• Non ci sono risultati.

Procedura di aggiudicazione .1 Operazioni di gara

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

20 Procedura di aggiudicazione .1 Operazioni di gara

20.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA, in Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5 – Pordenone, il giorno 12 luglio 2016 con inizio alle ore 10,00. Chiunque potrà partecipare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali (o persone munite di specifica delega) dei concorrenti potranno effettuare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

20.1.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA, in Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5 – Pordenone nel giorno e orario che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo FAX o PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

20.1.3. La Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del Codice, nella prima seduta pubblica, constatata l’integrità dei plichi pervenuti entro il termine fissato dal bando di gara, procederà alla numerazione progressiva degli stessi secondo l’ordine d’arrivo (registrazione a protocollo) e successivamente alla loro apertura, mantenendo il medesimo ordine d’arrivo, verificando la presenza delle buste “A”, “B” e “C” e controllando, nel contempo, la loro sigillatura. Procederà, quindi, con l’apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa”, verificando la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare. Procederà, altresì, alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario.

La comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6 bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis.

Nei limiti esposti nel presente disciplinare di gara, si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e dell’art.

46, comma 1 ter del Codice, la mancanza, l’incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del Codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

La Commissione di gara, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice, esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento e dal altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti le offerte o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Quindi, la Commissione di gara procederà, nei confronti dei soggetti ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante sorteggio pubblico, a individuare i concorrenti che dovranno comprovare tassativamente, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data della relativa richiesta a mezzo PEC o fax, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa afferenti il progettista attestati in sede di gara.

Il possesso dei requisiti progettuali dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n.

163/2006 e s.m.i., anche dai concorrenti in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione.

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attestati in sede di gara, il concorrente dovrà presentare, nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di specifica richiesta, i certificati di buona esecuzione dei servizi di progettazione dichiarati in relazione ai requisiti indicati nel presente disciplinare, ovvero equivalente documentazione sufficiente a comprovare quanto dichiarato. Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato o associato un progettista, il requisito dovrà essere comprovato con riferimento ai progetti redatti direttamente dalla struttura tecnica del concorrente medesimo.

Al termine dell’istruttoria relativa al sorteggio per la verifica dei requisiti relativi la progettazione, la Stazione appaltante provvederà a comunicare a mezzo PEC o fax ai concorrenti la data e l’orario di riapertura del procedimento di aggiudicazione per lo svolgimento della seconda seduta pubblica, nel corso della quale verrà comunicato l’esito dell’istruttoria, procedendo alla eventuale esclusione dalla gara di quei concorrenti che, sorteggiati, non abbiano fornito la documentazione richiesta ovvero la cui documentazione prodotta non abbia confermato quanto da questi dichiarato in sede di offerta. Nei confronti degli stessi soggetti si applicheranno altresì le ulteriori disposizioni di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La Commissione di gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive, ove necessario, ad ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle documentazioni prodotte, nonché delle risultanze del casellario dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e dell’avvenuto versamento del contributo all’AVCP:

La Commissione di gara, in caso si esito negativo alle predette verifiche, se del caso previa effettuazione di quanto stabilito dall’art. 39 della Legge n. 114/2014, procede:

• all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti e delle ditte partecipanti che risultino essere state gravemente inadempimenti nei confronti della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del Codice;

• alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 38 del Codice, nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, alla segnalazione del fatto all’AVCP ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza.

La Commissione di gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, secondo criteri discrezionali a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta della documentazione amministrativa. La Commissione di gara escluderà i concorrenti per i quali risulti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ed, in generale ai fini dell’ammissione, procederà alla verifica dell’assenza di cause ostative alla partecipazione ed alla presenza di quanto richiesto dal presente disciplinare.

La Commissione di gara procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “B – Offerta tecnica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla constatazione dei documenti nelle stesse contenuti.

La Commissione di gara valuta le proposte di ogni singolo concorrente, in una o più sedute riservate, assegna i punteggi tecnici sulla base dei parametri, sotto-parametri, pesi, formule e metodi indicati dal presente disciplinare e procede alla formazione della graduatoria relativa all’offerta tecnica.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti e della relativa graduatoria. Nella medesima seduta procede, previo accertamento della loro integrità, all’aperture della buste “C” ed alla constatazione della presenza delle buste “C.1” e “C.2” controllando, nel contempo, la sigillatura di quest’ultime.

Passa quindi all’apertura delle buste C.1 relativa all’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione e, constatata la documentazione nella stessa contenuta, dà lettura delle riduzioni di tempo offerte da ciascun concorrente e conclude con l’attribuzione dei relativi punteggi, tramite l’applicazione delle formule previste dal presente disciplinare.

Passa poi all’apertura delle buste C.2 relativa all’offerta economica e, costatata la documentazione nella stessa contenuta, dà lettura dei ribassi percentuali offerti da ciascun concorrente e conclude con l’attribuzione dei relativi punteggi, tramite l’applicazione delle formule previste dal presente disciplinare.

La Commissione di gara procede, infine, alla redazione della graduatoria provvisoria, sommando per ciascun concorrente i punti attribuiti rispettivamente per l’offerta tecnica, per l’offerta economica e per la riduzione dei tempi di esecuzione, e all’individuazione delle eventuali offerte presuntivamente anomale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, comma 2, del Codice.

In assenza di casi di presunzione di anomalia, la Commissione di gara dichiara l’aggiudicazione provvisoria della gara al miglior offerente. Al contrario, nell’ipotesi di cui all’art. 86, comma 2 del Codice ed ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Regolamento, la Commissione sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, affinchè quest’ultimo possa procedere alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 87 e seguenti del Codice avvalendosi degli Uffici o organismi tecnici della Stazione appaltante ovvero della stessa Commissione giudicatrice.

Al termine dell’istruttoria di cui sopra, verrà convocata, mediante comunicazione ai concorrenti ammessi, una ulteriore seduta pubblica, nel corso della quale il Presidente della Commissione giudicatrice comunicherà gli esiti dell’istruttoria sopra evidenziata e procederà all’aggiudicazione provvisoria.

Il Presidente della Commissione di gara trasmette, quindi, il verbale contente l’esito della gara informale al Responsabile del Procedimento per le conseguenti determinazioni.

Ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Codice, la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 4 della L. n. 180/2011, la Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente primo in graduatoria ed al secondo che segue in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del Codice, la Stazione appaltante provvederà ad acquisire le certificazioni auto-dichiarate dal concorrente in sede di offerta. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente già risultato primo nella gara ed ad interpellare il concorrente che segue in graduatoria.

Le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, l’aggiudicazione definitiva e l’avvenuta stipula del contratto verranno comunicate ai soggetti indicati al comma 5, lettere a), b), b-ter) con le modalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 79 del Codice.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato a norma di legge.

Per tutto quanto non espressamente evidenziato nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.lgs. n.

163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

20.2 Verifica di anomalia delle offerte

20.2.1 Si procederà ai sensi degli art. 87 e seguenti del Codice nei confronti delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 86, comma 2 del Codice, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice, la Stazione appaltante potrà comunque procedere alla valutazione della congruità della migliore offerta (o, in esito all’eventuale esclusione di questa, delle altre che seguono in graduatoria), che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il Responsabile Unico del Procedimento osserverà le regole stabilite dagli artt. 87 e seguenti del Codice.

20.2.2 La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata; la Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la Stazione appaltante, se del caso avvalendosi di una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

g) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

h) la Stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;

i) la Stazione appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

Documenti correlati