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Via mare e vie navigabili interne

4. Tutela dei diritti dei passeggeri nelle varie tipologie di trasporto Da tempo l’attenzione del legislatore comunitario è rivolta a

4.3 Via mare e vie navigabili interne

La materia è parzialmente regolata, in ambito internazionale,

36 Art. 3 Dlgs. 169/2014.

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dalla Convenzione di Atene del 1974, relativa ai trasporti per mare dei passeggeri e dei loro bagagli, approvata il 13 dicembre 1974.

L'obiettivo della convenzione è quello offrire ai vettori e a tutti i passeggeri delle navi, indipendentemente dalla rotta, un quadro giuridico armonizzato che ne definisca i diritti e gli obblighi.

La convenzione ha subito negli anni varie modifiche, da ultimo il protocollo di Londra del 1° novembre 2002, che attua modifiche sostanziali al regime di responsabilità originario.

Tale protocollo, però, delinea esclusivamente la responsabilità civile del vettore per i danni accorsi in caso d’incidente di navigazione. Riguardo la tutela dei passeggeri legata alla fruizione del servizio bisogna attendere, in maniera specifica, il regolamento – n.1177/2010 – del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Questo va a modificare il precedente regolamento n. 2006 del 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori – Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori” −.

Il regolamento del 2010 trova applicazione soltanto nei confronti dei passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco o sbarco, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione, sia situato nel territorio di uno Stato membro,

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oppure in una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.

Al contempo non si applica ai passeggeri che viaggiano su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri, su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone, se la distanza complessiva del servizio è inferiore a 500 metri, solo andata, per escursioni e visite turistiche o su navi prive di propulsione meccanica.

Tale regolamento tratta la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori, la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.

Anche in tale settore, fino a pochi mesi fa, l’Italia non aveva ancora provveduto agli adempimenti e per tale motivo la Commissione Europea aveva aperto il procedimento d’infrazione n. 2258/2013.

Come già accaduto con gli altri mezzi di trasporto, con il decreto legislativo del 29 luglio, n. 129, entrato in vigore il 3

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settembre 2015, lo Stato Italiano riconosce nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’organismo responsabile 38 , a livello

nazionale, dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento n. 1177/2010 e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri.

4.4 Aereo

Nel diritto internazionale il trasporto aereo è disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che aveva come obiettivo creare un elevato grado di uniformità del quadro normativo del trasporto aereo internazionale.

Il suo ambito di applicazione comprende esclusivamente il trasporto aereo che presenta i requisiti dell'internazionalità39.

Non può considerarsi internazionale il trasporto aereo in cui, pur essendoci sorvolo del territorio di uno Stato diverso da quello da cui il trasporto è iniziato ed è destinato a terminare, non vi sia scalo all'estero, ovvero in cui lo scalo all'estero non sia stato previsto, né voluto dalle parti, ma sia stato effettuato per ragioni contingenti.

38 Art. 3 Dlgs. n. 129/2015.

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Non sono quindi, di per loro, destinati a ricadere nell'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal i trasporti nazionali.

La Convenzione di Montreal del 1999 mantiene essenzialmente la struttura della precedente Convenzione di Varsavia del 1929, pur rivedendo profondamente il regime della responsabilità e della documentazione nel trasporto aereo di persone.

Essa prevede il diritto del passeggero, o dei sui eredi, al risarcimento del danno in caso di morte, lesione, perdita del bagaglio o ritardo nella sua riconsegna e ritardo del volo.

Elemento importante della nuova convenzione è l'abbandonato del principio della limitazione vettoriale per i danni alla persona del passeggero.

Il vettore risponde illimitatamente, ma gli viene riconosciuta la possibilità di dare la prova negativa che il fatto dannoso non dipenda da negligenza, atto illecito, omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che il danno sia dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

La disciplina propria della Convenzione di Montreal relativa alla responsabilità del vettore di persone e di bagagli trova applicazione nei trasporti comunitari per effetto del rinvio operato dal regolamento comunitario n.2027/1997, consolidato con le modifiche

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apportate dal regolamento CE n.889/2002, ove si tratti di trasporti eseguiti da vettori comunitari.

A livello comunitario la disciplina viene completata dal Regolamento CE n.261/2004 che va a sostituire, abrogandolo, il regolamento CEE n.295/91 che stabiliva norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea.

Il regolamento attualmente in vigore prevede il diritto del passeggero al pagamento di una compensazione pecuniaria in caso di overbooking cioè nel caso in cui la compagnia neghi l’imbarco40 ad

alcuni passeggeri perché ha accettato un numero di prenotazioni superiore alla disponibilità di posti, nel caso in cui la compagnia abbia cancellato41 un volo senza avere comunicato la circostanza con un

anticipo adeguato e senza avere offerto al passeggero un volo sostitutivo comparabile e, infine, nel caso in cui il volo sia arrivato a destinazione con ritardo42 superiore alle tre ore come chiarito dalla

Corte di Giustizia nella sentenza Sturgeon43.

40 Art. 4 reg.CE n. 261/2004. 41 Art. 5 reg.CE n. 261/2004. 42 Art. 6 reg.CE n. 261/2004.

43 Nella sentenza Sturgeon la Corte di Giustizia ha considerato che i passeggeri di voli ritardati

possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali”.

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La compagnia può rifiutarsi di pagare la compensazione pecuniaria solo dimostrando che il ritardo o la cancellazione del volo sono stati causati da circostanze eccezionali44.

Mentre per gli altri mezzi di trasporto il rispetto dei regolamenti europei è affidato all'Autorità di regolazione dei trasporti, per quanto riguardo la tutela dei diritti e della qualità dei servizi del trasporto aereo, tramite l'attività di regolazione e controllo per la sicurezza, il compito è affidato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC−.