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I soci sovventori

6. Gli strumenti finanziari

6.1. Gli strumenti finanziari nella cooperativa S.p.a

6.1.1. I soci sovventori

I soci sovventori sono previsti dalla legge n. 59/1992, la quale all’art. 4 ha introdotto questa tipologia di finanziamento per le cooperative, estendendo ad esse la disciplina dettata per le mutue assicuratrici ai primi due commi dell’art. 2548 c.c.. Stante il fallimento di questa inno- vazione legislativa, dato che più che raramente le cooperative hanno de- ciso di ricorrervi, la riforma del 2003 ha deciso comunque di fare salve queste disposizioni.

È bene precisare come fin dalla loro introduzione siano sorti interro- gativi circa l’effettiva natura da attribuire a tali azioni, e di conseguenza quella da attribuire ai loro sottoscrittori, seppur chiaro sia stato nell’ap- parenza il legislatore, definendole “azioni”.

Una parte della dottrina, il cui autore più rappresentativo è sicura- mente Amedeo Bassi37, ha dubitato che di azionisti si potesse parlare,

ritenendo che i titolari delle azioni di sovvenzione fossero meri finan- ziatori esterni alla società. Non avendo interesse allo scambio mutuali- stico si è ritenuto che nonostante lo status socii che pure la legge effet- tivamente gli riconosce non si potessero in alcun modo equiparare ai soci cooperatori. Il diritto agli utili e alla liquidazione delle azioni, che la legge ad essi attribuisce sarebbero in questa visione un mero artificio, dovendo qualificarsi l’utile come un interesse che i sovventori ricevono sul loro finanziamento (seppur da prelevarsi dagli utili); e il diritto a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

36 Così E. CUSA, Il socio finanziatore nelle cooperative, op. cit. pag. 176. 37 A. BASSI, Le società cooperative, op. cit., pagg. 174-178.

vedersi liquidata la propria partecipazione in caso di scioglimento del rapporto come un diritto al rimborso.

Questa ricostruzione non pare esatta, specialmente alla luce del D.lgs. 6/2003. È corretto bensì ritenere come le azioni di sovvenzione, ed an- che le azioni di partecipazione cooperativa, siano species tipizzate del più ampio genus che fa riferimento alle azioni lucrative38. Da ciò ne de-

riva sicuramente una ricostruzione della disciplina più lineare, non do- vendo sostenere che sebbene il legislatore parli di azioni, di soci, di di- ritto agli utili, il tutto sia fittizio39.

Concentrandosi sulla disciplina prevista dall’art. 4, si deve notare come non tutte le cooperative possano ricorrere ai finanziamenti dei soci sovventori; sono escluse da tale possibilità le cooperative edilizie di abi- tazione ed i loro consorzi (art. 4 comma 1), le banche di credito coope- rativo, le banche popolari e le cooperative di assicurazione (art. 21 commi 3 e 8).

Sempre il primo comma prevede che per poter emettere azioni di sov- venzione la cooperativa debba prevedere all’interno del proprio statuto la costituzione di fondi da utilizzare alternativamente per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, for- mati per l’appunto dai conferimenti dei sovventori. Se di conferimenti si tratta, è necessario ritenere come tali fondi si inseriscano all’interno del capitale sociale della cooperativa, essendo una componente dello stesso. Qualche autore si è spinto oltre, affermando che non siano veri e propri fondi autonomi, seppur parte del capitale sociale, ma che il capi- tale così raccolto comporti un vincolo di destinazione40.

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38 E. CUSA, Il socio finanziatore nelle cooperative, op. cit., pag. 30.

39 Così testualmente sempre BASSI, Le società cooperative, op. cit., pag. 177: “Le

azioni dei sovventori, non potendo avere nemmeno il contenuto delle azioni si società, sono in realtà documenti che servono a consentire una più rapida ed agevole cessione del contratto di sovvenzione, e a consentire, soprattutto, l’esercizio dei diritti ammini- strativi spettanti al socio sovventore”.

40 Così R. COSTI, La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finan-

ziari, in Giur. Comm., 1992: “È necessario precisare che anche i conferimenti dei soci finanziatori non danno vita a fondi separati nell’ambito del patrimonio della società.

Il secondo comma del suddetto articolo si concentra sul diritto di voto che i soci sovventori possono esercitare all’interno dell’assemblea dei soci, prevedendo come questi non debbano sottostare alla regola che prevede il voto capitario, potendo bensì votare secondo il sistema capi- talistico. Si imponeva comunque una limitazione, non potendo i soci sovventori superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Da notare che tale limite è oggi superato dalla previsione dell’art. 2526 comma secondo c.c., la quale prevede un diverso metodo, più stringente, di cal- colare la limitazione al diritto di voto, per i soci finanziatori.

Allo stesso modo si deve ritenere che anche il comma terzo, che pre- vede la possibilità di nomina di tali azionisti ad amministratori, stante il limite che la maggior parte degli amministratori siano comunque soci cooperatori, sia oggi implicitamente abrogato in favore del disposto ge- nerale ex art. 2542 comma 4, in ragione di cui ai sottoscrittori degli stru- menti finanziari non può essere riservata la nomina di più di un terzo degli amministratori della cooperativa.

Lo statuto può prevedere condizioni di favore nei confronti dei sov- ventori per la divisione degli utili e per i criteri di liquidazione della partecipazione. Il diritto agli utili non può comunque essere maggiorato rispetto a quello spettante ai soci cooperatori di più di due punti percen- tuali (comma 6).

Le partecipazioni dei soci sovventori sono rappresentate da azioni li- beramente trasferibili, secondo quanto previsto al comma 4. Nonostante tale previsione il legislatore al comma 6 fa riferimento alla possibilità che le stesse siano rappresentate da quote, il che aveva diviso la dottrina tra chi lo riteneva possibile e chi al contrario riteneva che il regime di cui al comma 4 fosse inderogabile. La discussione ha perso di senso dopo la riforma del 2003, in quanto alle cooperative che adottino la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L’emissione di quote (o azioni) di sovvenzione è subordinata alla previsione statutaria di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien- dale, ma tale previsione non implica la creazione di fondi separati, risolvendosi il vin- colo in un mero dovere della società di utilizzare i relativi apporti per gli scopi statutari previsti per i medesimi”.

forma della società a responsabilità limitata non è data la possibilità di prevedere soci sovventori, né azionisti di partecipazione cooperativa; con la conseguenza che se emesse da una coop. S.p.a. le partecipazioni dei sovventori non potranno che essere incorporate nei relativi titoli azionari.

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