Simona Bosco, Federico Dragoni
Il sistema agricolo italiano consuma un’aliquota molto ridotta di ener- gia, termica ed elettrica, rispetto al valore complessivo nazionale, con valo- ri percentuali sostanzialmente stabili negli ultimi anni, non superiori al 2-3 % sul totale (fig. 8).
A fronte di consumi energetici così contenuti, l’agricoltura italiana of- fre comunque numerose possibilità di diversificazione delle fonti ener- getiche e non dobbiamo dimenticare che la produzione di agroenergia contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto ser- ra. Infatti, se è vero che l’agricoltura è anche fonte diretta di emissioni di gas climalteranti, in particolare metano e protossido di azoto, anche se con una responsabilità inferiore rispetto ad altri settori (nel 2009 am- montava solo al 6,9% sul totale nazionale, dati ISPRA), è anche vero che l’agricoltura può contribuire agli assorbimenti di anidride carbonica
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dall’atmosfera attraverso l’incremento dello stock di carbonio nella bio- massa annualmente prodotta e nei suoli agrari, con ciò giocando quindi un ruolo importante nelle strategie di mitigazione. L’impresa agroener- getica si sta così affermando, beneficiando innanzitutto dell’evoluzione della nozione di impresa agricola, determinante sviluppo avutosi con il D. Lgs 228/2001, che modificando l’art. 2135 del Codice Civile ha affer- mato il ruolo multifunzionale dell’agricoltura e ridefinito la figura degli imprenditori del settore.
Figura 8 a) Andamento dei consumi energetici in agricoltura 1990-2007 (Migliaia Tep). b) Consumi di energia sul totale nazionale.
La normativa nazionale ha sostanzialmente accolto nel tempo l’evo- luzione della politica climatica ed energetica europea, promuovendo la produzione di energie dalle varie fonti rinnovabili, comprese quelle di provenienza agricola. In particolare, il Piano d’Azione Nazionale per le rinnovabili ha definito gli obiettivi italiani da raggiungere, in modo da con- correre alla realizzazione dell’obiettivo del 17% di energia primaria totale da rinnovabili assegnato al nostro Paese in sede europea. In seguito, un decreto dell’8 marzo del 2013 dei Ministeri di Sviluppo Economico e Am- biente ha definito la Strategia Energetica Nazionale (SEN), puntando a su- perare gli obiettivi del PAN. Per le rinnovabili si prevede di raggiungere 25 Mtep, pari al 20% dei consumi energetici finali nel 2020, di cui il 36-38% nel comparto elettrico (contro 26% del PAN), il 20% nel comparto termico (17% nel PAN) ed il 10% nei trasporti (invariato).
Più nello specifico, è principalmente con il susseguirsi delle Leggi Fi- nanziarie, dal 2006 ad oggi, che la normativa nazionale ha dato le prin- cipali disposizioni in materia di agroenergie. La Finanziaria del 2006 ha disposto sostanzialmente che la produzione di energia elettrica, termica, di carburanti e di prodotti chimici, sia da considerarsi attività connessa purché la trasformazione sia effettuata da imprenditori agricoli e interes- si prodotti agricoli o loro derivati provenienti prevalentemente dal fondo. La chiarezza normativa è da ritenersi un ‘incentivo’ fondamentale, e in tal senso questa legge ha fornito un importante contributo, per quanto alcune incertezze siano a lungo rimaste riguardo alla possibilità di utilizzare alcu- ni sottoprodotti. Le definizioni di quel che può essere considerato rifiuto piuttosto che residuo sono state chiarite in seguito, con le modifiche al D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), con cui il legislatore si è dimostrato più favorevole all’utilizzo energetico. È vero anche che le Regioni hanno acquisito ampia autonomia legislativa in materia di ambiente e energia, e quindi anche relativamente alla valorizzazione energetica dei residui.
