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La direttiva 2008/017, innanzitutto, fa una distinzione fra una richiesta di rateazione di un debito inferiore o uguale a Euro 5.000, ed il caso in cui la richiesta preveda una rateazione per un debito superiore a Euro 5.000.

IMPORTI INFERIORI A EURO 5.000

Questa direttiva va a superare la direttiva del 27 marzo 2008, la quale prevedeva come soglia l’importo di Euro 2.000. L’aumento della soglia mira a evitare che le procedure di ammissione al credito risultino inutilmente complesse allorché, la richiesta di dilazione si riferisca ad importi di modesta entità, frequentemente iscritti a ruolo a carico di soggetti che si trovano in difficoltà.

48 Pertanto se il contribuente presenta un’istanza di rateazione per un ammontare fino a Euro 5.000, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata, nel seguente numero di rate:

 Importi fino a Euro 2.000: massimo 20 rate;

 Importi da Euro 2.001 a Euro 3.500: massimo 24 rate;  Importi da Euro 3.501 a Euro 5.000: massimo 36 rate;

Il numero di rate deve essere così accordato, salvo che il debitore non abbia richiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

IMPORTI SUPERIORI A EURO 5.000

In questo caso l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere effettuato in maniera differenziata a seconda del soggetto che presenta l’istanza di rateazione:

1) Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;

2) Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

1. Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati.

Le istanze presentate dalle persone fisiche dovranno essere esaminate, tenendo conto:  Dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

 Dell’entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte al ruolo residue e quindi, al netto degli eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, le spese esecutive e di diritti di notifica della cartella;  Tale metodologia deve essere applicata anche ai titolari di ditte individuali che

hanno adottato uno dei seguenti regimi fiscali semplificati:

o Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all’art.18 del DPR 29 settembre 1973 n.600;

o Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali disciplinato dall’art.13 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

o Il regime fiscale per i “contribuenti minimi”, previsto dall’art.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

49 Il debitore interessato alla dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE, ovviamente di valore inferiore rispetto al precedente.

La metodologia in esame individua una serie di classi I.S.E.E. dell’ampiezza di Euro 5.000. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (c.d. soglia di accesso), a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l’obbligazione in un'unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Questo importo cresce ad ogni scatto della classe I.S.E.E. di appartenenza, poiché è determinato sulla base di una funzione costruita secondo un principio di progressività. Tale scelta deriva dal fatto che, al crescere della capacità reddituale e patrimoniale del debitore cresce, evidentemente, anche la capacità di far fronte al pagamento in un'unica soluzione delle somme iscritte al ruolo.

Ciò premesso, se l’ammontare del debito di cui si richiede la rateazione è inferiore alla soglia di accesso, l’istanza di rateazione non può essere accolta, se invece il debito è almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa.

Poiché l’I.S.E.E. ha un periodo di riferimento annuale e stante la scadenza mensile prevista dalla legge per il pagamento delle singole rate, in corrispondenza dalle singola classe I.S.E.E., una volta stabilito che il contribuente può accedere al beneficio della dilazione, si divide per 12 il valore della soglia di accesso e si individua così l’importo il cui onere può essere sopportato mensilmente dal debitore, fermo restando il vincolo dell’importo minimo della rata, il quale non può essere inferiore a Euro 100 e il numero massimo di rate concedibili, che per legge non possono superare le 72.

Dividendo il debito da rateizzare per l’importo della rata, si ottiene in maniera approssimativa, il numero massimo di rate concedibili, determinato con il metodo di ammortamento francese a rate costanti, fermi restando i vincoli suindicati.

Il numero massimo di rate così individuato deve, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE preso a base della dilazione di cui viene chiesta la proroga, il debitore avrà comunque diritto alla stessa mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori al predetto modello ISEE che hanno determinato una radicale modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale; ciò vale anche qualora il nuovo modello ISEE prodotto non consenta di accedere al

50 beneficio della rateazione in proroga e sempre che tali eventi non possono trovare riscontro nel nuovo modello ISEE in quanto verificatesi posteriormente.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà:

 La perdita di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;

 La cessazione di attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;  Il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;  La nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare.

2. Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, riteniamo che il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà debba essere ricondotto a quello descritto dall’abrogato art.187 legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni, quindi dovrà essere valutata, la capacità della società di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

A tal fine dovrà essere valutato l’indice di Liquidità, indice che è comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o la minore capacità dell’impresa di far fronte agli impieghi finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

La formula di tale indice è: (liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti.

Se l’indice di Liquidità è uguale o superiore a 1, la situazione finanziaria della società non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e dunque la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia inferiore a 1, l’applicazione dell’indice in parola non sarà da solo sufficiente, in quanto i flussi finanziari generati dall’attività dell’impresa, potrebbero comunque consentire il puntuale adempimento in un'unica soluzione dell’obbligazione derivante dall’iscrizione al ruolo.

51 Per questo motivo, se il suddetto indice è inferiore a 1, dovrà essere valutato un ulteriore indice, denominato indice Alfa; la cui formula è: (debito complessivo / valore della produzione) x 100.

