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Il procedimento di emissione

4. Le azioni di finanziamento all’interno della normativa delle BCC

4.2. La configurazione attuale, dopo la riforma del 2016

4.2.2. Il procedimento di emissione

Ancora una volta l’esame deve partire dall’art. 150-ter T.u.b., ove si prevede al primo comma che la possibilità di emettere azioni di finan- ziamento avvenga stante un’apposita modifica dello statuto della BCC in tal senso.

Si prevede poi al comma terzo (ed è l’ipotesi in cui la capogruppo non sottoscriva le azioni) che l’emissione debba avvenire previa auto- rizzazione della Banca d’Italia.

Già si è visto come a fronte di una simile emissione si abbia un au- mento di capitale c.d. a pagamento, ed è quindi opportuno analizzare come queste disposizioni si intreccino all’interno del procedimento che porta la banca all’effettiva emissione.

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104 Che verrà analizzato in seguito, nel par. I diritti patrimoniali, differenze con la di-

Dunque, pare logico affermare che conseguentemente alla modifica statutaria, che ovviamente deve essere adottata dall’assemblea in sede straordinaria, la stessa deliberi sull’aumento di capitale105.

Come si era già avuto modo di sottolineare in precedenza, l’emis- sione delle azioni di finanziamento che seguono la disciplina codicistica, è di competenza dell’assemblea straordinaria. Si era volutamente taciuto però sulla possibilità che questa attribuisse le relative deleghe al consi- glio d’amministrazione per adottare la medesima decisione, ritenendo che la disciplina di diritto comune per le cooperative non giustificasse una simile possibilità106.

Una decisione così delicata, l’inserimento di una componente esterna, i soci finanziatori, all’interno della compagine sociale, chiama necessariamente i soci cooperatori, che invero vedranno ridotti i propri poteri decisionali entro l’organo assembleare, a decidere.

A ben vedere lo stesso ragionamento non è ammissibile per le banche di credito cooperativo, e ciò lo si può giustificare sia sulla base di con- siderazioni di ordine generale che di dati testuali.

Partendo dalle prime, ancora è utile ricordare come l’intervento degli azionisti di finanziamento all’interno delle BCC si ha in relazione ad una situazione che patrimonialmente desta preoccupazione, sia che que- sta si sia già trasformata in situazione di inadeguatezza, sia che l’inter- vento sia precoce a carico della capogruppo.

Allora, un intervento celere in questo ambito determinerebbe sicura- mente dei vantaggi per la banca che si trovasse in una simile situa- zione107.

Troverebbe dunque in questo caso applicazione l’art. 2443 c.c. det- tato dal legislatore in tema di S.p.a., il quale dispone che a fronte di una previsione statutaria, sia possibile delegare l’organo gestorio sulla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

105 Nel Cap. I, paragrafo L’aumento di capitale.

106!Contra però G. BONFANTE, Il nuovo diritto societario, Commentario, op. cit.,

pag. 2468.

107 G. MARTINA, Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra

decisione di aumento di capitale, entro però una somma predeterminata, e per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera con cui si attri- buisce la delega stessa.

Come sottolineato da parte della stessa dottrina, resta il fatto che la predeterminazione della soglia entro cui operare l’aumento di capitale potrebbe scontrarsi con le esigenze che incontrano le BCC che realiz- zino l’aumento ex art. 150-ter del TU, che ex ante non possono sapere quanto capitale dovranno raccogliere per far fronte alle proprie esi- genze108.

È poi presente un’indicazione specifica di quanto ora sostenuto all’interno della Circolare n. 285/2013, che impone alle BCC aderenti al gruppo bancario cooperativo di prevedere espressamente all’interno dei propri statuti una clausola di riserva in favore degli amministratori, che in forza di questa potranno deliberare aumenti di capitale tramite l’emis- sione di azioni di finanziamento da far sottoscrivere alla società capo- gruppo, al fine di assicurare la tempestività degli interventi di ricapita- lizzazione109.

L’esame della procedura di emissione deve ora volgere l’attenzione su tre punti che possono essere forieri di un ambito applicativo contro- verso.

Quanto al primo punto, è necessario dare una lettura d’insieme alla disciplina ora esaminata, in relazione al caso in cui l’emissione di azioni sia deliberata in relazione al fatto che la banca sia sotto il regime di am- ministrazione straordinaria.

Qualora l’Autorità di vigilanza disponga la sottoposizione di un ente creditizio alla procedura di amministrazione straordinaria, oltre allo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

108 Ibidem.

109 Si legge infatti nella circolare che: “Per assicurare la tempestività degli interventi

di ricapitalizzazione, lo statuto contiene la clausola con cui è attribuita agli ammini- stratori, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, a servizio dell’emissione di azioni di finanziamento, fino all’ammontare determinato su indicazione della capogruppo. La clausola deve essere rinnovata a ogni scadenza del periodo massimo (5 anni) previsto dal codice civile). Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione IV.

scioglimento dell’organo con funzioni di gestione e di quello con fun- zioni di controllo, si prevede al comma secondo dell’art. 70, che le fun- zioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli elencati in precedenza, rimangano sospese.

