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All’interno del Codice Civile, le norme generali in tema di redazione del bilancio si articolano su due livelli:

1) la clausola generale 2) i principi di redazione

La clausola generale è contenuta all’interno dell’art.2423 del C.C.,: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d’esercizio”.

All’interno della clausola generale possiamo individuare due principi fondamentali: la chiarezza e la corretta e veritiera rappresentazione della situazioni patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico d’esercizio.

Le norme del Codice Civile, insieme al Documento n.11 dichiarano espressamente che il bilancio deve esporre la composizione del patrimonio e del risultato economico dell’esercizio con criteri che siano in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori, attraverso una valutazione prudenziale del capitale investito.

Le norme codicistiche non enunciano né il principio di utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali, né accennano ai destinatari delle informazioni; quindi risultano essere più importanti le caratteristiche dello strumento informativo, piuttosto che l’utilità delle informazioni contabili.

I principi contabili di redazione del bilancio sono riportati invece all’interno dell’art.2423 –bis del C.C. e sono:

1) principio della continuità nella gestione: prudenza e prospettiva della continuazione dell’attività;

2) principio della prudenza: possibilità di indicare esclusivamente gli utili realizzati, esigenza di considerare i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio anche conosciuti dopo la chiusura di quest’ultimo;

55 Meeting of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors 15-16 February 2013 “Most of the short-term projects and several of the longer-term projects have been completed or are nearing completion. In 2012 the boards made significant progress on the remaining joint projects and they continue to appreciate the importance of developing converged accounting standards.”

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3) principio della valutazione della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo: rilevanza della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo;

4) principio della competenza economica in ragione d’esercizio; 5) principio di valutazione separata degli elementi eterogenei; 6) principio di costanza dei criteri di valutazione;

Clausola Generale Art.2423 C.C. Principi generali di redazione del bilancio art.2423-bis C.C.

I principi contabili nazionali si suddividono tra principi generali e principi contabili applicati. I primi riguardano la redazione del bilancio e coordinano la contabilizzazione delle singole operazioni contabili attraverso fondamenti e regole di carattere generale. I principi contabili applicati riguardano la rilevazione, la contabilizzazione e la valutazione di specifiche poste contabili.

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO

CHIAREZZA

Prudenza

Prospettive di continuazione dell’attività

Funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato

Competenza economica

Valutazione separata degli elementi eteroogenei

Costanza nel tempo nell’applicazione dei criteri

valutativi

Indicazione dei soli utili realizzati

Considerazioni dei rischi e delle perdite

di competenza dell’esercizio, anche

se conosciute dopo la chiusura dello

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I principi generali, denominati anche postulati di bilancio sono contenuti all’interno de Documento n.11 “Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati” 56del OIC57, il quale individua i seguenti principi:

- Utilità del bilancio per destinatari e completezza dell’informazione; - Prevalenza della sostanza sulla forma;

- Comprensibilità (chiarezza); - Neutralità (imparzialità);

- Incompatibilità tra risultati di bilancio e valutazioni prospettiche;

- Incompatibilità tra risultati di bilancio e determinazione del reddito fiscale; - Prudenza;

- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale; - Comparabilità;

- Omogeneità;

- Continuità (costanza); - Competenza;

- Significatività e rilevanza dei fatti economici; - Criterio del costo per le valutazioni;

- Conformità ai corretti principi contabili; - Funzione informativa della Nota Integrativa; - Verificabilità dell’informazione.

I principi contabili nazionali attraverso l’istituzione dei principi generali di redazione, svolgono una funzione integrativa rispetto alle disposizioni civilistiche. Il Documento n.11 completa il quadro dei postulati di bilancio senza individuare una precisa gerarchia, infatti oltre che ad essere presenti i principi enunciati dall’art.2423 bis, ve ne sono altri che approfondiscono i significati e le implicazioni contabili.

