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In linea con il principio di sussidiarietà, la direttiva proposta intende stabilire un quadro generale per ridurre le emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi, con

Nel documento COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (pagine 21-29)

VII. Spiegazione delle disposizioni della proposta

50. In linea con il principio di sussidiarietà, la direttiva proposta intende stabilire un quadro generale per ridurre le emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi, con

riduzioni da conseguire mediante misure specifiche prese a livello nazionale. La direttiva concerne 24 tipi principali di impianti e processi, alcuni dei quali comprendono vari sottotipi.

51. Gli impianti e i processi contemplati dalla direttiva proposta sono numerosi e diversi e non tutti gli Stati membri applicano tutti i processi elencati. Per evitare l'elaborazione di un grande numero di singole direttive per i vari processi che utilizzano solventi e trattandosi soltanto di un aspetto delle attività (emissioni COV), è stato deciso di incorporare diversi tipi di attività in un'unica direttiva. In questo senso, la direttiva proposta può essere considerata come una normativa orientata alle sostanze che definisce in modo implicito la riduzione necessaria, mediante limiti di emissioni collegati alle riduzioni fattibili, tecnicamente ed economicamente, in determinati settori. La direttiva stabilisce che gli Stati membri realizzino la riduzione, applicando limiti di emissione oppure istituendo una rete di altri controlli (un piano nazionale).

52. La direttiva proposta introduce anche limiti sui solventi che presentano dei rischi per i loro effetti diretti sulla salute umana. Soprattutto i COV cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione devono essere controllati mediante livelli limite di emissione. L'alternativa dei piani nazionali non può essere applicata per queste sostanze, data la natura dei loro effetti potenziali ed esse devono essere controllate in ogni impianto.

53. A livello generale, gli elementi seguenti sono pertinenti per tutti i processi:

i) definizione di tutti i termini pertinenti usati nella direttiva proposta;

ii) obblighi generali per gli impianti nuovi ed esistenti, per quelli oggetto di grandi modifiche e per quelli dove i diversi processi contemplati dalla direttiva sono applicati in parallelo;

iii) fissazione di limiti generali di emissione e di disposizioni speciali per le sostanze tossiche e aventi un'influenza sull'ambiente, compresi rigorosi valori limite di emissione;

iv) uno scambio di informazioni sulle possibilità di sostituzione, v) requisiti generali di controllo;

vi) definizione particolareggiata delle limitazioni di emissione e delle modalità di calcolo,

vii) disposizioni sulla conformità alle limitazioni stabilite;

viii) obbligo di elaborazione di programmi nazionali;

ix) data di entrata in vigore e messa in applicazione della direttiva.

54. Gli aspetti seguenti sono disciplinati per ciascun processo o impianto in modo separato:

i) dimensioni e tipo degli impianti e processi cui si applicano i requisiti specifici della direttiva;

ii) limitazioni delle emissioni di solventi organici e/o composti organici,

iii) alcune disposizioni speciali che tengono conto di circostanze particolari in un determinato settore

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55. Gli Stati membri sono destinatari della direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la sua applicazione.

56. Articolo 1

La direttiva ha l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente dagli effetti diretti e indiretti dovuti alle emissioni di solventi organici o di sostanze organiche prodotte dall'uso di solventi organici, ad esempio a seguito delle misure di abbattimento adottate. Essa non concerne le condizioni sanitarie professionali. Gli impianti e i processi contemplati sono elencati nell'allegato I: un processo di un impianto rientra nel campo di applicazione della direttiva se corrisponde alla definizione del processo e rientra nella soglia stabilita per tale processo nell'allegato III.

57. Articolo 2 e allegato II

Sono fornite le principali definizioni attinenti al corpus della direttiva proposta. La maggior parte di esse si spiegano da sole.

Particolarmente importante è la definizione di solventi organici. I solventi organici sono definiti in base alle loro caratteristiche chimiche (composti organici come definiti nell'articolo), alla loro volatilità e alle modalità di applicazione. Si considera che tutti i pertinenti solventi organici rientrino in questa definizione, compresi quelli che vengono riscaldati prima dell'uso.