Orbene, al di là della possibile delega statutaria in favore dell’organo gestorio, che potrebbe essere utilizzata dai commissari straordinari, è da domandarsi in che modo allora la banca possa provvedere all’emissione delle azioni di finanziamento, la cui competenza, giova ricordarlo, è dell’assemblea straordinaria.

La soluzione più idonea parrebbe quella di riconoscere all’assemblea straordinaria di vedersi eccezionalmente riattribuite le proprie funzioni con il solo scopo di approvare l’aumento di capitale110 e le ulteriori mo-

difiche statutarie ivi necessarie, come proposte dai commissari straordi- nari con funzioni di gestione dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla Banca d’Italia.

A tal proposito è da notare come in dottrina risulti comunque incerto il confine dei poteri che spetti esercitare all’assemblea111.

Un secondo punto di possibile incertezza riguarda i rapporti tra l’au- torizzazione ex art. 150-ter comma terzo, che la Banca d’Italia deve con- cedere alla banca di credito cooperativo affinché questa possa emettere le azioni di finanziamento, e l’autorizzazione, che sempre l’Autorità di Vigilanza deve concedere in relazioni alle modifiche statutarie che le banche approntano, prima che le stesse possano essere iscritte nel regi- stro delle imprese ai sensi dell’art. 56 T.u.b..

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110 A. NIGRO, Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, Aa. Vv., op. cit., pag. 632.

111 È più precipuamente, secondo R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, il Mu-

lino, 2012, pag. 824, all’assemblea spetterebbe un’alternativa secca, tra l’approvazione o il respingimento della proposta all’ordine del giorno, mentre per C. MONTA- GNANI, Deliberazioni assembleari e procedure liquidatorie, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 162, l’assemblea potrebbe modificare il contenuto della proposta, pur non potendo modificare quello dell’ordine del giorno.

L’autorizzazione che Banca d’Italia deve concedere ai sensi dell’art. 56 è intesa a verificare che le eventuali modifiche non contrastino con la sana e prudente gestione della banca.

Le situazioni però che permettono alla banca di credito cooperativo di emettere azioni di finanziamento, specialmente l’inadeguatezza patri- moniale e l’amministrazione straordinaria, di fatto già hanno compro- messo la sana e prudente gestione. Dovrà quindi ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 150-ter T.u.b., essere verificato che l’emissione delle azioni di finanziamento, non tanto pregiudichi la sana e prudente gestione, ma sia in grado, al contrario, di ristabilirla, e la verifica sarà esercitata contestualmente con una sola autorizzazione112.

L’ultimo dei tre punti cui si faceva menzione poc’anzi, riguarda la possibilità che la sottoscrizione di azioni di finanziamento ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 19 T.u.b., ove è previsto che al ri- correre di determinate condizioni, per procedere all’acquisto di azioni emesse da istituti bancari serva prima ottenere l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, che delibera su proposta della Banca d’Italia.

Ai fini che qui interessano, è da analizzare il primo comma dell’art. 19, il quale richiede questa specifica autorizzazione nel caso in cui si voglia procedere ad un acquisto di una partecipazione bancaria che com- porti l’esercizio del controllo o di un’influenza notevole sull’ente, o che comporti il possesso di almeno il 10% del numero totale dei voti in as- semblea o del capitale sociale.

A ben vedere questa è una situazione, specialmente quella da ultimo indicata, che facilmente può realizzarsi con le operazioni di aumento di capitale qui elencate.

A maggior ragione questo può dirsi nel caso in cui a sottoscrivere le azioni sia la società che sta al vertice del gruppo bancario, anche in virtù di quanto disposto dalla Circolare n. 285 della Banca d’Italia.

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112 G. MARTINA, Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra

Si deve quindi concludere che risulti necessaria, in questi casi, oltre che l’autorizzazione ai sensi dell’art. 150-ter, anche l’autorizzazione della BCE. Essendo la proposta formulata ai sensi del comma 5 dell’art. 5 dalla Banca d’Italia, si può presumere che questa contestualmente all’autorizzazione di cui all’art. 150-ter, formuli la proposta da trasmet- tere alla BCE, a maggior ragione in quanto l’Autorità di Vigilanza, già è a conoscenza di coloro che saranno sottoscrittori delle azioni di finan- ziamento.

L’ultimo accorgimento che è necessario adottare per una trattazione esaustiva in tema, riguarda l’assenza, per lo meno apparente, dell’indi- cazione circa la necessaria autorizzazione della Banca d’Italia per poter procedere all’emissione, nel caso in cui la sottoscrizione sia riservata alla società capogruppo ai sensi dell’art. 150-ter comma 4-bis.

Ancora una volta l’indizio per risolvere può essere rintraccito all’in- terno della già citata circolare della Banca d’Italia, ove si specifica che anche in tal caso sarà necessaria l’autorizzazione.

Questa dovrà essere però messa in relazione alle specifiche esigenze che giustificano la sottoscrizione della Capogruppo, in relazione al man- cato rispetto dei requisiti patrimoniali o al piano di risanamento riguar- dante la banca. Allora l’Autorità di Vigilanza dovrà procedere verifi- cando che l’emissione permetta alla banca rispettivamente di ristabilire i requisiti o di riuscire nel piano ex art. 69-quater T.u.b.113.

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