Per quanto riguarda i principi contabili generali di redazione del bilancio IAS/IFRS, essi sono strutturati su tre livelli:

1) finalità o clausola generale del bilancio costituita dall’utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali;

56 Il Documento n.11 fu emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e da Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Tra il 1994 e il 2000 sono stati oggetto di revisione da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità, in modo tale da effettuare un aggiornamento sulla base delle nuove disposizioni legislative introdotte dal D.lgs.6/2003. Il 30 maggio 2005, l’OIC ha reso pubblica la versione definitiva del principio n.11, sostituendo così il precedente.

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2) assunti fondamentali (basic assumption) indicati nel principio della competenza e nel principio della prospettiva di funzionamento dell’impresa; tali principi guidano l’intera compilazione del bilancio d’esercizio;

3) caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (qualitative cheracteristics) suddivise in quattro categorie: comprensibilità, significatività qualificata ulteriormente in rilevanza, attendibilità qualificata in rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza, ed infine confrontabilità.

I seguenti principi possono essere sintetizzati a livello gerarchico:

Clausola generale UTILITA’ DELLE INFORMAZIONI AI FINI DECISIONALI

Assunti fondamentali o di base

Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili di 1° e 2°livello

Tutti questi principi, sono racchiusi all’interno del “Quadro sistematico per la

preparazione e la presentazione del bilancio (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) e del principio IAS 1 – Presentazione del bilancio

(Presentation of Financial Statement).

Continuità aziendale o impresa di funzionamento

Competenza

Comprensibilità Significatività Attendibilità Comparabilità

Rilevanza Rappresentazione fedele Prevalenza della sostanza sulla forma Prudenza Neutralità Completezza Fonte: Quadro sistematico per la preparazione e

presentazione del bilancio Studio n.2 27 maggio 2003, Fondazione Luca Pacioli

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Entrambi i documenti si completano e si integrano a vicenda. Lo IAS 1 si pone come obiettivo primario la comparabilità tra bilanci di diverse società (comparabilità spaziale), nonché quella tra bilanci della stessa società nel corso del tempo (comparabilità temporale). Il contenuto dello IAS 1 fa riferimento:

- ai criteri generali da adottare nella redazione del bilancio - alle linee guida per la loro struttura

- ai requisiti minimi relativi al loro contenuto.

Il Framework è stato approvato dal Board nell’aprile del 1989 e rappresenta un importante documento. La sua redazione è avvenuta in un momento successivo rispetto alla maggior parte dei principi contabili internazionali ed è stata necessaria per risolvere le difficoltà legate ai diversi trattamenti contabili previsti per alcune voci i bilancio del tutto simili tra loro. Il Framework ha definito una struttura concettuale di riferimento da seguire durante la preparazione e la presentazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali; attraverso questa struttura, il Framework si rivolge a tutti gli utilizzatori delle informazioni economico-finanziarie di bilancio, in quanto essi possono trovare nel quadro teorico fornito, un supporto all’interpretazione dei valori di bilancio.

La funzione principale del suddetto quadro, si sostanzia nel rappresentare un ausilio agli organismi preposti alla statuizione dei principi contabili internazionali e nell’assistere coloro che sono preposti alla redazione e al controllo dei bilanci.

Il Framework si è impegnato a definire:

a) le finalità assegnate al bilancio ed i destinatari delle informazioni contabili; b) le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità delle informazioni contenute

nei bilanci;

c) la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono i bilanci; d) i concetti di capitale e di conservazione del capitale.

Nel caso in cui le definizioni contenute nel Framework siano in contrasto con i trattamenti contabili definiti dagli IAS, quest’ultimi hanno la prevalenza.

Nell’aprile 2004 lo IASB e il FASB hanno deciso di intraprendere un progetto comune, al fine definire uno standard in merito all’organizzazione e alla presentazione delle voci in bilancio, in modo tale da accrescere l’utilità delle stesse.

45 1.4.1. La clausola generale

Secondo il Framework, il bilancio d’esercizio o consolidato deve “fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico d’esercizio e sulla dinamica finanziaria dell’impresa, che siano utili a una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico”.