Si richiama l'attenzione sulla definizione di consumo che esclude i solventi organici recuperati per riuso. In questa maniera si incentiva il riciclo che comporta in genere una considerevole riduzione delle emissioni. Il consumo è espresso come il totale di solventi organici immessi in un impianto o processo per un periodo di 12 mesi e costituisce pertanto un opportuno indicatore dei potenziali problemi ambientali causati dall'impianto. Per i nuovi impianti si dovrà stimare il consumo tenendo conto della capacità nominale che è un indicatore delle dimensioni designate dell'impianto.

La definizione di "impianto" è la stessa di quella che figura nella direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e copre tutti i processi che avvengono sullo stesso sito. Sono previste disposizioni speciali all'articolo 6 per il caso in cui due o più processi svolti sullo stesso sito rientrino nel campo di applicazione della direttiva.

La definizione infine del valore limite di emissione impone al gestore di ridurre per quanto possibile i volumi d'aria, tenendo conto dei requisiti di salute e sicurezza professionali e prevede che i volumi d'aria aggiunti a scopo di raffreddamento o diluizione non siano considerati nel determinare il limite di emissione. Questa definizione precisa che tutti i volumi d'aria non necessari debbano essere evitati o detratti in modo che la conformità al valore limite di emissione, espresso come massa per volume, non si possa ottenere con manipolazioni scorrette Oltre al valore limite di emissione che si riferisce agli effluenti gassosi dal camino, sono definiti due altri tipi di limitazione delle emissioni, il "valore limite di emissioni diffuse" e il "requisito di emissione" Essi sono usati per limitare le emissioni dell'intero processo anziché semplicemente quelle dal camino, tenendo quindi conto delle emissioni che non sono catturate e che non sono di norma disciplinate, ma che contribuiscono in percentuale rilevante al totale delle emissioni.

58. Articolo 3

Questo articolo impone agli Stati membri di garantire che tutti i nuovi impianti siano registrati o autorizzati e soddisfino i requisiti della direttiva proposta. Ovviamente gli impianti che devono ottenere un'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61 /CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) non devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Nell'allegato I di tale direttiva è stabilita una soglia di 150 kg/h di capacità di consumo di solventi organici o 200 tonnellate all'anno. La presente proposta prevede che gli impianti al di sotto di questa soglia devono almeno essere soggetti ad una procedura di registrazione. In linea con il principio di sussidiarietà, è lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere quali impianti al di fuori del campo di applicazione della direttiva IPPC debbano essere soggetti ad autorizzazione e quali a registrazione.

59. Articolo 4

Questo articolo stabilisce che, di norma, gli impianti esistenti devono essere conformi ai requisiti stabiliti per i nuovi impianti in materia di autorizzazione all'esercizio e limitazioni delle emissioni, ma nell'ambito di un periodo di transizione, a partire dalla data di entrata in vigore fino alla data di conformità alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. In alcuni casi (ad esempio verniciatura di veicoli), i requisiti per gli impianti esistenti sono meno severi di quelli per i nuovi impianti.

Si può presumere che, in linea di massima, l'osservanza dei requisiti di emissione figuranti nella proposta non sollevi ostacoli tecnici in quanto le relative tecniche sono disponibili. Il fattore limitante sono i costi. Tenendo conto del fatto che in molti casi saranno necessari investimenti nella nuova tecnologia di produzione nell'arco del periodo di transizione previsto, ad esempio al fine di mantenere un livello elevato di competitività, il calendario per la messa in conformità degli impianti esistenti è ragionevole.

Il paragrafo 3 riguarda i casi di modifica sostanziale di un impianto, compreso il caso in cui un impianto rientri nell'ambito della direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale. In queste circostanze, la parte dell'impianto oggetto di una modifica sostanziale deve essere conforme ai requisiti per i nuovi impianti. È stata scelta questa formulazione per garantire che se un gestore procede all'ammodernamento, lo faccia al livello previsto per i nuovi impianti. Questo requisito si applica soltanto alla parte dell'impianto oggetto di ammodernamento (cioè oggetto di una modifica sostanziale) per evitare un eventuale disincentivo perverso ad ammodernare, qualora l'investimento parziale dovesse portare ad un ammodernamento dell'intero impianto.

60. Articolo 5

Questo articolo stabilisce i requisiti sulla limitazione delle emissioni nell'ambito della direttiva proposta.

