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I processi e gli impianti che non applicano il piano di riduzione di cui all'allegato III B devono essere gestiti in condizioni di confinamento, tranne se ciò non sia fattibile

Nel documento COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (pagine 47-51)

VII. Spiegazione delle disposizioni della proposta

5. I processi e gli impianti che non applicano il piano di riduzione di cui all'allegato III B devono essere gestiti in condizioni di confinamento, tranne se ciò non sia fattibile

tecnicamente o economicamente. Le emissioni derivanti da tutti i processi e impianti contemplati dalla presente direttiva devono essere rilasciate in maniera da tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

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6. Le sostanze o i preparati che, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio05', sono muniti di etichette con le frasi R (di rischio) R45, R46, R49, R60, R61, devono essere sostituiti, quanto prima e per quanto possibile, con sostanze o preparati meno nocivi.

7. Per gli effluenti rilevanti dei composti organici di cui al paragrafo 6, cioè gli effluenti dove il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al paragrafo 6 è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/m3 II valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti

8. Per gli effluenti rilevanti dei solventi organici alogenati muniti di etichette con la frase di rischio R40, cioè gli effluenti dove il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/m3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

9. Devono essere adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10. Qualora sia effettuata una valutazione del rischio, in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio06' o alla direttiva 88/377/CEE del Consiglio07', di una qualsiasi delle sostanze che comportano l'etichettatura R40, R60 o R61, disciplinate nell'ambito della presente direttiva, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della presente direttiva, esamina le conclusioni della valutazione del rischio e modifica opportunamente i controlli su queste sostanze.

Articolo 6 Sostituzione

La Commissione assicura, secondo efficienti modalità amministrative, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i settori interessati sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali, allo scopo di esaminare l'idoneità all'uso, i possibili effetti ambientali e i costi e benefici delle opzioni disponibili e di fornire linee guida sull'uso di materiali aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute pubblica. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni per ciascun settore.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

a) per gli impianti soggetti ad autorizzazione, si tenga conto delle linee guida di cui al paragrafo 1 ai fini di detta autorizzazione, in modo che siano usati i materiali

(,5) GU n. 196 del 16.6 1967, pag. 1

°6' GU n. L 84 del 5 4 1993. pag. I

°7) GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14.

aventi i minori effetti potenziali sull'aria, sull'acqua, sul suolo e sulla salute pubblica;

b) gli impianti soggetti a registrazione dispongano delle linee guida elaborate in base al paragrafo 1.

Articolo 7 Sorveglianza

Gli Stati membri specificano gli opportuni requisiti di sorveglianza degli effluenti, compresi i metodi e la frequenza delle misure, la procedura di valutazione e l'obbligo di sottoporre all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alla presente direttiva. Le emissioni dai camini muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico (determinato come una media mobile su 8 ore), sono tuttavia misurate in maniera continuativa.

Articolo 8

Verifica dell'osservanza delle limitazioni sulle emissioni

1. La conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli composti organici interessati.

Per tutti gli altri casi, si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso.

2. Per le misurazioni continuative, i valori limite di emissione di cui all'articolo 5 e all'allegato III A sono considerati rispettati nei casi seguenti:

a) nessuna delle medie mobili nel corso di 8 ore di esercizio normale supera il valore limite di emissione;

b) nessuna delle medie per ora supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.

Per calcolare i valori di cui al primo comma, si tiene conto unicamente dei periodi in cui gli impianti o i processi funzionano in regime normale.

3. Per le misurazioni periodiche, si devono tenere tre letture durante ogni misurazione e l'intervallo tra le misurazioni non deve superare 24 mesi. La conformità ai valori limite di emissione di cui all'articolo 5 e all'allegato III A è considerata raggiunta se nessuno dei valori validi, misurati a caso, supera il valore limite di emissione. La conformità viene nuovamente verificata dopo una modificazione sostanziale.

4. La prova della conformità a quanto segue deve essere fornita all'autorità competente:

valori limite e guida per le emissioni diffuse;

requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato III B;

disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3;

requisiti sulle emissioni espressi in termini di emissione di solvente per unità di prodotto.

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Nell'allegato IV sono indicate linee guida sui piani di gestione dei solventi che consentono di dimostrare la conformità a questi parametri.

5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni sull'applicazione dei piani di gestione dei solventi negli Stati membri, sulla base dei dati relativi all'applicazione della presente direttiva nei tre anni successivi alla scadenza del termine di attuazione.

Sulla base dei risultati dello scambio di informazioni, la Commissione modifica, se opportuno, il presente articolo e l'allegato IV, secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 9 Violazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che qualora si accerti una violazione della presente direttiva.

a) il gestore informi l'autorità competente e prenda misure per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) se necessario, il funzionamento dell'impianto è vietato.

2. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di un piano nazionale approvato, lo Stato membro provvede affinché i settori industriali che non hanno rispettato i loro obblighi nell'ambito del piano si conformino ai controlli di emissione della forma specificata all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III che garantiscono il rispetto di detti obblighi e che almeno soddisfano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'allegato III La conformità deve essere raggiunta entro il termine fissato per qualsiasi altro impianto dello stesso tipo, oppure entro due anni dopo l'accertamento della violazione, a seconda di quale data sia più tardiva.

Articolo 10

Sistemi di informazione e di relazione

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata

sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio08'. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato

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GUn. L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

Gli Stati membri pubblicano le loro relazioni contemporaneamente alla trasmissione di esse alla Commissione, salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 90/313/CEE del Consiglio09'. La prima relazione copre il periodo 2000-2003.

2. L'informazione presentata in forza del paragrafo 1 comprende in particolare:

dettagli delle autorizzazioni e registrazioni rilasciate in conformità della presente direttiva;

dettagli del grado di conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III o ai requisiti di cui all'articolo 12;

conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 8.

Articolo 11

Accesso pubblico all'informazione

1. Salvo il disposto della direttiva 90/313/CEE, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modificazioni sostanziali siano, per un adeguato periodo di tempo, a disposizione del pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. Salvo il disposto della direttiva 96/6I/CE, non è obbligatorio modificare la presentazione dell'informazione destinata al pubblico.

La decisione dell'autorità competente, inclusa almeno una copia dell'autorizzazione e di ogni successivo aggiornamento, viene messa a disposizione del pubblico.

Per gli impianti soggetti a registrazione, il registro e le pertinenti regole generali sono messi a disposizione del pubblico.

2. I risultati della sorveglianza delle emissioni di cui all'articolo 7, oggetto delle condizioni di autorizzazione o registrazione e detenuti dall'autorità competente, vengono messi a disposizione del pubblico.

3. Si applicano i paragrafi 1 e 2, salve le restrizioni concernenti i motivi di rifiuto da parte delle pubbliche autorità di fornire informazioni, compresa la riservatezza commerciale e industriale, di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 90/313/CEE.

Articolo 12

Nel documento COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (pagine 47-51)