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1 Il problema della rilevanza giuridica del collegamento tra deliberazioni assemblear

Nel precedente capitolo si è giunti alla conclusione che si ha un collegamento tra delibere assembleari allorquando una molteplicità di deliberazioni, individualmente idonee a produrre effetti giuridici, sono inserite all’interno di una operazione economica oggetto di un regolamento unitario.

L’esistenza di un collegamento acquista un particolare rilievo giuridico al ricorrere di fenomeni patologici, prospettandosi la questione del riconoscimento o meno della c.d. “caducazione a catena”132 delle delibere collegate133.

132M

EO, Gli effetti dell’invalidità delle delibere assembleari, in Liber amicorum G.F.

Campobasso, Torino, 2006, vol. 2, 297.

133 In problema è stato affrontato dalla giurisprudenza, la quale si è posta il problema

di ricostruire gli effetti della pronuncia di invalidità di una deliberazione su quelle collegate Cass., 23 marzo 2004, n. 5740, in Foro It., 2004, I, 3121; App. Milano, 31

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La disciplina in materia non risolve esplicitamente la questione. Il legislatore non ha regolato positivamente i suddetti effetti, pur se la legge delega di riforma del diritto societario (L. 3 ottobre 2001, n. 366), all’art. 4, comma 7, lett. b), conteneva una apertura nella parte in cui prevedeva che il legislatore delegato avrebbe potuto “disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare l’esigenza di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell’attività sociale”134.

Per quanto la filosofia del dettato di legge è nel senso di difendere la stabilità della deliberazione assembleare, non vi sono, dunque, indici normativi che consentano di misurare esplicitamente l’efficacia e la sufficienza dell’impianto normativo nel regolare e proteggere la stabilità delle decisioni sul più complesso piano dei rapporti tra deliberazioni.

Lo sforzo ricostruttivo che spetta all’interprete è dunque complesso. Non solo perché sulla questione il legislatore si è spinto a regolare positivamente il fenomeno, rinunciando dunque a ricorrere espressamente a strumenti giuridici di risoluzione del problema, ma anche perché l’attività interpretativa si deve muovere tra una disciplina generale in materia di invalidità delle deliberazioni e lo specifico regolamento, legale o convenzionale, delle operazioni societarie colpite da elementi patologici.

La questione della definizione degli effetti giuridici del collegamento è radicata, pertanto, su due piani: quello della disciplina generale di cui agli artt. 2377 e ss. del codice civile, e quello dato dalle peculiari disposizioni - legali o convenzionali – intere a regolare le fattispecie interessate dal collegamento e l’operazione societaria cui esse afferiscono.

Muovendo anzitutto dal piano generale, la dottrina si è occupata in più occasione del tema degli effetti prodotti dalla pronuncia giudiziale di invalidità e della verificazione di margini per individuare una “caducazione a catena”, giungendo a soluzioni discordanti.

Secondo una elaborazione dottrinale, la riconosciuta “continuità” del momento decisionale non comporta che la deliberazione assembleare sia

gennaio 2003, in Giur. Comm., 2003, II, 612 ss.; Trib. Ancona, 18 gennaio 2002, in Giur. It., 2003, II, 2349 ss.; Trib. Roma, 5 dicembre 2000, in Impresa, 2001, 833.

134 La suddetta apertura pare dettata dal tentativo di risolvere alcuni problemi frequenti

nella prassi societaria. Negli ordinamenti è, infatti, “ insopprimibile la tendenza ad

adeguare i «dati formali» alle «esigenze concrete e reali» che di volta in volta vengono in emergenza e che premono per la loro attuazione proprio perché «positività» e «certezza» dell'ordinamento si realizzano soprattutto garantendo il rispetto dei valori sostanziali

nella loro attualità” (così TOMMASINI, Revisione del rapporto (dir. priv.), in Enc. dir.,