Il paragrafo 1 stabilisce gli obblighi per i singoli impianti che devono conformarsi ai limiti di emissione fissati nell'allegato III A oppure soddisfare i requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato III B, intesi a conseguire una riduzione delle emissioni equivalente a quella che si avrebbe applicando i valori limiti di emissione. Come già indicato però, il piano di riduzione non si applica alle sostanze che hanno effetti diretti sulla salute, per le quali si

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devono sempre fissare valori limite di emissione, a prescindere dall'opzione di riduzione scelta nell'ambito della direttiva proposta. Per tener conto comunque del caso di un impianto che è stato recentemente dotato di sistemi di abbattimento, e per il quale si dovrebbe altrimenti effettuare un reinvestimento, è stata inserita una disposizione per cui, a patto che le emissioni non siano superiori rispetto a quelle che si avrebbero altrimenti avute, un impianto può deviare dai valori dell'allegato III A.

Il paragrafo 2 contiene disposizioni speciali per il caso in cui due o più processi che singolarmente superano le soglie fissate in allegato, siano svolti nello stesso impianto, al fine di precisare quali controlli siano di applicazione. Le disposizioni consentono al gestore di adottare l'opzione di riduzione delle emissioni migliore sotto il profilo dei costi e dell'efficacia e conforme ai requisiti in materia di emissioni totali dell'impianto.

Il paragrafo 3 stabilisce che i valori guida per le emissioni diffuse siano rispettati per quanto possibile sotto il profilo tecnico ed economico. Questi valori sono stati stabiliti per taluni settori dove, a causa della natura del processo, non si hanno sufficienti garanzie che gli impianti soddisfino i requisiti per giustificarne il carattere obbligatorio.

Il paragrafo 4 stabilisce che gli impianti che non applicano un piano di riduzione dovrebbero, ove possibile, funzionare in condizioni di confinamento onde poter catturare e distruggere la maggior parte delle loro emissioni. Il paragrafo prevede anche che le emissioni residue dell'impianto siano rilasciate in maniera tale da tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Il paragrafo 5 stabilisce che l'uso di solventi contenenti sostanze con un potenziale elevato di nocività per la salute pubblica sia evitato e che esse siano al più presto sostituite, per quanto possibile, con sostanze meno nocive I criteri per identificare queste sostanze figurano nella direttiva 67/548. Il paragrafo 6 stabilisce limiti severi di emissione per queste sostanze.

La conformità a questi limiti può però spesso essere evitata con la sostituzione in quanto, nella maggior parte dei processi contemplati, il loro uso non è essenziale. La fissazione di disposizioni per questi solventi è quindi in parte una misura di precauzione per evitarne l'introduzione. Dato che alcuni solventi contengono queste sostanze in traccia, la proposta specifica i flussi di volume al di sotto dei quali non si applicano i limiti di emissione.

Il paragrafo 7 stabilisce i valori limite di emissione generali per le sostanze alogenate che si sospetta costituiscano una minaccia diretta per la salute pubblica o l'ambiente in generale e per le quali sono opportuni requisiti più severi.

Il paragrafo 8 stabilisce che siano prese tutte le misure opportune per ridurre al minimo le emissioni durante l'avviamento e l'arresto.

Il paragrafo 9 tratta l'eventualità che i controlli stabiliti dalla direttiva risultino inopportuni in base ad una valutazione dei rischi e prevede in tal caso una revisione del limite mediante la procedura di comitato

61. Articolo 6

Questo articolo prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'industria sulle possibilità di sostituzione dei solventi organici. Al riguardo, i criteri essenziali sono l'idoneità all'uso e il profilo ambientale ed occorre una discussione a livello europeo per trattare questi

62. Articolo 7

Questo articolo stabilisce i requisiti per il controllo delle emissioni e prescrive che si forniscano adeguate prove della conformità a tutte le disposizioni della direttiva. In generale, i metodi di controllo e, ove necessario, le procedure di campionamento e misura saranno definiti dagli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà e le disposizioni della direttiva IPPC. Per gli impianti con un grande carico di inquinamento, è comunque opportuno un continuo controllo delle emissioni e l'articolo prevede disposizioni al riguardo.

