• Non ci sono risultati.

tra progettualità e operatività

Nel documento ANNUARIO DEL LAVORO 2013 (pagine 162-168)

di Giulia Rosolen

L’accordo del 5 aprile 2012 sull’apprendistato in somministrazione compie un anno, mentre i tavoli per il rinnovo del CCNL di settore sono aperti. Nelle piattaforme, Cgil, Cisl e Uil, chiedono la rivisitazione dell’accordo sull’apprendistato. Le scelte possibili sono due: una manutenzione dell’accordo, con conseguente revisione delle parti in cui si fa riferimento all’apprendistato su più utilizzatori, ovvero, in alternativa, una riscrittura in toto dello stesso, anche in funzione dell’equilibrio del rinnovato impianto contrattuale.

Secondo l’ultimo rapporto Eurociett, in Italia i giovani con meno di 30 anni costituiscono quasi il 60% del totale degli occupati in somministrazione (cfr. Rapporto Eurociett, UNI Europa, Temporary Agency Work and Transitions in the Labour Market, 2013). Per molti di loro l’esperienza di lavoro tramite agenzia costituisce un trampolino di lancio per un inserimento stabile nel mercato del lavoro (cfr. Rapporto Ires-Cgil, Un mercato del lavoro sempre più atipico: scenari della crisi, in Rapporto di ricerca, n. 8/2011). L’accostamento di tale dato ai numeri relativi alla disoccupazione e all’inoccupazione giovanile evidenzia come l’apprendistato in somministrazione possa costituire, da un lato uno strumento di attivazione occupazionale, e, dall’altro un asset strategico per il settore (M. Tiraboschi, L’apprendistato in somministrazione: una opportunità mancata, in M. Magnani, M. Tiraboschi (a curda di), La nuova riforma del lavoro, Giuffrè, Milano, 2012) su cui investire e

* Intervento pubblicato in Boll. spec. ADAPT, 16 aprile 2013, n. 11.

Apprendistato in somministrazione: tra progettualità e operatività 143

riflettere, in vista del rinnovo contrattuale e del futuro del lavoro tramite agenzia.

L’accordo del 5 aprile, per molti versi segna un traguardo importante, un patrimonio da non disperdere. La vision che lo ha ispirato è ben sintetizzata negli artt. 2, 3 e 4. Essi costituiscono l’esito di una riflessione, da un lato sulla collocazione delle agenzie polifunzionali per il lavoro nel sistema, dall’altro sul loro possibile contributo al rilancio dell’apprendistato. Le ricerche condotte in questi anni, hanno evidenziato come il mancato decollo dell’apprendistato sia dipeso da diversi fattori:

l’assenza di una struttura di supporto, l’inesistenza di un’offerta formativa di qualità, la mancanza di una “visione di sistema” (cfr. Rapporto Isfol, XIII Rapporto di monitoraggio sull’apprendistato, 2013). L’accordo cerca di dare a questi tre fattori di criticità altrettante risposte concrete.

In primo luogo gli artt. 2, 3 e 4 progettano la costruzione di una struttura di supporto. Le agenzie per il lavoro costituiscono, insieme alla bilateralità, il trait d’union del sistema dell’apprendistato in somministrazione. Esse sono chiamate ad occuparsi del management dell’apprendistato: gestiscono gli oneri burocratici, curano la selezione, progettano il piano formativo e si fanno carico degli adempimenti connessi alla formazione, proponendosi anche, ove possibile, di erogarla direttamente, avvalendosi delle risorse dei fondi interprofessionali. Nel loro agire si coordinano con l’ente bilaterale di settore, chiamato invece a svolgere un ruolo di monitoraggio attraverso l’attività di validazione dei piani formativi.

In secondo luogo, alla necessità di assicurare la qualità dell’offerta formativa e del processo di apprendimento, l’accordo risponde mediante la costituzione di un presidio a tutela dell’effettività della formazione.

L’art. 4 afferma che l’agenzia è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi. Non si tratta di un’asserzione di principio, ma di un preciso precetto, la cui operatività si dispiega in precise funzioni-compito. L’effettività dei percorsi formativi in apprendistato è assicurata per un verso, dalle disposizioni relative al monitoraggio periodico, gestito attraverso il sistema del doppio tutoraggio, e, per l’altro, da quelle relative al coinvolgimento delle OO.SS in materia di formazione sussidiaria.

