbana, dall' altra) conserveranno fra di loro la stessa differenza di 1 , 7 5 % , ch'esiste tra i tassi massimi rispettivi » .

« A r t . 14. Sono esenti in modo assoluto e permanente dall'imposta fondiaria i beni qui sotto enumerati : . . . .

2. - Le abitazioni appartenenti a Governi stranieri e che sono occu-pati dagli ambasciatori di tali Governi, a condizione che gli ambasciatori o ministri spagnuoli godano la stessa esenzione nei corrispondenti paesi ;

3. - Le chiese cattoliche ; . . . .

5. - Gli edifici adibiti ad uso di ospedale, ospizio, asilo, prigione, casa di correzione, stabilimenti di beneficenza locale o generale, granai pub-blici, monti di pietà, patronato di Stato, a condizione ch'essi non siano produttivi di alcun reddito in favore delle persone che ne hanno la proprietà privata ;

6. - I terreni o fabbricati non produttivi di reddito, pei Comuni cui appartengono, come pure i palazzi comunali, non produttivi di r e d d i t o . . . .

( 1 ) Riportata nella Qaccta de Madrid del 30 Dicembre 1910. ( 2 ) Riportata nella Qaccla de ZTfcadrid del 12 Giugno 1911.

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8. - I terreni appartenenti a provincie o Comuni, come pure gli edifici esistenti su questi terreni, a condizione eh' essi siano adibiti all' istruzione pubblica o ad esperienze agricole effettuate per conto delle Provincie o dei Comuni

9. - I beni contemplati dalla legge organica dell'Istituto Nazionale di Previdenza, in data 27 Febbraio 1908 ;

10. - I palazzi, edifici, giardini, ed altri beni che costituiscono il patri-monio della Corona ;

11. - Gli edifici, corti e giardini adibiti al servizio delle chiese catto-liche od all' abitazione ed uso dei vescovi ed altri membri del clero ;

1 2. - I grandi seminari ;

13. - Le vie pubbliche, ponti e canali di navigazione od irrigazione costruiti da imprese private (sotto speciali condizioni);

1 4. - I terreni occupati da miniere, comprese le saline (sotto speciali condizioni);

15. - I terreni occupati da ferrovie d'interesse generale o locale, e i fabbricati posti su tali terreni e che servono per stazioni o magazzini od altri usi necessari all' esercizio delle ferrovie (esclusi in generale gli alberghi presso le stazioni, le case degl'impiegati, gli uffici di direzione e le officine) ».(2)

41. - A u s t r i a (Impero). — Legge 2 8 Dicembre 191 H3) concer-nente le facilitazioni in materia d' imposta per le nuove costruzioni, aggiunte, superedificazioni e modificazioni di costruzioni in generale e di

costruzioni per piccoli appartamenti in particolare.

In questa forma di diversificazione rientrano le esenzioni, spesso diffe-renziate, accordate da moltissime recenti leggi, di vari Stati, sulle abitazioni operaie, o d' impiegati, o popolari o a buon mercato, riportate o citate con diligenza nelle annate 1911 e seguenti dell' Annuaire international de légi-slation agricole, edito dall' Istituto Internazionale di Agricoltura in Roma.

In Italia sono favorite le costruzioni rurali e quelle civili in modo differente. Sono esenti da qualunque tributo governativo e comunale i nuovi centri di popolazione, in Sardegna, non inferiori ai 50 abitanti, che si costituiscono di nuovo (4) ; e così pure i nuovi centri di colonizzazione agraria costituiti nell' Agro Romano sono esenti per 20 anni da ogni tributo gover-nativo o locale, e ciò indipendentemente dalla esenzione per 20 anni dei terreni bonificati.

( 1 ) Sulla portata del n. 8, dell'art. 14, vedasi il Real Orden 20 Novembre 1914 nella Gacela de

Ma-drid, n. 346, del 12 Dicembre 1914.

( 2 ) Per la diversificazione del terzo gruppo, in Spagna, vedasi il n. 84.

( 3 ) Tieicbsgeselzblatt, n. 242. Vedi anche 1' ordinanza del 28 Giugno 1912, n. 162, del Ministero delle Finanze, d' accordo col Ministero dei lavori Pubblici. eichsgesetzblati, L. XVII, Stuck, 13 Ago-sto 1912).

( 4 ) Art. 12, legge 15 Agosto 1897. n. 382. ( 5 ) Art. 2 legge 17 luglio 1910, n. 491.