63. Articolo 8

Questo articolo specifica le modalità di verifica della conformità alle limitazioni sulle emissioni. Innanzitutto, il paragrafo 1 precisa che il valore limite per le emissioni si riferisce alla massa totale di carbonio organico oppure alla somma della massa dei singoli composti.

La limitazione della massa dei singoli composti presenta il vantaggio che i limiti di emissione sono di severità comparabili, a prescindere dal composto, e questa soluzione è stata quindi scelta per verificare la conformità ai valori limite delle emissioni delle sostanze organiche che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, paragrafi 5 e 7. Questo obbligo complica però notevolmente le operazioni di controllo e quindi in molti casi è sufficiente misurare il carbonio organico totale.

In secondo luogo, il paragrafo 2 definisce le regole statistiche nella verifica della conformità per le misurazioni in continuo. In generale, il valore limite delle emissioni non dovrebbe essere superato nell'arco di 8 ore di funzionamento Dato che molti processi hanno un carattere discontinuo, è stata scelta come indicatore la media mobile nell'arco di 8 ore.

Inoltre, in virtù del punto ii), le statistiche lasciano al gestore un certo margine di flessibilità per far fronte a modifiche impreviste a breve termine delle condizioni operative dell'impianto o del processo.

Il paragrafo 3 stabilisce le regole di conformità per le misurazioni periodiche, compreso un numero minimo di singole letture per campagna di misurazione.

Il paragrafo 4 stabilisce i parametri rispetto ai quali un piano di gestione dei solventi è utile per determinare la conformità e rinvia alle indicazioni sull'uso di un tale piano figuranti nell'allegato IV. Non viene proposta una valutazione statistica, ma la conformità deve essere dimostrata in modo probante all'autorità competente. L'allegato IV precisa come si debba usare il piano in ciascun caso La metodologia è fornita a titolo indicativo e non è obbligatoria, data la novità del concetto. Il paragrafo 5 prevede che queste disposizioni siano modificate mediante la procedura di comitato, alla luce dello scambio di informazioni sul piano di gestione dei solventi.

64. Articolo 9

Questo articolo definisce in maniera generale le azioni necessarie in caso di inosservanza.

In particolare esso prevede che il funzionamento dell'impianto sia proibito se necessario, cioè se la conformità non può essere ripristinata entro un periodo di tempo accettabile. Esso prevede anche che i settori che non raggiungono il loro obiettivo nell'ambito di un piano nazionale debbano conformarsi ai valori limite di emissione della direttiva proposta.

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65. Articolo 10

Questo articolo impone agli Stati membri di raccogliere le informazioni necessarie per controllare l'attuazione della direttiva proposta. Data la complessità dei settori in causa, più numerosi che in molte altre direttive, è necessario presentare informazioni dettagliate per garantire un'attuazione armonizzata da parte degli Stati membri. L'obbligo di pubblicare le relazioni aumenta notevolmente la trasparenza.

66. Articolo 11

Questo articolo contiene disposizioni standard sull'accesso all'informazione.

67. Articolo 12

Questo articolo lascia agli Stati membri la possibilità di conseguire lo stesso obiettivo che sarebbe raggiunto attuando i valori limite di emissione della direttiva proposta, ma con mezzi commisurati alle proprie circostanze nazionali e stabiliti in un piano nazionale. Il piano lascia anche la facoltà di ricorrere a strumenti alternativi per conseguire l'obiettivo della direttiva; questi strumenti devono chiaramente essere compatibili con qualsiasi requisito generale a livello europeo sul loro uso e gli Stati membri devono dimostrare che essi produrranno la riduzione necessaria. Gli Stati membri hanno anche l'opzione di variare la riduzione necessaria tra i settori per conseguire il profilo di riduzione più efficiente dal lato economico in relazione alle loro circostanze industriali. In questo senso, il piano nazionale potrebbe disarmonizzare le condizioni di concorrenza (pur se in misura nettamente minore rispetto alla legislazione in materia di obiettivo di qualità, ad esempio a causa del fatto che tutti devono realizzare condizioni simili), ma ciò è giustificato dalla maggiore efficienza consentita dai piani nazionali.

Gli Stati membri che optano per l'applicazione di piani nazionali sono esonerati dall'applicare le riduzioni di emissione legate all'ozono della direttiva; tutti gli altri requisiti però, concernenti ad esempio l'autorizzazione, il controllo e l'esecuzione, restano di applicazione.

