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Il Ruolo Del Collegio Sindacale E Della Società Di Revisione »

Gli organi di controllo, che normalmente sono presenti in una società, sono il collegio sindacale e la società di revisione (o in alternativa il revisore unico).

Il loro compito è la verifica e la valutazione del rischio, che l’impresa operi in un contesto di non continuità aziendale.

Gli organi di controllo non devono colmare eventuali lacune di verifiche o informativa dall’organo amministrativo, ma devono limitarsi a censurarne le omissioni e a rilevare eventuali segnali che possono compromettere la going concern dell’impresa stessa.

1.7.1 Il Collegio Sindacale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha emanato un documento nel quale sono descritte le norme di comportamento del collegio sindacale, le quali suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. Sono norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare al punto 11 del suddetto documento si fa specifico riferimento all’attività del collegio sindacale nella crisi d’impresa.

32 Il collegio sindacale è chiamato dalla legge ad esercitare la funzione di vigilanza di cui all’art. 240317 c.c., verificando che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento.

Il controllo interno ideato dal legislatore, dunque, fa perno su un sistema che abbandona il concetto di verifica ex post e che privilegia, al contrario, l’adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell’attività di impresa e che siano dunque in grado di riconoscere l’imminenza della crisi. L’adeguatezza delle procedure per rilevare segnali di crisi rientra, infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato.

Considerata la rilevanza degli assetti anche in un’ottica di prevenzione della crisi, si comprende la suddivisione di funzioni tra amministratori delegati (che adottano e curano gli assetti), il consiglio di amministrazione (che valuta l’adeguatezza) e il collegio sindacale (che vigila sull’adeguatezza).

Nello svolgimento di questa attività, il collegio sindacale può essere favorito dallo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale. È di tutta evidenza che l’organo incaricato della revisione legale può rappresentare un importante interlocutore del collegio sindacale per l’individuazione di indicatori della crisi, in quanto tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale della società soggetta a revisione. Il collegio (che non svolge la funzione di revisione legale), pertanto, non è tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità; ma prende comunque atto del venir meno della medesima e può chiedere informazioni e chiarimenti all’organo di amministrazione, anche in ordine alle azioni correttive intraprese, monitorandone l’esecuzione.

Ogni volta in cui il collegio sindacale, anche a seguito dello scambio di informazioni con l’incaricato della revisione legale, ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare segnali che possano far emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa a continuare ad operare come entità in funzionamento è opportuno che:

17 Art. 2403 c.c. “Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.”

33  Richieda all’organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in

merito;

 Richieda all’organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di conferma dei dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori;

 Vigili sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo amministrativo, sollecitando, se del caso, l’adozione anche di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

In caso di inerzia dell’organo amministrativo, ovvero qualora il collegio sindacale ritenga inadeguate le misure da questo eventualmente adottate, l’organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l’assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori.

L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale potrebbe, dunque, richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi oppure deliberare la revoca degli amministratori.

Ad esempio, qualora l’azienda ricorra ai presupposti di cui agli artt. 2446, 2447, 2482- bis e 2482-ter18 c.c., l’assemblea può deliberare, gli opportuni provvedimenti (quali la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione o lo scioglimento della società). Nel caso in cui l’assemblea non adotti opportuni provvedimenti oppure se la convocazione dell’assemblea non risulti utile (ad esempio nei casi di mancato raggiungimento dei quorum necessari per deliberare a causa dei dissidi fra i soci o del ripetersi di assemblee andate deserte), il collegio sindacale può ricorrere, ove consentito dalla legge, al Tribunale ex art. 2409 c.c. in presenza dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.

Al fine di superare la situazione crisi, la società può anche decidere di effettuare un’operazione di ristrutturazione del debito. Una volta che l’organo amministrativo

18 Questi articoli del codice civile trattano, sia per le società per azioni, sia per le società a responsabilità

limitata, della riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite e delle relative azioni che la società deve intraprendere al fine di arginare questa situazione di difficoltà patrimoniale.

34 delibera l’adozione del piano di ristrutturazione, il collegio deve esercitare i propri doveri di vigilanza imposti dal generale dovere ex art. 2403 c.c..

Come prima cosa, è chiamato a valutare l’indipendenza del professionista che deve redigere l’attestazione.

La centralità del ruolo dell’attestatore nella vicenda della gestione negoziale della crisi di impresa ha comportato l’individuazione, in capo al professionista incaricato dell’attestazione, di specifici requisiti di professionalità e di indipendenza declinati nell’art. 67, co. 3, lett d) l.f..

In altre parole, in base alle informazioni fornite dall’attestatore o comunque disponibili, il collegio sindacale dovrà valutare se sussistono in capo all’attestatore conflitti di interesse o cointeressenze derivanti da interesse personale, eccessiva familiarità, confidenzialità che, di fatto, possano costituire un significativo rischio per l’indipendenza dell’attestatore tale da comprometterne l’obiettività di giudizio.

Si reputa opportuno che l’assenza di tali rapporti, di relazioni e di situazioni in capo all’attestatore nominato dalla società, possa essere confermata dall’organo di amministrazione con apposita dichiarazione di cui il collegio darà evidenza tramite verbalizzazione.

Inoltre il soggetto deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e deve essere un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati ovvero una associazione professionale o una società tra professionisti.

In conclusione, si ritiene che il collegio sindacale possa valutare la regolarità formale dell’attestazione, vale a dire che essa contenga un espresso giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e un giudizio prognostico sulla fattibilità del piano come impone la legge, senza peraltro entrare nel merito delle valutazioni e delle verifiche effettuate dall’attestatore.

