1. Premessa
2.2 Il privilegio del credito tributario
2.2.2 Privilegio speciale mobiliare
Il privilegio speciale mobiliare è previsto agli artt. 2758 c.c. per i tributi indiretti e 2759 c.c. per le imposte sul reddito, nei quali sono specificati i beni su cui è esercitato il privilegio, poiché, come già affermato, il privilegio speciale ricade solo su determinati beni mobili o immobili a norma dell’art. 2746 c.c.
L’art. 2759 c.c., comma 1, afferma che «I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore».
L’analisi del primo comma appena richiamato prevede di soffermarsi sul limite temporale di due anni e sull’oggetto sul quale si fa ricadere il privilegio speciale mobiliare. Innanzitutto giova rammentare che quanto già precedentemente affermato circa l’assimilabilità di ILOR ed IRAP resta pacifico anche in questa sede122
.
I crediti dello Stato per le imposte sul reddito che godono di privilegio speciale sono soltanto quelli per imposte dovute nei due anni anteriori a quello per cui si procede123. Dunque l’efficacia del privilegio è limitata a due soli periodi d’imposta, i più recenti tra quelli in cui è sorto il credito tributario124.
I beni mobili oggetto del privilegio sono quelli strettamente connessi con l’attività d’impresa ed individuati dall’articolo stesso come i beni strumentali all’esercizio d’impresa e le relative merci. Con la prima categoria sono ricompresi tanto i beni
122 DE MATTEIS S. – GRAZIANO N., Manuale del concordato preventivo, 2013, Venezia, Maggioli
Editore, p. 388
123 GIOVANNINI A.– MARINELLO A., I privilegi del credito d’imposta: profili sostanziali, cit., p. 517 124 CIAN G. – TRABUCCHI A., Codice civile e leggi collegate, Commento giurisprudenziale sistematico,
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materiali, quali ad esempio macchinari ed utensili, quanto i beni immateriali e i crediti, purché chiaramente connessi all’attività. Della seconda categoria, le merci, fanno parte soltanto quelle ubicate nel luogo dove l’attività è svolta o nell’abitazione dell’imprenditore125. Al riguardo, il secondo comma dell’art. 2759 c.c. precisa che «Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall’imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale». Con tale comma è ampliato dunque lo spettro dei mobili oggetto del privilegio speciale, ancor più considerato l’opponibilità del privilegio ai terzi mediante il diritto di sequela.
Per quanto riguarda, invece, i crediti dello Stato per tributi indiretti, l’art. 2758 c.c. riconosce loro privilegio speciale «sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito». Per conoscere la disciplina effettiva di ogni tributo indiretto è dunque necessario rivolgersi alle rispettive leggi d’imposta che li normano, pur consci che non tutte prevedono disposizioni sul privilegio e che in tal caso, nel silenzio, resta valido il dettato dell’art. 2758 c.c. 126. I tributi indiretti la cui disciplina specifica menziona espressamente il privilegio sono: l’imposta di registro, l’imposta di successione, i tributi doganali e le accise.
In particolare, l’art. 56 del DPR n. 131 del 1986 ammette l’esistenza del privilegio sull’imposta di registro, precisando inoltre che questo è valido esclusivamente nell’arco temporale di cinque anni con decorrenza dalla data in cui è registrato l’atto su cui grava
125 PATTI A., I privilegi, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2003, Giuffrè, p. 300
Riguardo alle merci, Patti evidenzia come la legittimazione ad essere aggredite sia subordinata ad un requisito spaziale diversamente da quanto disposto per la categoria dei beni funzionalmente destinati all’attività e ergo alla produzione di reddito. Patti conclude che «sotto questo profilo, il privilegio in esame si può qualificare come quasi-possessuale».
126
36 l’imposta127
. Chiaramente, trattandosi di privilegio speciale, il privilegio sarà su determinati beni mobili e sugli immobili individuati dalla legge e conseguentemente sarà da ritenersi oggetto del privilegio la cosa in sé128 e non il corrispettivo in denaro129. Il privilegio speciale sui mobili del debitore è attribuito all’Erario anche per riscossione di imposte di successione. Tale applicazione è limitata. Risultano infatti esclusi i creditori che si siano avvalsi del diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede130
, ovvero che abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario131.
Da ultime, meritano menzione le imposte doganali e le accise. Queste godono di privilegio speciale mobiliare secondo il DPR n. 43 del 1973 su tutti i diritti di riscossione della dogana in base alla legge132.
127 Ibid. Testualmente il quarto comma dell’articolo summenzionato recita agli ultimi due periodi: «Lo
Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione».
128
«La res, il bene che forma oggetto di contrattazione» come definito da GIOVANNINI A.– MARINELLO A., I privilegi del credito d’imposta: profili sostanziali, cit., p. 519. Dunque, continuano gli autori appena menzionati, sarà da ritenersi oggetto di privilegio speciale il bene, in ipotesi di scambio di beni con corrispettivo in denaro, od il credito, in caso di cessione del credito. Si riporta inoltre la sentenza Cass. civ., 4 settembre 2004, n. 17898 riguardante la controversia in merito all’ammissione o meno al fallimento in via privilegiata del credito per imposta di registro già ammesso al passivo in via chirografaria. Al proposito, era stata sollevata dal giudice delegato l’inammissibilità del credito con privilegio speciale poiché non era rinvenuto il bene sul quale il privilegio si sarebbe dovuto esercitare. Il caso riguardava un conferimento in denaro con assegnazione di quote, con conseguente assoggettamento all’imposta di registro prevista per i conferimenti in denaro. La Cassazione giunge alla conclusione che il bene su cui il privilegio è esercitato è concretamente il conferimento stesso. La verifica dell’esistenza di detto conferimento fra i beni dell’attivo fallimentare viene poi effettuata in sede di riparto.
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PARENTE F., Il sistema dei privilegi del credito, Milano, 2001, Giuffrè, p. 85 scrive sull’applicabilità del privilegio speciale sulle cose fungibili, sostenendo che ciò è di regola impossibile poiché risulta assente il requisito di specificità del bene. Il denaro, ritenuto «bene fungibile per
eccellenza», non può quindi costituire oggetto del privilegio speciale. Così afferma anche PATTI A., I
privilegi, cit., p. 306
130 Ciò è peraltro esplicitamente affermato allo stesso art. 2758 c.c. comma terzo, il quale recita «Il
privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede».
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GIOVANNINI A.– MARINELLO A., I privilegi del credito d’imposta: profili sostanziali, cit., p. 519. Conforme è CIAN G. – TRABUCCHI A., Codice civile e leggi collegate, Commento giurisprudenziale
sistematico, cit., p. 4991
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