1. Premessa
2.4 Insinuazione al passivo del credito tributario
2.4.2 Titolo idoneo all’insinuazione
La fattispecie costitutiva del credito deve essersi necessariamente realizzata in un momento anteriore alla data di dichiarazione di fallimento, in modo che l’Erario sia qualificato come creditore concorsuale, pur non essendo tuttavia sufficiente ai fini della domanda di ammissione al passivo fallimentare di tale credito. È richiesto infatti che il concessionario del servizio di riscossione, per conto dello Stato e degli Enti impositori, proponga domanda di ammissione al passivo sulla base del ruolo, ex art. 87, comma
175 SANDULLI M. – D’ATTORRE G., Manuale delle procedure concorsuali, cit., p. 127.
176 Così sollevano STASI E., L’accertamento dei crediti tributari nell’ambito del fallimento nella
giurisprudenza di legittimità, cit., p. 584 e CARINCI A., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, cit., p. 552. Stasi riporta inoltre parte della giurisprudenza che esclude espressamente fra le cause di non imputabilità, nel ritardo della presentazione della domanda di insinuazione, la lunghezza dei tempi previsti per la produzione di un titolo idoneo a sollevare la pretesa. Vi sono stati infatti dei casi, portati all’esame della Corte di legittimità, riguardanti domande ultratardive per cui era stata chiesta l’ammissibilità in forza della causa appena riportata, tuttavia negata. Si vedano, fra le altre: Cass. civ. 8 settembre 2015, n. 17787, Cass. civ., 28 gennaio 2014, n. 1752, Cass. civ., 11 dicembre 2012, n. 22749 e Cass. civ., 2 aprile 2012, n. 5254.
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secondo, del DPR n. 602/1973. Innanzitutto è ritenuta pacifica l’inammissibilità al passivo di crediti per i quali non sussista un provvedimento impositivo, per cui il debitore non possa difendersi impugnando l’atto dinanzi al giudice tributario177
.
A fronte di questi due corollari appena enunciati, è da approfondire come l’individuazione di un titolo idoneo all’ammissione al passivo fallimentare del credito tributario abbia risentito di importanti influenze giurisprudenziali che, da una parte, hanno allargato il novero dei titoli idonei, dall’altra, hanno diminuito gli adempimenti necessari alla presentazione. La conseguenza dei ripetuti interventi, di cui in seguito sarà dato rilievo, è stata l’estensione del potere di proporre domanda di insinuazione per conto dello Stato e degli Enti impositori, favorendo l’ammissione all’esame di verifica di un numero maggiore di crediti vantati dall’Erario nei confronti di soggetti in capo ai quali è intervenuto il fallimento ed in conclusione una crescente tutela alle ragioni dell’Erario178
.
Secondo il disposto normativo del più volte citato art. 87, DPR n. 602/1973, il concessionario della riscossione può provvedere all’insinuazione dei soli crediti per cui l’ente creditore, l’Amministrazione finanziaria, ha richiesto l’iscrizione a ruolo. È soltanto in possesso del ruolo che i crediti fiscali possono essere riscossi: perciò, senza la preventiva iscrizione a ruolo degli stessi, non è possibile richiedere l’insinuazione al passivo fallimentare giacché non sussisterebbero crediti tributari qualificabili come oggetto di esecuzione179.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 giugno 1998, n. 6032, aveva inoltre sottolineato come la notifica della cartella esattoriale al contribuente costituisse ulteriore presupposto indefettibile per l’insinuazione del credito tributario,
177 CONSOLO C. – GLENDI C., Commentario breve alle leggi del processo tributario, cit., p. 1081. 178 GAMBI L., Fallimento e riscossione dei tributi, cit., p. 623
179 FERRARIO A. A., Limiti dell’insinuazione dell’amministrazione finanziaria nel fallimento, in Riv.
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argomentando che, in assenza di essa, il curatore non avrebbe potuto proporre ricorso contro il ruolo180 – e quindi ammettere con riserva il credito dell’Amministrazione finanziaria, eventualità a cui si darà spazio di trattazione in seguito. La dottrina si è schierata a favore di questo orientamento, ritenendo che la cartella di pagamento costituisce un estratto del ruolo e si identifica come atto recettizio. La cartella acquista efficacia nell’istante in cui è notificata al destinatario e dunque, senza previa notifica, non si può considerare correttamente notificato il ruolo al debitore, nonché correttamente informato il curatore, il quale non si trova quindi nella posizione per impugnare l’atto181
. Ancora in dottrina alcuni autori182 ritengono che la necessità della notifica della cartella esattoriale vi sia qualora il ruolo venga emesso sia in qualità di strumento di riscossione, che con funzione di atto di imposizione. Si pensi al caso dei controlli formali delle dichiarazioni: all’esito dei controlli l’Amministrazione finanziaria formula l’eventuale pretesa vantata emettendo il ruolo, il quale funge dunque da atto impositivo prima che da titolo per avviare la riscossione183. Di avviso diverso sono stati altri autori184 che, in risposta alla tesi suesposta, hanno affermato che ai fini dell’insinuazione al passivo, la legittimazione non dipende dalla funzione del ruolo, ritenendo che ciò semmai assume rilevo negli eventuali giudizi tributari in cui si intenda provare l’esistenza del credito tributario.
In contrasto netto con quanto sinora esposto da parte della dottrina, è stata la sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 2008, n. 5063 che per prima ha dichiarato la non necessità della preventiva notifica della cartella esattoriale al contribuente, affinché il curatore sia edotto della pretesa erariale e possa eventualmente
180 Ibid.
181 Così: MAURO M., Imposizione fiscale e fallimento, cit., p. 93, CARINCI A., L’ammissione al passivo
dei crediti tributari, cit., p. 555 ss., MICONI F., Ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari
(anche senza cartella?), cit., p. 1318 ss., MAURO M., L’insinuazione dei crediti tributari erariali al
passivo fallimentare, cit., p. 1404 ss.
182 CARINCI A., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, cit., p. 555 183 Ibid.
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55 impugnare l’atto impositivo185
. La giurisprudenza rileva infatti un difetto di espressa previsione normativa, attenendosi dunque al solo obbligo ex lege di iscrizione a ruolo delle somme a credito.
Un primo ampliamento della tutela al credito erariale si è avuto proprio con tale nuovo orientamento giurisprudenziale, poiché ha concesso ai soggetti legittimati ad insinuare al passivo fallimentare i crediti tributari di proporre domanda di ammissione effettivamente sulla sola base del ruolo, senza dover attendere i tempi di notifica della cartella di pagamento.
Ulteriore ampliamento della tutela emerge dall’intervento del legislatore nel 2010, il quale con il D.L. n. 78 ha sostituito il ruolo con l’avviso di accertamento esecutivo. Da ciò deriva la possibilità, per il solo Ente impositore186, di proporre domanda di ammissione al passivo sulla base di un avviso di accertamento divenuto esecutivo187. Contrariamente, l’esattore potrà procedere nella sola eventualità in cui l’Amministrazione finanziaria abbia richiesto il ruolo, non essendo state previste modifiche al dettato dell’art. 87, DPR n. 602/1973.