In terzo luogo, alle difficoltà connesse alla mancanza di una visione di sistema, l’accordo risponde ponendo premesse per lo sviluppo di un sistema dell’apprendistato, partecipato e condiviso da tutte le forze in campo. Ne fanno parte, ciascuno con un proprio ruolo osmotico a quello

144 Giulia Rosolen

www.bollettinoadapt.it

altrui, l’ente bilaterale, le forze sindacali e le agenzie per il lavoro, che si rivolgono funzionalmente in una logica di service agli apprendisti e alle imprese. L’innovatività di questa visione di sistema risiede nella sua attitudine ad essere dinamico e inclusivo. I soggetti coinvolti sono chiamati a condividere compiti, a stringere alleanze, a fare squadra. È un sistema policentrico nel quale nessun soggetto è portatore di una centralità assoluta, ma nel quale ognuno è destinatario di una specifica responsabilità funzionale. L’obiettivo cui tende il sistema è comune a tutti gli attori: contribuire al rilancio dell’apprendistato attraverso un’alchimia di forze e risorse. Il tornaconto è costituito dall’evoluzione e dallo sviluppo del lavoro in somministrazione, quale modello non solo di occupazione, ma anche di fare relazioni industriali. La strategicità della questione, impone una riflessione sulla necessità di un’azione contrattuale unitaria, tesa a ricomporre le fratture originarie in vista di un rafforzamento effettivo delle tutele occupazionali dei lavoratori somministrati.

Seppure non esistano dati ufficiali, pare che i numeri relativi alle assunzioni di apprendisti in somministrazione siano, ad oggi, piuttosto contenuti. Alcuni sostengono, forse in maniera eccessivamente semplicistica, che ciò dipenda dalla presenza di un quadro normativo non sufficientemente chiaro. Ci pare più verosimile ricondurre le attuali dimensioni contenute del fenomeno dell’apprendistato in somministrazione, da un lato a resistenze culturali, e, dall’altro, al suo essere, per l’appunto, una novità recente nel panorama del mondo del lavoro e della gestione delle risorse umane (cfr. Il mondo del lavoro e i contratti di somministrazione, Ipsos, 2011). Occorre quindi operare in vista di una sua maggiore diffusione, evidenziando e dimostrando sul campo come le agenzie possano fare la parte dei facilitatori, dei garanti, degli interpreti, proponendosi ai giovani quale canale di ingresso qualificato e qualificante nel mercato del lavoro e alle aziende quali incubatori di talenti.

Le riflessioni che si impongono in vista del rinnovo riguardano più che i contenuti, gli atteggiamenti e i ragionamenti che li devono guidare.

Infatti, chiarite alcune questioni pratiche ed epurati gli illegittimi riferimenti all’apprendistato su più utilizzatori, pare che la cornice normativa tratteggiata dall’accordo del 5 aprile non necessiti di straordinarie riforme, semmai di maggiore operatività. Le priorità, in tal

Apprendistato in somministrazione: tra progettualità e operatività 145

senso possono, a mio modo di vedere, essere sintetizzate in cinque punti chiave.

1) Lo sblocco dell’azione di Forma.Temp – Vanno innanzitutto rese immediatamente operative le Commissioni chiamate alla validazione dei piani formativi e potenziato il loro ruolo assistenziale e consulenziale anche in vista della eventuale certificazione del contratto e del correlativo piano formativo (cfr. artt. 75 ss., d.lgs. n. 276/2003, sulle opportunità connesse alla certificazione del contratto di apprendistato: F.