Una volta approvato il piano, il collegio sindacale deve vigilare, per l’intero periodo preso in considerazione ai fini della ristrutturazione, sulle modalità di integrale pagamento dei creditori sia estranei all’accordo, sia di coloro che hanno sottoscritto tale accodo e sulla esecuzione da parte degli amministratori delle soluzioni indicate nel piano stesso.

È opportuno, quindi, che il collegio richieda informazioni agli amministratori e che vigili in particolare laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto

35 alle previsioni dell’accordo. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze, nonché adottare le opportune iniziative.

Nel caso estremo del fallimento il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle funzioni. Inoltre è sospeso l’esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento attribuiti dalla legge. È bene ricordare che la dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente, né la cessazione degli organi sociali. Permanendo in carica, il collegio sindacale può essere chiamato a svolgere le proprie funzioni limitatamente alle eventuali attività poste in essere dagli organi sociali che siano da considerarsi compatibili con l’esistenza della procedura fallimentare. Nel corso della procedura fallimentare i sindaci partecipano pertanto alle eventuali adunanze degli organi sociali (quali, a titolo esemplificativo, l’assemblea chiamata a deliberare in ordine alla trasformazione o il consiglio di amministrazione convocato per deliberare in merito alla proposta di concordato fallimentare).

1.7.2. La Società di Revisione

È compito della società di revisione valutare la correttezza del bilancio redatto dall’organo amministrativo, analizzandone i documenti contabili e preoccupandosi di evidenziare i problemi di continuità aziendale che hanno una diretta implicazione contabile.

Il revisore non è d’altra parte tenuto a valutare l’operato dell’organo amministrativo esprimendo giudizi di merito sull’attività da questi svolta, in quanto non è tenuto ad esporre opinioni sulle proiezioni della gestione aziendale. Come è noto, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2010, la sua funzione è di verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché la verifica della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti.

Il controllo ha la finalità di verificare se le conclusioni a cui sono giunti gli amministratori siano corrette e se vi siano incertezze circa la capacità di funzionamento

36 dell’impresa tali da doverne dare informativa in bilancio. Nel caso in cui dovesse sorgere un dubbio in merito all’esistenza della continuità aziendale, il revisore dovrà raccogliere sufficienti ed idonei elementi probativi per formarsi una propria opinione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro riferito ad un periodo di almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio (principio di revisione ISA Italia 570).

La verifica suesposta inizia già dalla pianificazione dell’incarico di revisione, perché è possibile sin dall’inizio che il revisore si imbatta in situazioni pregresse o eventi tali da far sorgere significativi dubbi in merito alla continuità aziendale.

In tal caso, dovrà discuterne con gli amministratori, esaminare i piani gestionali futuri e potrà richiedere documenti e notizie utili per procedere ad ispezioni.

È fondamentale che il revisore scambi tempestivamente con il collegio sindacale, le informazioni rilevanti relative al tema della continuità aziendale.

In base al presupposto della continuità aziendale, un’impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta.

I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

La responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di concludere se vi sia una incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Tale responsabilità sussiste anche se il quadro normativo sull’informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede

37 esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Tuttavia, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 20019, gli effetti potenziali dei limiti intrinseci della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per gli eventi o circostanze futuri che possono comportare che un’impresa cessi di operare come una entità in funzionamento. Il revisore non è in grado di prevedere tali eventi o circostanze future. Pertanto l’assenza di riferimenti, all’interno della relazione di revisione, ad incertezze sulla continuità aziendale non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

 Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;

 Concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;

 Stabilire le implicazioni per la relazione di revisione.

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio, il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Nel fare questo, egli deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e:

a) Se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se questa abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze;

19 Principio che descrive gli obiettivi generali del revisore indipendente e lo svolgimento della revisione

38 b) Se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale.

Indicatori finanziari:

 Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

 Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

 Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;  Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;  Principali indici economico-finanziari negativi;

 Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;

 Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;

 Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;

 Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

 Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

 Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali:

39  Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro

sostituzione;

 Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

 Difficoltà con il personale;

 Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;  Comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori:

 Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

 Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;

 Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;

 Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un’adeguata fonte alternativa di approvvigionamento.

Queste procedure per la valutazione del rischio aiutano il revisore a stabilire se l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale sia una problematica importante e quale sia il suo impatto sulla pianificazione del lavoro di revisione. Tali procedure consentono altresì di confrontarsi con la direzione in modo più tempestivo e di discutere i piani predisposti da quest’ultima, nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa.

40 Le dimensioni di un’impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse. Le imprese di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le opportunità, ma possono mancare di fondi per sostenere le attività.

Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.

Per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 31520 richiede al revisore di riconsiderare la propria valutazione del rischio e quindi di modificare le procedure di revisione conseguenti in precedenza pianificate qualora, nel corso della revisione, siano acquisiti ulteriori elementi probativi che influiscono sulla sua valutazione del rischio. Se vengono individuati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento dopo che il revisore ha effettuato la valutazione del rischio, può essere necessario che egli riconsideri la stessa alla luce dei fatti emersi. L’esistenza di tali eventi o circostanze può influenzare anche la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi identificati e valutati. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 33021 stabilisce regole e fornisce una guida su tale aspetto.

Il revisore deve giudicare a sua volta la valutazione della direzione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Nell’apprezzare la valutazione della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo

20 Principio che descrive le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e di errori significativi

mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera.

21 Il presente principio di revisione tratta della responsabilità del revisore nel definire e mettere in atto

risposte di revisione per fronteggiare i rischi di errori significativi identificati e valutati dal revisore medesimo.

41 considerato dalla direzione nell’effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o