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Problemi di compatibilità con l'architettura costituzionale

Caratteristiche comuni della regolazione indipendente

2. Problemi di compatibilità con l'architettura costituzionale

Il tema dell’innesto costituzionale delle Autorità indipendenti è, in sostanza, il tema della collocazione di questi organismi nel quadro

4 Vedi Capitolo I Paragrafo 7, la tendenza comune ad istituire organismi indipendenti anche dal

punto di vista politico.

5 Garanzia dell'indipendenza viene assicurata da meccanismi di nomina dei membri delle Autorità

e dalla previsione dell'inamovibilità dei medesimi e dal riconoscimento alle Autorità di autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile.

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dei poteri dello Stato o, più in generale, dei poteri pubblici.

Le Autorità indipendenti rappresentano, per il nostro Paese ̶ e più in generale per i Paesi europei di tradizione continentale ̶ un’esperienza recente e non ha ancora avuto modo di assestarsi sul terreno costituzionale incontrando, peraltro, varie difficoltà.

In primis le Autorità indipendenti rappresentano, rispetto ai modelli ordinari di amministrazione propri dei paesi europei continentali, una anomalia legata ad una duplice “devianza”.

La prima “devianza” consiste nel fatto che le Autorità indipendenti ̶ proprio per la loro indipendenza ̶ si sottraggono al rapporto di subordinazione che lega tutte le amministrazioni statali al Governo e di conseguenza interrompono, per i settori affidati alle Autorità, il rapporto di responsabilità che lega il Governo al Parlamento.

La seconda “devianza” consiste nel fatto che le Autorità indipendenti, dal momento che sono chiamate a svolgere abitualmente funzioni di normazione, di vigilanza e di risoluzione delle controversie, vadano in deroga al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro impianto costituzionale, principio secondo cui le funzioni normative, amministrative e giurisdizionali devono essere esercitate attraverso apparati distinti.

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Alla luce di queste “devianze” è nato in passato un problema di compatibilità delle Autorità indipendenti con il nostro modello costituzionale, così come è nato un problema di legittimazione, dal momento che questi soggetti sono sganciati dai circuiti ordinari della legittimazione democratica, per fondarsi, esclusivamente, su una legittimazione tecnocratica legata ai requisiti professionali dei loro componenti.

La vera ragione di questa anomalia costituzionale deriva, fondamentalmente, dal fatto che le Autorità indipendenti si ispirano ad un modello che non è proprio delle tradizioni amministrative dei Paesi di civil law, bensì delle tradizioni amministrative dei paesi di common law.

La difficoltà di inquadramento costituzionale nasce, dunque, proprio dalla difficoltà di innestare sul tronco di una forma di governo e di amministrazione di tipo continentale un modello di governo ed amministrazione che è nato e maturato in un contesto diverso, nell’ambito della cultura giuridica propria del mondo anglosassone.

Guardando con attenzione al quadro costituzionale le Autorità indipendenti vanno ad “insinuarsi” tra diversi articoli.

L'Art 97 della Costituzione italiana prefigura un’amministrazione che deve essere organizzata ed agire in modo da

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assicurare l’imparzialità, ossia una considerazione equanime degli interessi in gioco ma non un'amministrazione indipendente propria delle Autorità6.

L'art 95 della Costituzione prevede un'amministrazione legata ad un governo che mantenga l’unità di indirizzo politico e amministrativo e che sia articolata per ministeri, strutture dei cui atti i ministri sono “individualmente responsabili”7.

Da ultimo l'art 5 della Costituzione dispone un decentramento amministrativo che si avvalga del principio di autonomia8.

Sebbene sia diffusa l’opinione che la Costituzione contenga più modelli di amministrazione 9 ̶ un’amministrazione servente del Governo (art. 95), un’amministrazione imparziale (art. 97) ed un’amministrazione autonomistica (art. 5) ̶ non vi è dubbio che l’amministrazione imparziale coincide con quella servente di cui all’art. 95; o che al più, l’amministrazione servente è una parte di quella amministrazione imparziale che abbraccia anche

6 Art. 97 Cost. Comma 2: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo

che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”

7 Art. 95 Cost..“Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e

ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.”

8 Art.5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua

nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

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l’amministrazione autonomistica.