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Esenzioni decennali, talora prorogate, sono accordate alle case civili popolari, O ed anche agl'interessi dei mutui latti per costruirle. <2) Furono altresì esentate dall' imposta sui fabbricati le opere di risanamento della città di Napoli, Torino e Bologna, e le costruzioni per 1' acquedotto pugliese. (3)

4 2 . - Turchia. — Legge 14 Giugno 1 9 1 0 d'imposta sui fabbricati/4) Le seguenti disposizioni fanno rassomigliare taluni concetti di questa legge, a quella italiana (N. 163) : somiglianza che in maggior grado si verifica tra le Costituzioni dei due Paesi. ( V . n. 9 9 ) :

a ) L' imposta ottomana colpisce i fabbricati in base al valore locativo o reddito lordo, con 1" aliquota del 12 °/0 : però è accordata la detrazione di 'l4 dal reddito lordo ai soli edifici per fabbriche, opifici, per case in legno, che servono di abitazione al proprietario. (5) Ali Namic è fautore di una diversificazione più estesa, mediante detrazioni varie per tutte le costruzioni e fissate da una commissione di periti.

b) È ammesso lo sgravio per inattività degli opifici che dati almeno da un anno, mediante la deduzione del 75 °/0 dal reddito (art. 12 della legge).

c) Per 1' art. 4, sono esenti in modo permanente, fra gli altri, i fabbricati destinati ad istituzioni di beneficenza, od a stabilimenti di pubblica istruzione autorizzati dal Governo (se non sono dati in locazione). Per 1' art. 7, sono esenti temporaneamente : le nuove costruzioni in pietra per due anni ; le nuove costruzioni di emigranti per 5 anni ; (6) le nuove costruzioni di tribù nomadi.

4 3 . - Cina. — Al contrario che in Italia ed in altri paesi, dove

si concedono attenuazioni territoriali (n. 34 II), in Cina, prima che scoppiasse la rivoluzione ultima, la dinastia Man-tchoe, fin da quando era salita al potere, aveva sovrimposto una parte della provincia di Kyang-sou, perchè questa si era mostrata fedelissima alla precedente dinastia. (7) Somiglia questa diversificazione a quella che aveva luogo, negli antichi tempi, a danno dei paesi conquistati, per opera dei vincitori. (8)

4 4 . - Diversificazioni locali. — Il Montyon osserva in proposito,

relativamente alla Francia: « L'ineguaglianza che deriva da un' esenzione assoluta o da una composizione convenzionale, ordinariamente fondavasi sugli originali titoli della riunione di alcune parti dello Stato al Corpo della Monarchia,

( 1 ) Legge 19 luglio 1914, n. 727.

( 2 ) Legge 27 febbraio 1908, n. 8 9 ; e Decreto 18 gennaio 1917, n. 102. ( 3 ) V . il n. 163.

( 4 ) Ali Namic: L'impôt foncier sur la propriété, (Costantinople. 1909).

( 5 ) Circa la minore imposta sul valore d' uso consumato dal proprietario, si può supporre che sia giustificata dalla impossibilità di ripercuotere il carico. ( V . n. 162, nota).

( 6 ) E questa una diversificazione con scopo contrario a quella contro gli stranieri. (N. 54).

( 7 ) D' Escayrac de Lauture, nel ¿XConileur del 26 Agosto 1860, citato dal De Parieu, nel Trattato delle

imposte, 1. c„ pag. 139.

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perché Io Stato francese non aveva acquistato che successivamente tutta la estensione che ebbe ai tempi della rivoluzione. O

. . . Per quanto rispettabili e sacre fossero in origine le concessioni fatte a talune parti dello Stato, 1' ineguaglianza di trattamento che deriva da queste concessioni, poteva prendere le apparenze di un' ingiustizia legalizzata, e qualche volta ne aveva gli effetti. . . . Bisogna tuttavia riconoscere che alcune di queste ineguaglianze erano protette ed ordinate da considerazioni indipen-denti da patti nazionali ; ed erano indicate ed esatte per la natura del suolo, per la posizione delle contrade, per interessi politici. Nei Cantoni in cui il suolo dava abbondantemente e permetteva di raccogliere con facilità le derrate, che la finanza vendeva ad alto prezzo, bisognava che la legge del fisco cedesse a quella della natura. Le provincie di frontiera, esposte al passaggio ed alla residenza di molte truppe, il che formava un pesantissimo aggravio, dovevano essere indennizzate, per mezzo della moderazione di altre imposte; quelle, fra tali provincie, che si trovavano esposte all' invasione del nemico, o imbarazzate nei loro opifici per il timore di frodolenti relazioni con 1' estero, avevano pure diritto a un compenso ; infine, quando queste provincie erano vicine a Stati in cui le tasse fossero molto inferiori, sia perché questi paesi, per la loro posizione, non fossero costretti a grandi spese di sicurezza, sia

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