Qualora la comunicazione si riferisca ad un periodo infrannuale, al denominatore dell’indice Alfa dovrà essere inserito il totale valore ricavi e proventi relativo a tale periodo infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (totale valore ricavi e proventi infrannuale / numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12.

La direttiva 2008 sosteneva che se il valore dell’indice Alfa è inferiore a 4, la situazione finanziaria dell’impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.

Se invece il valore dell’indice Alfa è superiore a 4, tale situazione sarà sussistente, in misura crescente dello stesso valore, in proporzione al quale dovrà essere graduato il numero massimo di rate concedibili. In tal caso, pertanto, si dovrà procedere con le seguenti modalità:

 Per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;  Per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;  Per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

La direttiva 2011, invece riduce l’indice Alfa da 4 a 3. Quindi la rateazione può essere concessa solo nel caso in cui l’indice Alfa sia superiore a 3, e con le seguenti modalità:

 Per Alfa compreso tra 3 e 3,5: massimo 12 rate;  Per Alfa compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate;  Per Alfa compreso tra 4,1 e 6: massimo 36 rate;  Per Alfa compreso tra 6,1 e 8: massimo 48 rate;  Per Alfa compreso tra 8,1 e 10: massimo 60 rate;  Per Alfa oltre 10: massimo 72 rate.

Come previsto nel caso di persona fisica, anche qui il numero massimo di rate così individuato dovrà, comunque, essere accordato salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Qualora, poi, l’applicazione dei parametri sopra indicati non consenta l’accesso alla rateazione, l’impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di

52 documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidono in maniera significativa sulla società, da far ritenere, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tali circostanze sono da ritenersi sussistenti nelle stesse ipotesi previste per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vale a dire:

 Improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento;  Eventi imprevedibili provocati da cause di forza maggiore.

Questi dovranno essere eventi straordinari che per loro natura e per caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione nell’indice di Liquidità e nell’indice Alfa.

Preme sottolineare, che fino ad ora sono state definite le modalità e le procedure da eseguire e rispettare, per diverse categorie di soggetti, al fine di ottenere la rateazione dei debiti tributati.

La normativa però si è evoluta nel corso del tempo e di conseguenza sono state emanate nuove direttive da parte di Equitalia.

Senza andare a ripercorrere tutto l’excursus temporale, le ultime novità in tema di rateazione dei debiti riportano che il limite, entro il quale poter effettuare una richiesta di rateazione semplice adesso sono Euro 60.000, così come riportato anche nel D.L. 113 del 24/06/2016 art. 13-bis.

In questa maniera, per debiti fino a Euro 60.000 è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate, per debiti superiori a Euro 60.000, invece, bisogna rispettare le procedure descritte sopra.

Oltre all’aumento del limite, come sopra esposto, vi è stata anche una novità per quanto riguarda l’indice Alfa. Prima, infatti, per poter accedere alla rateazione tale indice doveva essere maggiore di 3. Attualmente, invece, questo valore non presenta più uno ostacolo poiché la rateazione è concessa per qualsiasi valore di Alfa con le seguenti modalità:

 Per Alfa compreso tra 0 e 2: massimo 18 rate;  Per Alfa compreso tra 2,1 e 4: massimo 36 rate;  Per Alfa compreso tra 4,1 e 6: massimo 48 rate;  Per Alfa compreso tra 6,1 e 8: massimo 60 rate;

53  Per Alfa oltre 8,1: massimo 72 rate.

È inoltre previsto anche il caso di richiesta di un piano straordinario, quando il soggetto non riesce a sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili e quindi può la rateizzazione si può estendere fino a 120 rate. Per ottenere questa aumento di dilazione è necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

a) Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è' superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, e l'indice di liquidità' [(liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Per poter accedere alla rateazione, i soggetti dovranno allegare alla relativa istanza:  Un prospetto contente l’individuazione dell’indice di Liquidità e dell’indice

Alfa, nonché gli elementi necessari ai fini del calcolo del valore di tali indici;  Una visura camerale aggiornata;

 La seguente ulteriore documentazione:

a) Per le società a responsabilità limitata dotate dell’organo di controllo contabile, per le società per azioni e le società in accomandita per azioni: - Copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del

Registro dell’Imprese; ovvero in alternativa

- Una relazione relativa alla stato economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e ss. c.c., risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione, comprensiva di tutte le voci del debito complessivo (vale a dire, oltre all’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella) ed approvata dall’organo di controllo contabile, da

54 individuarsi, per le società per azioni ed in accomandita per azioni, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2477 c.c.;

- Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, i soggetti dovranno tuttavia, presentare la suindicata relazione economico-patrimoniale invece della copia dell’ultimo bilancio.

b) Per le società a responsabilità limitata prive dell’organo di controllo contabile, ai sensi del secondo comma dell’art. 2477 c.c., i documenti di cui alla lettera a), con l’unica differenza che l’eventuale relazione economico-patrimoniale deve essere approvata in assemblea.