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sempre e comunque, un fondamento causale, un vincolo di contenuto e, dunque, un presupposto di validità ed efficacia135 di tutti gli atti (deliberativi, ma non solo) conseguenti. Al contrario, l’analisi della disciplina codicistica, espressione del principio della “stabilità” delle situazioni organizzative e sostanziali introdotte dagli atti societari, evidenzia l’esclusione di un automatico effetto condizionante del vizio della delibera precedente136. A sostegno di questa ricostruzione milita l’assenza di un parametro normativo che giustifica una generalizzata rimozione della situazione giuridica pregiudiziale conseguente ad una deliberazione assembleare poi annullata. In virtù della regola contenuta nell’art. 2377, comma 7, c.c., l’obbligo degli amministratori di prendere gli “opportuni provvedimenti” post declaratoria di annullamento si sostanzia nella valutazione del contenuto della decisione giudiziale, delle cause di invalidità, degli interessi lesi, e, solo dopo la suddetta analisi, il medesimo organo dovrà attivarsi per rendere possibile l’adozione delle misure volte ad ottemperare al giudicato, ripristinando la sfera lesa compatibilmente alla attuale situazione organizzativa della società137. La valutazione delle modalità di intervento in esecuzione al giudicato di invalidità spetterà, pertanto, agli amministratori (ai sensi dell’art. 2377, comma 7, c.c.)138, legittimandosi il soggetto agente a denunciare la

135M

EO,L’invalidità,op. cit., 1998, 206.

136M

EO,L’invalidità,op. cit., 1998, 209-210; per un’analisi comparatistica del problema

della stabilità delle deliberazioni assembleari, si v. GENOVESE, Le fattispecie tipiche di

invalidità, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso,

Torino, 2006, II, 250 ss.

137M

EO,L’invalidità,op. cit., 1998, 248 ss.

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Per approntare un confronto con la disciplina della invalidità della delibera prevista dall’ordinamento tedesco, il quale al § 248 sancisce una generale efficacia

dell’annullamento, si v. GÖZ, sub § 248 AktG, cit., 1487 ss. ; HOMMELHOFF, Zum

vorläufingen Bestand fehrhafter Strukturänderungen in Kapitalgesellschaften, ZHR, 1994,

158 ss.; KORT, Aktien aus vernichteten Kapitalerhöhungen, ZGR, 1994, 291; WINTER, Die

Anfechtung eintragungsbedürftiger Strukturbeschlüsse de lege lata und de lege ferenda, FS

Ulmer, 2002, S 699; ZÖLLNER, Folgen der Nichtigerklärung durchgeführter

Kapitalerhöhungsbeschlüsse, ZHR, 1994, 59.

Nel diritto societario polacco, le cui riflessioni sono state condizionate dal pensiero dei giuristi tedeschi, il problema è stato oggetto di un dibattito tra chi ha sostenuto l’assoluta e retroattiva inefficacia dell’atto dichiarato invalido, ed un altro orientamento che si è posto nel senso della efficacia della deliberazione sin tanto che non vi sia una pronuncia giudiziale passata in giudicato. Per riferimenti in materia nel diritto polacco, si v. S.

SOŁTYSIŃSKI,Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych Przegląd

Prawa Handlowego (PPH) 2006, Nr 1, s. 4 i n.; SOŁTYSIŃSKI S., W. POPIOŁEK,

Legitymacja czynna odwołanych członków władz spółki do zaskarżania uchwał sprzecznych

z ustawą/, PPH 2007, Nr 10, s. 51; A. KOCH, Charakter sankcji wobec sprzecznych z

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condotta degli amministratori ai sensi dell’art. 2409 c.c., nel caso di inottemperanza della sentenza139.

In senso diverso si colloca l’orientamento dottrinale140 secondo cui la perdita di efficacia della deliberazione annullata, sul piano sostanziale, determina la possibilità che l’esecuzione della sentenza produca la rimozione della complessiva situazione giuridica pregiudiziale originata dalla medesima delibera viziata. Questa tesi è giustificata dall’assenza di una disposizione volta ad impedire che il vizio sia fatto valere in via d’eccezione (a differenza del sistema giuridico tedesco, ove si richiede esplicitamente che l’invalidità sia fatta valere mediante l’azione141). Su questi presupposti, gli effetti della invalidità della delibera si sostanzierebbero nella rimozione delle situazioni giuridiche originate dalla deliberazione annullata, con la conseguenza che il giudizio potrà avere quale esito un provvedimento contenente un “effetto demolitorio” che si estenda anche agli effetti prodotti dalla deliberazioni142. Inoltre, ci si spinge a individuare anche un possibile “effetto conformativo”, nel senso che con il provvedimento giudiziale si potranno predeterminare le condizioni per il futuro esercizio legittimo del potere143, come esplicitamente previsto in materia di invalidità delle deliberazioni di approvazione di bilancio (si v. l’art. 2434-bis c.c.).