Successivamente, la legge n. 159 del 2007 ha introdotto lo specifico re- gime di agevolazione alla produzione di energia elettrica derivante da impianti alimentati con biomasse di origine agricola. Questa legge, la pre- cedente Finanziaria 2007 e quella successiva del 2008 hanno definito un sistema incentivante rimasto fino ad oggi invariato in una sua importante caratteristica, vale a dire la distinzione tra gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW e quelli di potenza inferiore. In origine, gli impianti di potenza non superiore ad 1 MW potevano beneficiare di due modalità di incentivazione alternative tra di loro, ossia il riconoscimento dei Certificati Verdi o quello di una tariffa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte rinnovabile impiegata; nel corso del 2012 sono state apporta- te alcune importanti modifiche a questo sistema. Molto importante anche l’incentivo offerto dallo scambio sul posto, reso possibile agli impianti ali- mentati da ogni tipo di fonte rinnovabile con potenza fino a 200 kW. Lo scambio sul posto è un servizio erogato dal GSE su istanza degli interessa- ti, che consente la compensazione tra il valore dell’energia elettrica prodot- ta e immessa in rete e quello dell’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Il vecchio limite di potenza installata per il quale lo scambio sul posto era consentito (20 kW) limitava di fatto il servizio ad impianti fotovoltaici domestici.
È Il DM del 18 dicembre 2008 dal titolo Incentivazione della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili che inizialmente ha reso operativi i
meccanismi di incentivazione descritti. All’interno di questo quadro nor- mativo, gli impianti alimentati da biomasse definite ‘da filiera’ potevano beneficiare di una tariffa onnicomprensiva di 30 €cent/kWh per gli impian- ti di potenza minore di 1 MW, o in alternativa di un coefficiente moltipli- cativo dei certificati verdi pari a 1,8. Si definivano ‘da filiera’ le biomasse ed il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, inclusi
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i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, entro un raggio di approvvigionamento di 70 km.
Successivamente, la proposta di assegnazione di incentivi più elevati alle biomasse provenienti entro 70 km dall’impianto è apparsa in contrasto con alcuni principi promossi dalla Commissione Europea, come quelli ri- guardanti la libera concorrenza e circolazione delle merci. Peraltro, il limite di una distanza di approvvigionamento non risultava essere una condizio- ne necessaria e sufficiente a garantire sostenibilità ambientale in fase di re- perimento della biomassa. Per tali motivi, tali criteri di incentivazione sono stati in parte modificati con l’art. 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99. In par- ticolare, per quanto riguarda l’incentivazione della produzione elettrica da biomassa, è stato quasi completamente cancellato il concetto di biomassa ‘da filiera’ nella determinazione della tariffa onnicomprensiva per impianti di potenza inferiore ad 1 MW, rimasto valido in pochi ambiti della norma- tiva per le rinnovabili.
Quanto ai Certificati Verdi, di durata quindicennale, si riferiscono sin- golarmente ad 1 MWh di energia e sono pagati dal GSE corrispondendo il prodotto del valore unitario dei certificati formato sul mercato di scambio, per la produzione netta di energia incentivabile, per il coefficiente molti- plicativo variabile a seconda della fonte interessata. I Certificati Verdi sono non cumulabili con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria; con eccezione degli impianti alimentati da biomasse di filiera, per i quali è ammessa la cumulabilità con altri incentivi fino ad un massimo del 40% del costo dell’investimento. Con il DM del 6 luglio 2012, in attuazione del D. Lgs 28/2011 di recepimento della Dir. 28/2009/ CE, per il regime dei Certificati Verdi è stato fissato un termine nel 2016; si tratta quindi di un regime in via di superamento.
La tariffa onnicomprensiva è l’alternativa possibile per gli impianti a fonte rinnovabile di potenza elettrica media nominale ≤ 1MW (≤ 200 kW per gli impianti eolici). L’incentivo, riconosciuto dallo Stato al gestore dell’impianto che fa richiesta di tariffa onnicomprensiva, viene determi- nato moltiplicando il valore specifico della tariffa, espresso in €cent/kWh, per l’energia immessa nel sistema elettrico. La tariffa è costante per tutto il periodo di incentivazione ed è chiamata ‘onnicomprensiva’ perché il suo valore è determinato dall’insieme di due voci:
• l’incentivo propriamente detto (inteso come la somma corrisposta per ogni kWh elettrico rinnovabile immesso in rete);
• il prezzo di mercato per la vendita dell’energia elettrica.
