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Soggetti sottoscrittori e condizioni per la sottoscrizione

4. Le azioni di finanziamento all’interno della normativa delle BCC

4.2. La configurazione attuale, dopo la riforma del 2016

4.2.1. Soggetti sottoscrittori e condizioni per la sottoscrizione

A seguito della riforma intervenuta nel 2016, dapprima con il d.l. n. 18/2016, convertito nella legge n. 49/2016, che ha introdotto le novità viste precedentemente in tema di gruppo bancario cooperativo, nell’in- tenzione di rafforzare patrimonialmente le BCC, si è riscontrata la ne- cessità di rendere omogenea a questo nuovo fenomeno la disciplina in tema di emissione di azioni di finanziamento.

Il novellato articolo 150-ter T.u.b. prevede tre casi in cui sia possibile il ricorso a tali azioni.

I primi due rimangono quelli previsti già dal 2014, l’inadeguatezza patrimoniale della banca, e la sottoposizione della stessa ad amministra- zione straordinaria.

Quanto alla inadeguatezza patrimoniale, si tratta di una situazione contraria a quella di adeguatezza patrimoniale, su cui è competente a vigilare la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 53 T.u.b. comma primo, e che viene richiamata in altre parti del TU. E più specificamente si intende inadeguatezza patrimoniale l’inosservanza attuale o prevista dei requi- siti patrimoniali a livello individuale99.

Già in virtù del primo requisito si può facilmente giungere alla con- clusione di come l’emissione di azioni di finanziamento possa avvenire solamente a fronte di un aumento reale del capitale sociale della banca, volto a permettere a questa di tornare ad una situazione di adeguatezza, tanto più che il capitale sottoscritto a fronte dell’emissione, rientra nella categoria di Capitale di classe I, ai sensi del regolamento UE n. 2013/575 (Capital Requirements Regualtion).

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99 È quanto disposto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, Parte Terza, Ca-

pitolo 5, Sezione II, che specifica inoltra cosa siano i requisiti patrimoniali a livello individuale. “Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei se- guenti: il requisito di cui all’articolo 92 par. 1, CRR (requisito primo pilastro); l’even- tuale requisito imposto dal’autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezionee III, par. 5 (requisito di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1”.

Per quanto riguarda la seconda situazione che legittima la banca a ricorrere all’emissione di azioni di finanziamento, l’amministrazione straordinaria, si tratta di una situazione in cui può rinvenirsi uno squili- brio patrimoniale interno all’ente bancario, ma a ben vedere non è la sola che legittima l’emissione. Ai sensi dell’art. 70 T.u.b., infatti, la Banca d’Italia dispone lo scioglimento degli organi sociali con funzioni gestorie o di controllo, qualora ricorrano gravi perdite del patrimonio, ma anche ove vi siano state le violazioni o le irregolarità di cui all’art. 69-octiesdecies lett. b) TU o qualora siano gli stessi organi amministra- tivi o l’assemblea straordinaria a richiederlo.

Se la ratio del ricorso alle azioni di finanziamento appare invero chiara al ricorrere della prima condizione, meno lo è per le seconde due.

Dai rilievi emersi in dottrina però, l’amministrazione straordinaria appare oggi un istituto, che se da un lato vincola l’autorità di vigilanza a cercare di risolvere la crisi in cui versi l’istituto bancario100, dall’altra

può essere utilizzato più come misura di vigilanza, di intervento precoce volto ad evitare la crisi dell’ente, che come mezzo risolutivo della crisi in senso stretto101.

Ed allora in quest’ottica appare invero utile che sia data la possibilità all’autorità di vigilanza di valutare l’idoneità del ricorso alle azioni di finanziamento da parte della BCC in amministrazione straordinaria per ritornare ad una situazione fisiologica di sana e prudente gestione102.

Con questo intervento si vuole che l’autorità di vigilanza abbia la più ampia scelta possibile di soluzioni spendibili per far fronte alla situa- zione che ha portato la banca ad essersi vista recapitare il provvedimento di cui all’art. 70 T.u.b..

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100 A. NIGRO, Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, Aa. Vv., Bologna, Zanichelli, 2003, pag. 1213.

101 A. CASTIELLO D’ANTONIO, L’amministrazione straordinaria delle banche nel

nuovo quadro normativo. Profili sistematici, in Analisi Giuridica dell’Economia,

2016, pag. 556.

102!G. MARTINA, Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra

Al ricorrere di questi primi due presupposti, la platea di possibili sot- toscrittori delle azioni di finanziamento si riduce a due soggetti, come delineato dall’art. 150-ter, i sistemi di garanzia istituiti tra banche di cre- dito cooperativo ed i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con la precisazione che per entrambe non vale il li- mite massimo alla partecipazione di € 100.000 fissato dall’art. 34 del TU.