La soluzione al problema richiede una analisi approfondita del regime di invalidità delle deliberazione societarie e della natura della decisione societaria. In particolare, è necessario concentrare l’attenzione sugli effetti della invalidità e sui riflessi prodotti su particolari ipotesi in cui si

zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych sprzeczne z ustawą, Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin, s. 77-

102; K. ZAWADA, Zaskarżanie uchwał wspólników spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością oraz uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa ku czci prof. Stanisława Sołtysińskiego, Poznań 2005, s. 594.

139 si v.G

UERRERA, La responsabilità “deliberativa” nelle società di capitali, op. cit.,

217-218.

140Z

ANARONE,L’invalidità delle delibere assembleari, cit. 328 ss.

141

Si v. l’art. 243, comma 1, AktG, il quale in tema di invalidità dispone che “Ein Beschluß der Hauptversammlung kann wegen Verletzung des Gesetz oder der Satzung durch Klage angefochten werden”, mentre con riguardo alle ragioni di nullità l’art. 249, comma 1, AktG prevede che “Es ist nich ausgeschlosse, die Nichtigkeit auf andere Weise als dusch Erebung der Klage gestendo zu machen”. Per un recente commento delle due disposizioni, si v.

142 Si v. G

UERRIERI, La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni,

Milano, 2009, 316 ss. 143

COREA, La sospensione delle deliberazioni societarie nel sistema della tutela

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riscontrano atti giuridicamente collegati a quello invalido e, in particolare, deliberazioni assembleari collegate, la cui “portata organizzata” pone problemi che superano la questione della natura giuridica dell’atto deliberativo (negoziale o non negoziale)144.

Il legislatore offre pochi spunti d’analisi sul tema. Tra essi, quelli più significativi, sono forniti dalla disciplina di alcune ipotesi di deliberazione Fatti salvi in ogni caso i diritti acquistati dai terzi di buona fede, il legislatore si preoccupa di differenziare i termini di impugnativa in ipotesi in cui è particolarmente arduo il ripristino della situazione modificata dalla deliberazione (artt. 2379-bis, 2500-bis, 2504-quater e 2506-ter), così da creare un freno alla tutela reale e al ripristino della situazione giuridica, ove vi siano ipotesi di difficoltà o impossibilità di riconduzione delle situazioni giuridiche coinvolte dalla decisione societaria allo stato antecedente alla adozione della delibera viziata. In tal caso, dunque, le deliberazioni collegate a quella viziata sono destinate a non essere coinvolte da misure ripristinatorie, per il semplice fatto del decorso del tempo.

Ad eccezione di tali ipotesi, in cui si pone un argine temporale volto a salvaguardare la stabilità delle decisioni societarie, il problema della stabilità della decisione societaria non è oggetto di una specifica disciplina.

144 Prima dell’entrata in vigore della riforma del 2003, si è avviata una riflessione sul

tema, emergendo “la scarsa permeabilità” di un sistema sanzionatorio ricostruito secondo lo schema dell’invalidità negoziale. Inoltre, l’analisi del valore sostanziale della deliberazione assembleare ha portato ad evidenziare che l’aspetto del “negozio- atto” è solo un aspetto della delibera, ma che possiede un minor rilievo rispetto alla “portata organizzativa” della delibera ed alla funzione di “strumento di azione

imprenditoriale dell’ente societario”In tal senso,MEO G.,Gli effetti dell’invalidità delle

deliberazioni assembleari, in Liber amicorum G.F. Campobasso, Torino, 2006, vol. II,

295, il quale richiama le riflessione di FERRO-LUZZI, La conformità, cit.; ZANARONE,

L’invalidità delle deliberazioni, cit.; PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali di nullità ed

illegalità delle delibere assembleari di s.p.a., 400 ss., oltre a richiamare le sue

considerazione (MEO, Gli effetti dell’invalidità delle deliberazioni assembleari, Milano,

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§ 2. L’invalidità delle delibere assembleari e la stabilità