La tariffa viene erogata per un periodo di 15 anni, il suo valore specifico è variabile a seconda della fonte rinnovabile utilizzata. Il biogas e le bio- masse, compresi gli oli vegetali puri tracciabili, beneficiavano di un valore di tariffa onnicomprensiva pari a 28 €cent/kWh per impianti di potenza
inferiore ad 1 MW. Per gli oli vegetali puri inoltre è previsto un sistema di tracciabilità attraverso il sistema di gestione e di controllo ai sensi del Reg. CE n. 73/2009. Inoltre:
• i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e i biocom- bustibili liquidi (ad esclusione degli oli vegetali puri tracciabili di cui al punto precedente) ricevevano un valore di tariffa onnicomprensiva inferiore, pari a 18 €cent/kWh;
• era innalzato da 1,1 a 1,3 il coefficiente moltiplicativo dei certificati ver- di per i rifiuti biodegradabili e per le biomasse diverse da quelle prodot- te da attività agricola, zootecnica e forestale da filiera.
Il DM del 6 luglio 2012 sulle rinnovabili, che ha accompagnato quello del 5 luglio 2012 sul Quinto Conto Energia che è limitato al fotovoltaico, oltre a determinare la cessazione del regime dei Certificati Verdi, ha stabilito la durata media dell’impianto come ulteriore criterio determinante durata e valore dell’incentivo corrisposto; per gli impianti a biomasse la durata ri- conosciuta è di 20 anni per tutte le diverse filiere e tecnologie. Il decreto prevede inoltre che la produzione di energia rinnovabile sia incentivata in base a specifiche caratteristiche degli impianti e delle biomasse impiegate, con la logica di riconoscere maggiore valore ai sottoprodotti e di premiare la complementarietà delle produzioni agroenergetiche, piuttosto che le colti- vazioni a unica o principale destinazione energetica. I valori della tariffa on- nicomprensiva riguardanti la produzione da biomassa entrati in vigore con il DM del 31 luglio 2009 sono stati quindi sostituiti da quelli del DM del 6 luglio 2012. Lo schema incentivante come originariamente definito, senza le modificazioni determinate dal DM del 6 luglio 2012, è descritto in tabella 2.
Tabella 2 – Disponibilità dei diversi incentivi nel precedente schema d’incentivazione italia- no per l’elettricità prodotta da biomasse ed altre fonti rinnovabili. SP: Scambio sul posto; TO: Tariffa onnicomprensiva; CE: Conto Energia; CV: Certificati Verdi.
SP TO CE CV Biomasse < 200 kW Biomasse 0,2-1 MW Biomasse >1 MW Solare fotovoltaico < 200 kW Solare fotovoltaico > 200 kW
Altre rinnovabili (eolico, idroelettrico, geotermico) < 200 kW
Altre rinnovabili (eolico, idroelettrico, geotermico) 0,2-1 MW
Altre rinnovabili (eolico, idroelettrico, geotermico) >1 MW
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In base al nuovo regime, l’accesso ai meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta nei diversi impianti può avve- nire attraverso:
• tariffa onnicomprensiva, con cessione dell’energia elettrica al GSE che provvede a remunerarla con calcolata come somma di tariffa incenti- vante base più l’ammontare di premi previsti dalla normativa;
• incentivo, erogato dall GSE e calcolato come differenza tra il ricavo complessivo, dato dalla somma di tariffa incentivante base e premi, ed il prezzo zonale orario dell’energia;
• aste al ribasso.
La tariffa onnicomprensiva è destinata unicamente agli impianti con potenza elettrica installata minore o uguale di 1 MW; le aste al ribasso sono l’unica possibilità invece per gli impianti di potenza superiore ai 5 MW. Hanno invece possibilità di fruire dell’incentivo calcolato come differenza tra ricavo complessivo e prezzo zonale orario dell’energia solo l’impianti al di sotto dei 5 MW, compresi gli impianti di potenza minore o uguale di 1MW nel caso intendano privilegiare l’autoconsumo elettrico, anche se è la tariffa onnicomprensiva la modalità privilegiata per gli impianti di piccola taglia (tab. 3).
Tabella 3 – Disponibilità dei diversi incentivi per la produzione di elettricità da biomasse nello schema d’incentivazione italiano previsto dal DM del 6 luglio 2012. TO: Tariffa onni- comprensiva; I: Incentivo; A: Aste al ribasso.