Appare allora chiaro l’intento legislativo di rafforzare il patrimonio delle BCC mediante l’ingresso come soci finanziatori di investitori per così dire vincolati nei loro scopi sociali, stante anche l’impossibilità di cedere la partecipazione sociale in assenza del consenso degli ammini- stratori, consenso che a ben vedere sarà negato, qualora la cessione possa mettere a repentaglio la sana e prudente gestione della banca.

A differenza di quanto previsto dalla disciplina di diritto comune ex art. 2526, si è voluto quindi che, almeno i primi sottoscrittori delle azioni di finanziamento, entrino in società con lo scopo non tanto dichiarato di realizzare un guadagno patrimoniale, che pur potrà verificarsi, ma di ve- nire in soccorso dell’ente bancario che si trovi nelle situazioni di cui all’art. 150-ter comma secondo. Tanto più i Fondi mutualistici, che come scopo sociale hanno quello di promuovere lo sviluppo del movi- mento cooperativo, laddove l’investimento si riveli redditizio a livello patrimoniale, potranno destinare il ricavato al perseguimento dello scopo sociale, così come impostogli dal legislatore.

Più complesso invece riuscire a capire il significato preciso del comma 4-bis dell’art. 150-ter, ove si prevede che la Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la BCC aderisce, possa sottoscrivere le azioni di finanziamento anche in assenza di inadeguatezza patrimoniale o di amministrazione straordinaria.

La risposta ad una simile previsione non è da cercarsi all’interno del T.u.b., bensì nella Circolare n. 285/2013, come opportunamente

aggiornata103. Alla luce della suddetta circolare e della disciplina del

gruppo bancario cooperativo, si capisce che la sottoscrizione di azioni di finanziamento da parte della capogruppo diviene un modo per attuare il meccanismo di garanzia solidale delle obbligazioni interno al gruppo bancario cooperativo, per altro previsto come obbligatorio. Al ricorrere poi delle condizioni espressamente previste dalla circolare, diviene ob- bligatorio per la società capogruppo sottoscrivere le azioni, anche me- diante risorse messe a disposizione delle altre banche aderenti al gruppo.

A tal fine, già gli statuti delle singole BCC devono prevedere una clausola tramite cui sia prevista la possibilità di ricorrere all’emissione ai sensi dell’art. 2526 c.c., con riserva di sottoscrizione a favore della capogruppo delle azioni di finanziamento.

Ed è dunque in quest’ottica che si comprende come la sottoscrizione della capogruppo abbia l’intento di un intervento precoce per evitare che si verifichi una situazione di squilibrio patrimoniale all’interno della BCC in oggetto, un intervento precedente al verificarsi delle situazioni di inadeguatezza patrimoniale o di amministrazione straordinaria.

Allora si può invero concludere che se vi è un intento comune tra l’obiettivo che si prefissa l’art. 2526 e le disposizioni qui in esame, e cioè il rafforzamento patrimoniale della cooperativa, si registra una

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103Si legge nella circolare che: “La sottoscrizione da parte della capogruppo è (…)

obbligatoria nei casi previsti dall’accordo di garanzia in solido intercorrente fra la ca- pogruppo e le banche di credito cooperativo del gruppo”. Ancora si legge: “Il contratto di coesione prevede, inoltre, la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate (…). La partecipazione all’accordo di garanzia in solido costituisce condizione impre- scindibile per l’adesione al contratto di coesione, e quindi, al gruppo bancario coope- rativo”. Infine “Il contratto di garanzia (contenuto entro quello di coesione) prevede (…) i criteri per la prestazione del sostegno finanziario sotto forma di sottoscrizione, da parte della capogruppo, di azioni di finanziamento emesse dalle banche di credito cooperativo affiliate (…). Tali criteri prevedono almeno: l’obbligo per le banche di credito cooperativo affiliate di emettere e per la capogruppo di sottoscrivere le azioni di finanziamento quando si verifichino o si prevedano violazioni dei requisiti patrimo- niali obbligatori e come misura di attuazione del piano di risanamento di gruppo, o se presente, del piano di risanamento individuale di una banca affiliata”. Circolare n. 285/2013, rispettivamente: Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, e Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III.

differenza marcata nelle modalità, che in questo secondo caso operano solamente per ristabilire le condizioni fisiologiche in cui la banca deve operare: la sana e prudente gestione. In questo senso è pensabile che l’emissione delle azioni di finanziamento sia destinata a concludersi con il rimborso, successivo all’esercizio del diritto di exit da parte dei sotto- scrittori ove la situazione di inefficienza si risolva positivamente104. E

in questo senso depongono altre due indicazioni previste all’interno della circolare dell’autorità di vigilanza, ove si prevede che, tramite la Capogruppo, la BCC, nel caso in cui l’emissione avvenga ai sensi del 150-ter comma secondo, trasmetterà un piano ove si individuino le mi- sure da adottare per risanare la situazione aziendale, entro un definito orizzonte temporale.

Anche nel caso in cui sia la capogruppo a sottoscrivere, è prevista l’adozione del piano, in cui è stabilito l’orizzonte temporale dell’inter- vento e le misure che la banca è chiamata ad adottare.

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