c) Per le società cooperative e le mutue assicuratici:

- Se sono dotate dell’organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera a);

- Se si sono avvalse della facoltà di cui al secondo comma dell’art. 2519 c.c., e sono prive dell’organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera b).

d) Per le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la copia dell’ultimo Modello Unico presentato e una relazione economico-patrimoniale, avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), con l’unica differenza che, anziché essere approvata dall’organo che detiene il controllo contabile (per cui questi soggetti non esiste), deve essere sottoscritta da uno dei soci, per le società di persone, e dal titolare, per le ditte individuali. Se poi l’importo di cui si chiede la rateazione è superiore a Euro 15.000, tale relazione dovrà essere, invece, sottoscritta dai professionisti di cui al combinato disposto degli art. 161 e 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, vale a dire professionisti inscritti nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lettera a) e b) della stessa legge, in quanto rientranti nelle seguenti categorie:

- Avvocati, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti;

- Studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui al punto precedente.

55 Con riferimento a tali documenti dovranno essere verificate:

 La completa compilazione dell’apposito prospetto;  L’avvenuta consegna di tutta la documentazione;

 La corrispondenza dell’indice di Liquidità e dell’indice Alfa alle risultanze del bilancio ovvero alla relazione economico-patrimoniale;

 La corrispondenza dei documenti prodotti alle risultanze delle visure camerali.

Come riportato nel punto a), le società a responsabilità limitata dotate dell’organo di controllo contabile, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, per ottenere la rateazione del debito devono presentare una relazione economico- patrimoniale invece della copia dell’ultimo bilancio, nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi.

In altre parole la società devono redigere un bilancio intermedio.

Interessante a questo punto è introdurre il decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, e in vigore dal 24 ottobre 2016, il quale ha previsto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia a decorrere dal 1 luglio 2017 nonché la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo, abbattendo sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.

Riguardo le sorti di Equitalia, la stessa cesserà di operare dal 1 luglio 2017 e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale saranno svolte da un nuovo ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle Finanze. Il nuovo ente subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assumerà la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La novità più interessante del Decreto Legge n. 193/2016 è la possibilità di estinguere integralmente i debiti iscritti a ruolo, pagando (in unica soluzione o in cinque rate) solamente i seguenti importi:

 Capitale e interessi;

 Aggio su capitale e interessi;  Spese per le procedure esecutive;

56  Spese di notifica della cartella di pagamento.

A fronte del pagamento delle suddette somme, verrebbero quindi "abbuonati" gli importi dovuti a titolo di:

 Sanzioni;

 Interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

 Sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Per tali motivi tale decreto dà la possibilità di definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli). Il termine originariamente previsto in detto decreto fiscale, al 31 marzo 2017, per il deposito delle istanze di adesione da parte dei contribuenti, è stato successivamente spostato al 21 aprile 2017. In particolare, a fronte delle numerose richieste di adesione alla rottamazione e degli inevitabili tempi per la ricezione e l’elaborazione delle richieste da parte degli sportelli di Equitalia che hanno reso concitati gli ultimi giorni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 36/2017, entrato in vigore il 29 marzo, con cui ha ufficialmente spostato dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine per accedere alla rottamazione.

Il primo tema da chiarire è la delimitazione dell'oggetto della rottamazione, cioè quali sono i carichi che rientrano nella definizione agevolata e quali invece non rientrano. La rottamazione è esperibile da qualunque soggetto nei cui confronti vi è un carico affidato all'Agente della riscossione (Equitalia) dal 01.01.2000 al 31.12.2016.

L’oggetto è quindi delimitato, in primo luogo, a tutte le somme che possono essere incassate tramite agente della riscossione e che riguardano il periodo temporale ben delimitato di cui sopra.

Il D.L. ha poi stabilito delle esclusioni in specifiche materie, rispetto ai quali carichi pertanto non sarà possibile accedere alla definizione agevolata. In particolare, non rientrano nel nuovo piano di rottamazione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) Le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e

57 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) I crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti;

d) Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) Le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

f) Le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Riguardo alla delimitazione dell'oggetto della rottamazione, oltre a quelle espressamente previste dalla legge, bisogna considerare anche che la norma stabilisce che la definizione agevolata riguarda soltanto i carichi affidati al 31.12.2016.

A tal proposito, per quanto riguarda i carichi erariali, si è posto un problema di non poco conto, chiarito in seguito dall'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda le somme che vengono gestite con il sistema del ruolo, la procedura seguita è la seguente: dopo aver forato i ruoli, l'Agenzia delle Entrate appone il visto su ognuno di essi e poi si ha un flusso che passa attraverso la consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. In questo sistema, il visto viene posto il giorno 15 e il giorno 31 di ogni mese e la consegna dei ruoli a Equitalia viene fatta il 25 del mese per i ruoli i cui visti sono stati posti il 15 e invece il 10 del mese successivo per i ruoli vistati il 31. Il problema che si è posto ha