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Sistema di finanziamento

Autorità di regolazione dei trasport

6. Sistema di finanziamento

Nel precedente paragrafo abbiamo fatto delle considerazioni in merito all'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti in un periodo di spending review in cui si era orientati a favore di un accorpamento delle diverse autorità.

Andiamo di seguito ad analizzare l'incidenza economica che questa istituzione ha sulle casse dello Stato.

Come ogni altra autorità indipendente, anche per questa esisteva il problema delle risorse finanziarie per il suo funzionamento.

Esse sono disciplinate dall’art. 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni76.

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La norma divisa in due parti prevede alla lettera a) una partecipazione dello Stato con suoi stanziamenti attinti dal Fondo Speciale di parte corrente fino al 201477.

Difatti, per la sola fase di istituzione ed avvio del funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti è previsto un trasferimento da parte dello Stato nel limite massimo di 1,5 milioni di Euro per l’anno 2013 e 2,5 milioni di Euro per l’anno 2014.

Somme però che sono anticipate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

I rapporti tra Autorità di regolazione dei trasporti ed Autorità garante della concorrenza e del mercato sono disciplinati da una Convenzione, prevista dalla legge e sottoscritta il 23 settembre 2013. La Convenzione regola i termini del supporto logistico- operativo, economico e finanziario che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato assicura per lo svolgimento delle attività strumentali all’implementazione della struttura organizzativa della nuova Autorità fino alla attivazione del contributo dei gestori delle

77 P. Bosi, Corso di scienza delle finanze, sesta edizione, Bologna, il Mulino, 2012.

Il Fondo speciale di parte corrente statuito alla tabella A dalla legge finanziaria, “fornisce indicazioni sulle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente.

Ha una funzione programmatoria. In tali fondi è accantonata la copertura finanziaria per la normativa in itinere, ossia per quelle proposte di legge che non sono ancora state approvate, ma che si prevede che concluderanno l’iter nel corso degli esercizi finanziari di cui si sta predisponendo il bilancio.

Contabilmente i fondi speciali vengono iscritti nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell’economia delle finanze e, dopo la pubblicazione del provvedimenti legislativi che li riguardano, assegnati ai ministeri di competenza”

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infrastrutture e dei servizi regolati.

Infatti alla lettera b), dell'art.37 comma 6, sono disciplinati i criteri relativi al sistema di finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Tale finanziamento si fonda su di un contributo annuale che sarà versato dai “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati” in misura non superiore all’uno per mille del fatturato.

La misura del contributo è determinata su base annuale dal Consiglio dell’Autorità, con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Dalla riscossione dei contributi dei soggetti regolati deriverà, dunque, la piena autonomia finanziaria della Autorità di regolazione dei trasporti.

Da quel momento, essa potrà, fra l’altro, immettere nei propri ruoli il personale reclutato in posizione di comando da altre amministrazioni pubbliche e bandire propri concorsi pubblici.

Questi contributi sono una forma impropria di “tributi” che le imprese regolate devono pagare al loro controllore78.

Lo stesso meccanismo era previsto all’art. 2 comma 38 della

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legge n. 481/1995 per tutte le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ma la legge n.266 del 23 dicembre 2005 va ad abrogare proprio la lettera b) del comma 38 che prevedeva tale sistema.

Solo riguardo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il sistema di finanziamento rimane in essere confermato dalla legge n.51 del 23 febbraio 2006.

Dal 2012 anche per l'Agcm è previsto il nuovo sistema di finanziamento79.

Riguardo a tale sistema di finanziamento, però, vengono riscontrate delle perplessità e a proposito riportiamo il pensiero di Aldo Frignani.

Il professore si esprime dichiarando che pur “comprendendo le necessità di bilancio delle autorità indipendenti, si fa fatica ad accettare la logica di tale 'imposizione' posto che i costi del controllo di legalità dovrebbero spettare allo Stato e non invece alle imprese controllate.

In relazione a ciò si pone il problema dei soggetti chiamati a

79 L'art. 5 bis, comma 1, d.l. n.1 del 24 gennaio 2012, nel testo integrato dalla legge di conversione

24 marzo 2012, n. 27 ha aggiunto il comma 7-ter all'art.10 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990. Tale norma prevedeva che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante Della Concorrenza e del Mercato, a partire dall'anno 2013, si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato delle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro.

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versare il contributo e del 'quando' tale contributo debba essere versato. Sul primo punto osservo che i 'gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati' non esauriscono tutto l’universo dei 'soggetti sottoposti a regolazione'”8081.

A tali perplessità è l'Autorità stessa che, in parte, dà una risposta con la delibera n.78 del 27 novembre 2014, in cui comunica le modalità di versamento del contributo relativo al 2015 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto.

All'art.1, di suddetta delibera, l'Autorità individua i soggetti tenuti alla contribuzione.

Al primo comma richiamando all'art 37 comma 6 lettera b) del decreto legge n. 201/2001 si rifà ai “soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati” dall'Autorità.

Nel secondo comma analizza delle particolarità andando a chiarire che “Nel caso di società legate da rapporto di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ., ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497 cod.civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna impresa è tenuta a versare un autonomo contributo la cui

80 Vedi paragrafo 4.

81 A. Frignani, L’autorità dei trasporti fra tutela della concorrenza e regolazione: troppe

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entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.”

Nel terzo comma infine pone una norma di chiusura con cui va ad esentare dall'obbligo di contribuzione tutti i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 6.000,00 e le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative”.

Possiamo notare come in questo articolo l'Autorità ribadisca che i soggetti sottoposti a versare il contributo non siano tutti quelli sottoposti a regolamentazione, ma esclusivamente quei “soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati” a cui però affianca le eccezioni del 3 comma.

La delibera all'art. 2 definisce il quantum del contributo.

Prevede che per l'anno 2015 sia dovuta dai soggetti indicati all'art 1 un’aliquota “fissata nella misura dello 0,4 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato”.

Al comma secondo è prevista una disparità di trattamento per le società operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica a cui è applicata un’aliquota inferiore, pari allo 0,2 per mille sempre riferito al fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

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massimo dell'1 per mille fissato nel decreto-legge 201 del 2011.

All'art 3 viene data una risposta alla perplessità del Frignani riferita al quando.

Difatti al comma 1 l'Autorità prevede che “il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2015 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 novembre 2015”.

Tale delibera è stata resa esecutiva dal dpcm del 2 Aprile 2015. Vediamo a questo punto che l'unica questione posta dal professore Frignani e ancora aperta sia quella “morale” riguardo ai costi del controllo di legalità che dovrebbero spettare allo Stato e non alle imprese controllate.

Scelta quest'ultima che dobbiamo ricollegare al periodo storico caratterizzato, come già visto, da una forte politica di spending review e sperando che ciò non porti nel tempo ad una “cattura del regolatore”.

Bisogna però sottolineare come, già sottolineato in diverse occasioni82, un finanziamento proprio dell’Autorità, svincolato dal bilancio dello Stato, non fa che accrescere il livello di indipendenza nei confronti dell’indirizzo politico.

82 Vedi: Capitolo I, paragrafo 1, riguardo all’indipendenza riconosciuta ad i diversi organismi di

regolazione dei trasporti e capitolo II, paragrafo 4, sul principio di indipendenza delle autorità indipendenti.

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Capitolo quarto

L’autorità di settore e competenze di altre autorità