Gli obblighi concernenti il controllo delle emissioni aventi effetti diretti sulla salute restano anche di applicazione.

Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 devono anche rispettare obblighi supplementari. Essi devono istituire un'autorità nazionale preposta alla raccolta e alla valutazione delle informazioni da usare nella verifica dei piani nazionali.

Questi ultimi devono anche identificare e conseguire obiettivi di riduzione intermedi per garantire un soddisfacente progresso verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Le relazioni sull'attuazione del piano nazionale presentate ai sensi dell'articolo 10 della presente proposta saranno valutate dalla Commissione, che intende organizzare un forum di esperti degli Stati membri per assisterla in questo compito. I casi di violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno comunicati al Consiglio e lo Stato membro interessato dovrà prendere misure correttive. Per quanto riguarda la progettazione originale del piano, lo Stato membro, che dopo il periodo all'uopo stabilito non apporta le correzioni atte a dimostrarne la validità, dovrà attuare i limiti di emissione della direttiva secondo lo stesso calendario previsto per tutti gli altri Stati membri.

68. Articolo 13

L'articolo stabilisce l'istituzione di un comitato consultivo per assistere la Commissione nei compiti seguenti:

i) modifica della direttiva per tener conto della valutazione dei rischi di qualsiasi sostanza controllata nell'ambito della direttiva proposta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9;

ii) modifiche alla direttiva a seguito dello scambio di informazioni sull'esperienza fatta con il piano di gestione dei solventi di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

69. Articolo 14. 15 e 16

Disposizioni standard concernenti l'entrata in vigore della direttiva proposta e il suo recepimento nel diritto nazionale.

70. Allegato I

Definisce le attività nell'ambito della direttiva proposta.

71. Allegato li

Definisce i termini usati nella direttiva. Cfr. commento sull'articolo 2.

72. Allegato IH

Fissa i requisiti di base della direttiva proposta. Essi sono di tre tipi:

requisiti di emissione espressi in emissioni di solvente correlate alla quantità di prodotto; questo approccio presenta diversi vantaggi, in particolare che può essere realizzato mediante sostituzione o abbattimento;

limiti tradizionali di emissione conseguibili soltanto mediante abbattimento;

un piano di riduzione che consente ad ogni impianto di realizzare le riduzioni con mezzi diversi dall'abbattimento, in particolare mediante sostituzione.

Essi sono esaminati separatamente più avanti.

73. Allegato HI A

Stabilisce i limiti di emissione per i settori contemplati dalla direttiva, a seconda delle dimensioni dell'impianto, ove opportuno, e, se necessario, in funzione degli impianti nuovi ed esistenti. Ove possibile, i limiti di emissione sono espressi in termini di massa di solvente emesso per unità di prodotto in quanto questo valore può essere raggiunto mediante sostituzione o abbattimento e un principio della direttiva proposta è che il gestore possa scegliere l'opzione meno cara. Con questo approccio, previsto per vari processi (pulizia a secco, impregnazione del legno, rivestimento del cuoio, fabbricazione di calzature, stratificazione di legno e plastica, estrazione di olio vegetale e verniciatura di veicoli), si rilevano automaticamente gli interventi effettuati in precedenza dai gestori per controllare le emissioni (cosa che non sarebbe possibile con una riduzione puramente in percentuale).

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Per tutti gli altri settori, i limiti sono espressi in termini di valori limite di emissione dal camino e valori limite o guida delle emissioni diffuse. Entrambi i valori devono essere raggiunti, ma il raggiungimento di un valore limite di emissione dal camino, che è espresso come una concentrazione di solvente e non come un carico di solvente (totale quantità emessa), è in genere possibile mediante abbattimento. Ciò perché la sostituzione, nel ridurre

Per tutti gli altri settori, i limiti sono espressi in termini di valori limite di emissione dal camino e valori limite o guida delle emissioni diffuse. Entrambi i valori devono essere raggiunti, ma il raggiungimento di un valore limite di emissione dal camino, che è espresso come una concentrazione di solvente e non come un carico di solvente (totale quantità emessa), è in genere possibile mediante abbattimento. Ciò perché la sostituzione, nel ridurre

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