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Il ricorso della regione Veneto

L’autorità di settore e competenze di altre autorità amministrative

4. Rapporti con gli enti territoriali.

4.1 Il trasporto pubblico locale –TPL−

4.1.1 Il ricorso della regione Veneto

In data 29 maggio 2012 la Regione Veneto impugnava diverse disposizioni del D.L n. 1/2012 come risultante dalla l. di conversione n. 27/2012.

In particolare dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 36 del citato decreto legge n. 1/12 che, sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come già visto nel capitolo III al paragrafo 1, aveva attribuito alla costituenda Authority numerose competenze nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione49.

La disposizione sopra citata è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale per presunto contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost., poiché incideva nel riparto delle potestà legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni, ledendo così la propria competenza residuale in materia del trasporto pubblico locale50.

La regione Veneto sosteneva che l’impugnato art. 36, comma 1,

49 A. Frignani, L’autorità dei trasporti fra tutela della concorrenza e regolazione: troppe

competenze o troppi pochi poteri?, Cit., pag. 54.

50 V. Mirra, La Corte Costituzionale ''legittima'' la nuova Authority per i trasporti, in

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lettera a) in base alla quale l’Autorità è “[…] competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione”, si risolverebbe in una mera petizione di principio, inidonea ad assicurare che l’Autorità eserciti la sua funzione regolatoria nel rispetto delle competenze delle autonomie territoriali in materia di trasporto pubblico locale51.

Inoltre sosteneva che i poteri52 riconosciuti all’Autorità, pur riguardando aspetti relativi alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., incidono nella materia del trasporto pubblico locale, rientrante nell’ambito delle competenze residuali regionali.

In primo luogo, l’attribuzione all’Autorità di regolazione dei trasporti della definizione dei criteri delle tariffe e l’assegnazione ad essa di competenze specifiche sugli schemi di bandi di gara e di concessione non risultavano, a parere della ricorrente, proporzionate alle esigenze di apertura del mercato.

Tali previsioni, infatti, si limitano a demandare a un soggetto

51 Corte Costituzionale, sentenza n. 41, 11 marzo 2013. 52 Vedi capitolo 3, paragrafo 2.

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estraneo alla logica della responsabilità politica e amministrativo- contabile, la determinazione di discipline di impatto macroeconomico rilevante, senza neppure vincolare tale soggetto a specifici parametri di indirizzo e controllo.

In secondo luogo, queste attribuzioni non rispondevano ad esigenze unitarie tali da giustificare il sacrificio delle competenze degli enti territoriali, anche alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Per tali ragioni la norma impugnata sarebbe, quindi, lesiva dei principi sanciti all’art. 118 Cost.

In terzo luogo, con riferimento alla competenza relativa alla determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe, la ricorrente reputava che la disposizione impugnata fosse lesiva dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost. nella parte in cui dette tariffe concorrono a costituire risorse proprie della Regione.

Infine, il ricorso regionale lamentava l’illegittimità costituzionale della disciplina che rimette all’Autorità il potere di stabilire i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, in quanto invasiva, anche in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa, garantita dagli artt. 117 e 118 Cost.

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Le disposizioni impugnate, secondo la difesa dello Stato, attenevano alla tutela della concorrenza nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture.

Inoltre, esse avrebbero inciso sulla regolazione dei servizi di rete ininterrottamente diffusi sul territorio non adeguatamente disciplinabili dalle singole Regioni, in particolare dal punto di vista dell’efficienza del mercato.

A tal proposito l’Avvocatura generale dello stato chiedeva che le questioni prospettate nel ricorso fossero dichiarate infondate, dichiarando che in ogni caso, le disposizioni impugnate prevedevano che le competenze dell’Autorità si coordinassero con quelle regionali, come risulta dal richiamo al principio di sussidiarietà.

In via preliminare la corte dichiarava inammissibili le censure proposte in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. in quanto il ricorso si presentava del tutto generico e insufficientemente motivato, limitandosi ad affermare, senza ulteriori specificazioni, la lesività delle disposizioni in esame rispetto agli articolo su citati, senza illustrare adeguatamente le ragioni che avrebbero determinato le dedotte lesioni. Riguardo la lesione dell’art 118 Cost. la corte richiamava la propria giurisdizione 53 ed in primis la sentenza n. 325 del 17

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novembre 2010 in cui affermava la prevalenza della competenza dello Stato su quella di Regioni ed enti locali in materia di servizi pubblici locali quando l’oggetto della norma attiene precipuamente alla “promozione della concorrenza”, e dopo aver richiamato la l. 481/1995 che istituisce le autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità affinché la finalità di garantire la promozione della concorrenza sia raggiunta in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale.

La Corte concludeva che l’intervento esclusivo dello Stato, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, persegue precipuamente una finalità di promozione della concorrenza e quindi afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e) dato che l’istituzione dell’Autorità indipendente è, come si è visto, funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto, da quello ferroviario a quello aereo, da quello marittimo a quello autostradale.

Da ultimo la corte sostiene che anche la violazione del principio di leale collaborazione, sostenuto dalla regione Veneto, non opera allorché lo Stato, come nella specie, esercita la propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Pertanto, anche la censura sul mancato rispetto del principio di

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leale collaborazione non era fondata.

Così, con sentenza n. 41 del 11 marzo 2013, la Corte Costituzionale dichiarava inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 comma 1, lett. a) in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e non fondate in riferimento all’art. 118 e al principio di leale collaborazione.

5 Troppe competenze o pochi poteri? Conseguenza di una