TO I A
Biomasse ≤ 1 MW a
Biomasse 1-5 MW Biomasse >5 MW
La normativa 2012 sulle rinnovabili prevede inoltre un meccanismo incentivante aggiuntivo basato sui citati premi, una gamma articolata di pagamenti aggiuntivi per le diverse tipologie di fonti e tecnologie. Ad esempio, per le bioenergie sono previsti 30 €/MWh per la riduzione delle emissioni in atmosfera, 20€/MWh per le biomasse da filiera, 40 €/MWh per la cogenerazione. In generale, le diverse misure dello schema incentivante privilegiano chiaramente impianti di piccola taglia ed alimentati da sotto- prodotti, in risposta agli orientamenti più recenti del legislatore europeo e nazionale. Il Decreto infatti discrimina le diverse biomasse nel suo art. 8, comma 4, individuando le seguenti quattro tipologie:
• prodotti di origine biologica (tipo A); • sottoprodotti di origine biologica (tipo B);
• rifiuti, di diversa tipologia, sulla base della quantificazione della frazio- ne organica e del trattamento di separazione subito (tipi C e D).
Per quanto riguarda gli impianti agricoli, escludendo quindi i tipi C e D, nell’alimentazione con biomasse di tipo A ricadono i prodotti agrico- li destinati o destinabili al consumo umano, le specie dedicate da energia erbacee o arboree, i prodotti derivanti dalla gestione del bosco e dalla sil- vicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e tutto ciò che non è compreso nella tabella 1-A dell’Allegato 1 del Decreto, che invece è defini- to sottoprodotto e rientra nel tipo B. Tariffe di base e premi sono differen- ziati generalmente in modo da dare un vantaggio alla tipologia B rispetto alla A. In tabella 4 sono elencate le specie dedicate da energia individuate come tali dal Decreto.
Inoltre, la piccola taglia è favorita dall’accesso diretto agli incentivi (im- pianti a biogas di potenza ≤ 100kW e altri impianti a biomasse con potenza ≤ 200kW), mentre le potenze più elevate (comprese tra queste soglie ed i 5 MW) accedono agli incentivi mediante iscrizione al registro. La normativa è valida a partire dal gennaio 2013 e distingue i nuovi impianti realizzati da questa data, dagli impianti pre-esistenti in rifacimento e in potenziamento, in modo da garantire una transizione il più possibile graduale dal vecchio al nuovo schema.
Tabella 4 – Elenco delle biomasse da colture dedicate di cui all’articolo 8, comma 6, lettera b) del DM del 6 luglio 2012, Allegato 1, Tabella 1-B.
Specie erbacee annuali Specie erbacee poliennali
Canapa da fibra Cannabis spp. Cactus Cactaceae spp.
Canapa del
Bengala Crotalaria juncea L. Canna comune Arundo donax L.
Chenopodio Chenopodium spp. Canna d’Egitto Saccharum
spontaneum L.
Erba medica Medicago sativa L. Cannuccia di
palude Phragmites australis L.
Facelia Phacelia spp. Cardo Cynara cardunculus L.
Kenaf Hibiscus cannabinus
L. Cardo mariano Silybum marianum L.
Loiessa Lolium spp. Disa o saracchio Ampelodesmus
mauritanicus L.
Rapa invernale Brassica rapa L. Fico d’India Opuntia ficus-indica L.
Ricino Ricinus communis L. Ginestra Spartium junceum L.
Senape abissina Brassica carinata L. Igniscum Fallopia sachalinensis
L.
Sorgo Sorghum spp. Miscanto Miscanthus spp.
Tabacco Nicotiana tabacum L. Panìco Panicum virgatum L.
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Specie arboree Saggina spagnola Phalaris arundinacea
L.
Acacia Acacia spp. Sulla Hedysarum
coronarium L.
Eucalipto Eucalyptus spp. Topinambur Helianthus tuberosus
L.
Olmo siberiano Ulmus pumila L. Vetiver Chrysopogon
zizanioides L.
Ontano Alnus spp.
Paulonia Paulownia spp.
Pioppo Populus spp.
Platano Platanus spp.
Robinia Robinia pseudoacacia
L.
Salice Salix spp.
7. La produzione di energia dall’agricoltura in Italia: lo schema