Le informazioni contabili sintetizzate all’interno del bilancio devono consentire a tutti gli utilizzatori di valutare, ai fini decisionali, sia le performance attuali, sia quelle prospettiche legate all’azienda. Questo obiettivo viene ribadito anche all’interno dello IAS 1 al paragrafo 9, dove viene descritto lo scopo del bilancio, cioè quello “di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate”.

Quindi possiamo affermare che le informazioni fornite dal bilanci sono qualitativamente utili, in quanto agevolano il processo decisionale di tutti gli stakeholder. Per informazioni qualitative sull’impresa, si intendono quelle relative alle sue attività, alle sue passività, al patrimonio netto, ai ricavi, ai costi e ai flussi delle disponibilità liquide.

In merito al “lettore” di bilancio, possiamo includere all’interno della categoria diversi soggetti:

- gli investitori, che con l’aiuto delle informazioni prendono decisioni in merito all’acquisto, al mantenimento o alla vendita del loro investimento in azienda, nonché valutano la capacità dell’impresa di pagare i dividendi;

- i finanziatori che utilizzano le informazioni per capire se i loro finanziamenti e i relativi interessi saranno pagati alle scadenze prestabilite;

- i clienti dell’impresa o del gruppo, i quali hanno la necessità di appurare la continuità aziendale, soprattutto nel caso di accordi contrattuali di lungo termine; - i dipendenti e i loro gruppi di rappresentanza sono particolarmente interessati a

conoscere la redditività e la stabilità dei loro datori di lavoro, nonché le eventuali opportunità di impiego e i diversi livelli di remunerazione;

- i fornitori, e altri creditori commerciali impegnati a conoscere attraverso l’aiuto delle informazioni, il grado si solvibilità a breve termine dell’impresa;

- la pubblica amministrazione interessata alle attività delle imprese, in modo tale da fissare le politiche fiscali e regolamentare l’allocazione delle risorse;

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- il pubblico quale interlocutore delle azienda attraverso la fornitura di informazioni in merito all’andamento e agli sviluppi dello stato di salute dell’impresa, nonché ai campi di attività in cui opera.

È opportuno precisare che questa categoria è strutturata in maniera gerarchica, per cui al vertice troveremo gli investitori58 in quanto sono quei soggetti che forniscono capitale di rischio all’impresa. La prevalenza dei fabbisogni informativi degli investitori rischia però di scontrarsi con la nozione di neutralità dei principi contabili nazionali.

L’assunzione delle decisioni da parte dei diversi utilizzatori, avviene sulla base delle capacità dell’impresa di generare flussi di cassa o equivalenti, nonché sui tempi e sulla certezza di tali flussi. Le informazioni contabili contenute nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, sono integrate e completate attraverso l’elaborazione di note, prospetti supplementari ed altre informazioni. I prospetti supplementari possono riguardare ad esempio informazioni di tipo settoriale o merceologico, le quali possono consentire un maggior apprezzamento della dinamica aziendale.

1.4.2. Le assunzioni contabili sottostanti la redazione del bilancio (basic assumption) Gli assunti di base, guidano l’intera compilazione del bilancio d’esercizio e sono rappresentati dalla competenza economica (accrual basis) e dalla prospettiva dell’impresa in funzionamento (going concern).

Il principio della competenza prevede che gli effetti delle operazioni e degli altri eventi, siano rilevati quando essi si verificano e non quando viene ricevuto o versato denaro a titolo di corrispettivo. Gli effetti che discendono da qualsiasi operazione o fatto di gestione devono essere riportatiti nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi a cui si riferiscono (Framework, par.22) al momento della loro maturazione economica e quindi non monetaria.

La realizzazione dei redditi d’esercizio secondo il seguente principio, si determina attraverso la maturazione economica dei ricavi e dei correlati costi. Tale correlazione può avvenire sia in modo diretto, come il caso dei ricavi derivanti dai prodotti finiti ed i relativi costi sostenuti per produrli, sia in modo indiretto, ossia quando i costi possono essere

58 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, Framework for the preparation and presentation of financial statement:“Nonostante le esigenze informative dei citati utilizzatori non possono

essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti gli utilizzatori. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all’impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio.”

