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6 I tipi di collegamento in relazione alla fonte del rapporto.

Per meglio descrivere i rapporti del collegamento tra delibere è utile agganciarsi alla classificazione in ragione della fonte generatrice79. Il collegamento può avere, infatti, una differente radice: può essere originato dalla volontà dei soci (melius, della maggioranza dei soci), direttamente dalla legge, ovvero, indirettamente, nel caso in cui vi siano peculiari articolazioni tra deliberazioni assembleari che prescindono da una specifica previsione normativa o dalla volontà dei soci80.

In questi ultimi due casi si parla anche di collegamento necessario, nel senso che il rapporto tra deliberazioni si caratterizza per l’attitudine della deliberazione c.d. presupposto a influire sulla vita di quella collegata per una scelta a monte del legislatore, senza che vi sia la possibilità per i soci di allontanarsi dallo schema legame contenuto nella littera legis.

Alla base della prima classe di ipotesi, si pongono i casi in cui il legame trae origine da una decisione dei soci di dar vita ad un collegamento tra delibere. Nella pratica societaria si riscontrano, in primo luogo, deliberazioni collegate finalizzate alla riorganizzazione

prodotti sul piano degli effetti e della patologia, con la conseguente valutazione della possibilità di intervenire mediante meccanismi di tutela reale o risarcitoria.

79 Di recente, sulle classificazioni in materia di collegamento negoziale, si v. B

ARBA V.,

La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2008, IV, 1167 ss. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, cit., 181; Ferri, Causa e tipo

nella teoria del negozio giuridico, 1966, Milano, 403 ss. Si v., inoltre, GASPERONI,

Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir.comm., 1955, pp. 367-368. MORSILLO,

Brevi osservazioni in tema di nesso genetico tra contratti, in Giur. agr. it., 1963, Il, p. 424;

DEL PRATO, Concessione di immobile in godimento collegata con prestazione d'opera, in

Giur. it., 1985, I, 1, cc. 307-310; A. BELVEDERE, La categoria contrattuale di cui agli artt.

1420, 1446, 1459, 1466 C.C., in questa rivista, 1971, 11, pp. 660-695; CAPUTO, Il

fenomeno dei negozi collegati e le sue applicazioni in tema di contratti assicurativi,in

Giust. civ., 1975, I, pp. 1384-1387; A. LENER, Nota a Cass., 28 marzo 1977,n. 1205, in

Foro it., 1977, I, 1089-1090; ID., Nota a Cass., 27 febbraio 1976, n. 638, in Foro it., 1976,

I, 2701-2702; ARMONE, Collegamento negoziale e revocatoria:qualche osservazione, in

Giur. it., 1995, I, 1, cc. 767-772; DI NANNI, Collegamento negoziale e finzione complessa,

in Riv. dir. comm., 1977, I , p. 280.

80 Sul tema dell’influenza e della reazione tra negozi, ricostruite come ripercussioni di

effetti, si v. OPPO, I contratti parasociali, Milano, 1942, 70, il quale si sofferma ad

inquadrare il problema dell’accertamento del nesso in assenza di alcun vincolo di accessorietà o di implicazione strutturale..

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societaria81, alla concentrazione82, capitalizzazione e finanziamento delle società per azioni, o alla realizzazione di operazioni complesse connesse a proposte concordatarie o inserite in una logica concorsuale o liquidatoria. Forme di collegamento volontario particolarmente frequenti si incontrano, altresì, in ipotesi di pluralità di aumenti di capitale collegati e, in particolare, alla diffusa prassi dei c.d. aumenti misti di capitale83, o di aumenti del capitale sociale finalizzato ad una trasformazione della società e, più in generale, di deliberazioni condizionate in vista del raggiungimento di finalità unitarie.

Si collocano alla base della seconda classe di ipotesi di collegamento le operazioni societarie strutturate dal legislatore secondo un modello di delibere collegate. Se si guarda alla ratio della previsione che configura casi di deliberazioni collegate, ci si avvede che la ragione del rapporto sta nella necessità di assicurare coerenza al succedere e al divenire degli interessi giudici coinvolti e nell’evitare nel tempo possibili incongruenze delle situazioni giuridiche. Figure legali rappresentative di un collegamento tra delibere sono principalmente le fattispecie disciplinate nell’art. 2447 c.c. (delibera di riduzione del capitale sociale e contestuale delibera di aumento del medesimo)84, e nell’art. 2420-bis, commi 1 e 2, c.c. (alla delibera di emissioni di obbligazioni convertibili si collega una delibera di aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione)85.

Per quanto concerne l’ultima classe tipologica, si evidenzia la presenza nella prassi societaria di deliberazioni che trovano presupposto in altra deliberazione senza che vi sia una esplicita previsione normativa

81

In tal senso, GUERRERA-MALTONI, Concordati giudiziali e operazioni societarie di

«riorganizzazione», in Riv. Soc., 2008, I, 17 ss. e in Studi e materiali, Consiglio Nazionale Notariato, 2007, II, 989 e ss.

82 Si pensi alle frequenti ipotesi di deliberazioni di modifica del capitale sociale

funzionale a realizzare operazioni di fusione o scissione

83 Si veda M

ARCHETTI, Problemi in tema di aumento di capitale, in Aumenti e riduzioni

del capitale. Giornate di studio, Milano, 1984, 68 e ss.

84 Sul punto, si veda l’ordinanza del Tribunale di Alessandria del 7 gennaio 2004, nella

quale si legge che l’ipotesi di delibera di riduzione del capitale sociale e quella successiva di ricostituzione rappresentano, anche dal punto di vista formale, una sola

deliberazione. La suddetta sentenza è richiamata da RAPPAZZO, Il collegamento negoziale

nelle società per azioni – la delibera collegata, op. cit., 80 (nota n.28).

85

Si distinguono inoltre ipotesi di collegamento tra delibere ed operazioni negoziali: si pensi alla disciplina contenuta nell’art. 2501-bis, ove l’operazione di fusione è collegata all’assunzione di debiti finalizzati ad acquisire il controllo di altra società. Il rilievo del collegamento è reso esplicito dal comma 3 dell’art. 2501-bis c.c., il quale prevede che la relazione dell’organo amministrativo deve contenere “le ragioni che giustificano l’operazione”.

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né un intervento dei soci a ciò diretto. Per tali ipotesi, il riferimento è ai casi di rapporti tra la delibera che autorizza l’emissione o l’acquisto di azioni proprie e le successive delibere adottare sulla base di queste autorizzazioni; ed ancora, ai rapporti di collegamento tra la delibera di approvazione del bilancio e le delibere approvate sulla base di quest’ultimo (si pensi alla delibera di distribuzione degli utili o a quella che autorizza l’acquisto di azioni proprie, ovviamente facendo affidamento, ai sensi dell’art. 2357 c.c., ai valori dell’ultimo bilancio “regolarmente approvato”), ovvero, tra le delibere di nomina di organi sociali e gli atti posti in essere dagli stessi; o, ancora, tra le delibere di modifica dell’atto costitutivo e le delibere che hanno trovato concreta realizzazione in seguito alla modifica, alle fusioni c.d. eterogenee, etc.

§ 7. Il collegamento volontario tra deliberazioni