Di conseguenza, tutto ciò esclude che l’art. 97 possa costituire fondamento sufficiente per una amministrazione indipendente.

Allo schema dell’amministrazione dipendente la Costituzione apporta due deroghe.

La prima è costituita dalle autonomie territoriali. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione10. Autonomi perché dispongono di una propria legittimazione che deriva dalla investitura elettiva dei suoi organi, quelle legittimazioni di cui sono sfornite le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

La seconda deroga riguarda il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti: “La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo” ̶ art. 100 Cost. ̶ .

L’indipendenza è garantita non solo perché i due istituti esercitano funzioni giurisdizionali ma anche in relazione alle funzioni amministrative ̶ consulenza e controllo ̶ che essi sono chiamati a svolgere.

A ben guardare non sono diverse le ragioni che giustificano

10 Art. 114 Cost., “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle

Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.”

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l’indipendenza delle autorità amministrative indipendenti.

È una indipendenza che viene reclamata dalla natura delle funzioni e che trova nella Costituzione un termine di riferimento; anche se l’art. 100 non parla di autorità indipendenti, ma riguarda solo degli antichissimi istituti nati prima dello Stato unitario.

Sempre sul piano costituzionale le autorità indipendenti hanno trovato una “sponda” nell’Unione Europea.

L’istituzione di autorità indipendenti costituisce un adempimento di un obbligo comunitario.

Il fondamento di quest’obbligo è stato per decenni individuato nell’art.11 della Cost. per cui la Repubblica italiana consente alle limitazioni di sovranità che sono dirette ad assicurare la pace fra le nazioni, e più di recente, a seguito della riforma costituzionale del 2001, la soggezione dell’ordinamento italiano al diritto comunitario, che si radica nell’art. 117 Cost. che assoggetta la potestà legislativa statale e regionale non solo alla Costituzione ma anche ai vincoli imposti dall’Ordinamento Comunitario.

Che questo basti a risolvere il problema della legittimazione costituzionale delle autorità indipendenti pochi lo credono.

Proposte sono state avanzate nel corso della riforma costituzionale del 2005, oscillando da un’ipotesi minimalista secondo

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cui ci si deve limitare a costituzionalizzare la figura, rimettendo alla legislazione ordinaria la determinazione delle singole autorità, dei presupposti per l’istituzione, dei compiti, delle garanzie di indipendenza; a un’ipotesi massimalista, che prevede l'indicazione costituzionale delle singole autorità o, comunque, la specificazione in costituzione dei presupposti per la loro istituzione.

Certo è che una copertura costituzionale appare necessaria. La legge di riforma costituzionale n. 269 del 18 novembre 2005 stabiliva, all'art 35, l'istituzione dell'art. 98-bis che prevedeva l'istituzione di autorità amministrative indipendenti11.

Anche l'art. 26, della suddetta legge ̶ che sostituiva l’art. 87 Cost. ̶ interveniva in materia di Autorità, attribuendo al Capo dello Stato la nomina dei presidenti delle Autorità indipendenti, sentiti i Presidenti delle due Camere12.

11 Art.35 legge n. 269 del 18 novembre 2005: Autorità amministrative indipendenti nazionali.

Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente: «Art. 98-bis - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità

riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».”

12 Art. 26. legge n. 269 del 18 novembre 2005: Funzioni del Presidente della Repubblica.

L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle Camere. Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito

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In tale disciplina pur scarna si trovava l’affermazione costituzionale dell’autorità indipendente, come schema organizzativo derogatorio al principio della responsabilità ministeriale e allo stesso principio del controllo parlamentare sull’amministrazione.

Tale legge però non venne mai promulgata perché, a seguito dell'indizione del referendum popolare confermativo13 ̶ come previsto dall'art. 138 Cost.14 ̶ vi fu la vittoria dello schieramento del no.

La mancata conferma di tale legge costituzionale ha fatto venire meno questa integrazione normativa.

Anche se negli anni successivi al referendum vi sono state varie proposte di riforma costituzionale, nell’attuale ordinamento italiano le autorità amministrative indipendenti non sono provviste di un’esplicita copertura costituzionale.

La presenza di questi organismi nel nostro ordinamento è ormai

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

13 Dpr. 28 aprile 2006.

14 Art.138 Cost. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono

adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

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generalmente accettata come parte integrante del “diritto costituzionale europeo”.