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associati con differenti periodi amministrativi, per cui la rilevazione avverrà attraverso procedure razionali di imputazione.

Il riconoscimento dei ricavi realizzati è incluso all’interno dello IAS 18 – Ricavi, dove è possibile trovare una esauriente trattazione circa la loro rilevazione; per quanto riguarda i costi nessun documento emanato dallo IASB si è preoccupato di approfondire il tema dell’attribuzione all’esercizio dei costi.

All’interno del Framework, al paragrafo 92 e 94 viene specificato quanto segue:

- “i ricavi sono rilevati nel Conto Economico nel momento in cui ha luogo un incremento dei benefici economici futuri comportante un incremento di attività o un decremento di passività che può essere valutato attendibilmente”;

- “i costi sono rilevati nel Conto Economico quando ha luogo un decremento de benefici economici futuri comportante un decremento di attività o un incremento di passività che può essere valutato attendibilmente.”

Queste due disposizioni affermano il principio della correlazione o della correlatività. In ambito nazionale, il principio della competenza è racchiuso all’interno dell’art.2423 bis, punto 3, il quale specifica che “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento” e quindi gli oneri e i proventi dell’esercizio in cui trovano manifestazione numeraria (principio di cassa). La norma non definisce in cosa consista in modo specifico la competenza, valgono pertanto le disposizioni contenute all’interno del Documento n.1159, il quale fornisce una formulazione sostanzialmente simile a quella proposta dal Framework.

Il principio dell’impresa in funzionamento (going concern) si basa sul fatto che la redazione del bilancio avviene in un’ottica di continuità operativa dell’impresa per il prossimo futuro, a meno che la direzione aziendale non intenda interrompere l’attività. Gli amministratori dovranno valutare l’effettiva capacità dell’impresa di poter continuare a svolgere la propria attività in modo regolare. Se durante tale valutazione essi individuassero significative incertezze, per eventi o condizioni che potrebbero incidere sulla continuità aziendale, dovranno illustrare tali elementi all’interno del bilancio.

59 “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari…”, “la determinazione dei risultati d’esercizio implica un procedimento di identificazione, misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio”.

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Qualora il bilancio non sia redatto nell’ottica di un’impresa in funzionamento, tale fatto dovrà essere indicato dagli stessi amministratori, insieme ai criteri di base adottati e alle regioni per cui l’impresa non è considerata in funzionamento.

Anche lo IAS 1 al paragrafo 26, specifica che il bilancio deve essere redatto nell’ottica di continuità dell’attività, specificando che la redazione del bilancio deve avvenire sulla base di tutte le informazioni disponibili per il prevedibile futuro che dovrebbe essere di almeno dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.

Nella normativa nazionale, all’art.2423-bis C.C., punto 1, il principio viene esplicitato in modo sostanzialmente identico: la valutazione delle poste contabili deve avvenire nella prospettiva della continuazione dell’attività. Affinché sia possibile valutare il rischio che il presupposto della continuità aziendale possa non essere rispettato, il principio di

revisione n.21 – Continuità aziendale fornisce un’elencazione dei possibili indicatori da

utilizzare. Gli indicatori possono essere di tre tipi: finanziari (situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi, costanti perdite d’esercizio), gestionali (dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci, perdita di personale a livello dirigenziale, perdita dei mercati fondamentali) ed infine altri indicatori come il capitale ridotto al di sotto dei minimi legali, contenziosi legali e fiscali di rilevante entità.

1.4.3. Le caratteristiche qualitative delle informazioni aziendali. La comprensibilità. Una caratteristica essenziale delle informazioni di bilancio è l’immediata comprensibilità da parte del lettore del bilancio e quindi la possibilità per lo stesso utilizzatore di leggere il bilancio in modo chiaro e intelligibile. Anche il Framework al paragrafo 25, specifica questa particolare esigenza: “gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza”. Ciò non esclude la presenza all’interno del bilancio di informazioni legate ad aspetti particolarmente complessi, in quanto la complessità delle tematiche di bilancio se rilevanti per il processo decisionale, non può giustificare l’omissione di informazioni.60

60 Un esempio di cosa i principi contabili internazionali intendono per comprensibilità può essere rappresentato dal principio di divieto di compensazione. Lo IAS 1 infatti, prevede che sia le attività e le passività, sia i costi e i ricavi devono essere rilevati distintamente. Le operazioni di compensazione riducono la comprensibilità dei prospetti di bilancio, diminuendo così di conseguenza le loro capacità informative.

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La comprensibilità deve essere apprezzata con riferimento a utilizzatori con adeguato livello di conoscenza dell’economia d’azienda e della ragioneria e con un’adeguata capacità di analizzare le informazioni di bilancio, anche se tale affermazione si scontra con gli orientamenti della giurisprudenza italiana.

Strettamente legato alla comprensibilità, è il divieto di compensazione tra poste contabili: le attività, le passività, i costi ed i ricavi devono essere rilevati distintamente, non possono essere perciò compensati, a meno che non sia espressamente previsto da uno specifico principio contabile internazionale. La compensazione riduce la comprensibilità del bilancio, diminuendo le sue capacità informative verso gli utilizzatori.

All’interno della normativa nazionale, il principio della comprensibilità è espressamente previsto all’art.2423 al comma 2:“il bilancio deve essere redatto con chiarezza”. Le disposizioni codicistiche offrono diverse specificazioni del principio, l’art.2423 lo considera una delle finalità o clausola del bilancio d’esercizio insieme alla rappresentazione veritiera e corretta, gli artt.2424 e 2425 prevedono l’applicazione del principio nell’ambito degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Il Documento contabile n.11 precisa che “il bilancio per essere comprensibile deve essere analitico e corredato dalla Nota Integrativa che faciliti la comprensibilità e l’intelligibilità della schematica simbologia contabile”.

Un’importante differenza tra principi contabili internazionali e normativa nazionale, si ha con riferimento all’inquadramento di tale principio: nel Framework la comprensibilità è subordinata alla finalità di bilancio, cioè all’utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali per i lettori, mentre nel Codice Civile rappresenta una componente della clausola generale insieme alla veridicità alla correttezza.

1.4.4. La significatività e la rilevanza

La significatività attiene alle informazioni, le quali si considerano significative quando sono in grado di incidere o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori di un bilancio. Le informazioni quindi possono aiutare gli utilizzatori a formulare previsioni relative a eventi passati, presenti o futuri ovvero per confermare o correggere decisioni assunte in passato. Il concetto della significatività ha perciò una duplice funzione: di previsione e di conferma. Nel primo caso, le informazioni contabili attuali e passate sono utilizzate come punto di riferimento per effettuare previsioni sui dati futuri; nel secondo caso, le stesse informazioni permettono un riscontro con valutazioni effettuate in passato.

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La significatività dell’informazione è correlata sia alla sua natura, sia alla sua rilevanza quantitativa; quest’ultima dipende dalla dimensione quantitativa e dalla natura dell’informazione omessa o rappresentata in modo scorretto.

Il Framework considera un’informazione rilevante quando la sua “omissione o imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci”. La significatività e la rilevanza nonostante non rientrino tra i principi di redazione del bilancio fissati all’interno del Codice civile, sono espressamente richiamate all’interno del Documento n.11, con significati simili rispetto ai principi contabili internazionali: “il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari”.

1.4.5. L’attendibilità

L’attendibilità fornisce ai lettori di bilancio una rappresentazione fedele delle operazioni contabili, in quanto garantisce l’assenza di errori rilevanti o di pregiudizi.

L’attendibilità è rappresentata dai seguenti principi o caratteristiche di secondo livello:

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