Pasquini, La certificazione del contratto di apprendistato, in Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 2011). Si può poi pensare ad una maggiore valorizzazione della bilateralità, attraverso l’attribuzione ad essa di funzioni ulteriori e caratterizzanti. Penso per esempio: a) ai processi connessi alla certificazione delle competenze e all’attribuzione delle qualifiche contrattuali; b) alla promozione di sperimentazioni soprattutto sull’apprendistato di primo livello; c) alla divulgazione di buone prassi; d) alla definizione di standard uniformi di processo legati all’attestazione e alla verifica della formazione degli apprendisti; e) alla definizione di format evoluti per lo sviluppo del piano formativo e della documentazione connessa, in vista anche di una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, sulla scia delle migliori esperienze europee (cfr. Modelli di apprendistato in Europa, Isfol 2012).

2) La rimozione degli impedimenti connessi alla gestione dei fondi interprofessionali – Va chiarito in che modo, e se, è possibile utilizzare le risorse accumulate presso Forma.Temp, anche a prescindere dalla suddivisione strutturale interna alla gestione del fondo, stante la peculiare natura dell’apprendistato (cfr. L. Casano, Fine di una tutela eccezionale?

La riduzione del contributo per la formazione dei lavoratori somministrati, in AA.VV., Una riforma a metà del guado, ADAPT University Press, 2012).

3) Implementazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma e quello di alta formazione e ricerca in somministrazione – Ferma la validità dell’impianto generale anche per le altre due tipologie, vanno individuate le linee guida per la gestione dei rapporti con le istituzioni formative in vista anche di una maggiore valorizzazione per la bilateralità e della territorialità. In particolare, va da subito corretta la denominazione dell’accordo eliminando il riferimento al solo apprendistato professionalizzante. Ai fini di una maggiore diffusione dell’apprendistato

146 Giulia Rosolen

www.bollettinoadapt.it

di alta formazione e di quello per la qualifica e il diploma, in cui le agenzie potrebbero svolgere un’importante funzione di supporto e mediazione, andrà chiarito amministrativamente se e in che modo possono beneficiare degli incentivi connessi a specifici progetti avviati dal Ministero (Amva e FiXo).

4) Rafforzare la territorialità – Cgil, Cisl e Uil insistono sul rafforzamento del ruolo delle Cst. Occorre dar seguito a questa istanza, perché legare maggiormente l’apprendistato al territorio è una condizione per la valorizzazione dell’istituto nella sua veste di politica di attivazione e occupabilità, di strumento per la diffusione della cultura industriale. La costruzione di un sistema di relazioni sindacali territoriali più robusto e abituato al dialogo è un infatti il presupposto per una diffusione responsabile ed evoluta del lavoro in somministrazione.

5) Irrobustire le tutele effettive dei lavoratori – La formazione costituisce la forma più efficiente e moderna di tutela, perché è orientata all’occupabilità della persona. Occorre pretendere che l’apprendistato sia uno strumento per la formazione effettiva della persona, affermando la cogenza del diritto dell’apprendista alla formazione. Farlo significa negare cittadinanza ai percorsi formativi stereotipati non misurati sull’esperienzialità della persona, attenti solo alle forme e non agli esiti dell’apprendimento e pensare a forme nuove di tutela attiva. Lo si può fare innanzitutto potenziando il ruolo validatorio affidato alla bilateralità, e pensando poi ad una gestione maggiormente efficiente e tutelante della fase post-apprendistato prevedendo forme di riqualificazione professionale e di ri-occupazione (Interessante l’esempio tedesco di gestione delle dinamiche occupazionali e di recesso post-apprendistato anche attraverso l’utilizzo razionale del diritto di precedenza, per cui si rinvia a L. Dorigatti, Le campagne dei giovani Metaller in Germania, in Organizzare i non organizzati. Idee ed esperienze per il sindacato che verrà, in Rassegna Sindacale, n. 12/2013).

A queste priorità si aggiunge, infine, la necessità di rispondere in sede concertata ad alcuni dubbi operativi per scongiurare il diffondersi di prassi difformi. Si pensi a quelli sorti in materia di recesso e oneri di stabilizzazione, di durata dell’apprendistato ed utilizzabilità dell’istituto in presenza di pregresse esperienze di lavoro. Vanno infine sollecitate risposte amministrative, da un lato, sul tema della spettanza degli sgravi contributivi post-conferma in caso di stabilizzazione da parte dell’impresa utilizzatrice, e dall’altro sul tema quello relativo

Apprendistato in somministrazione: tra progettualità e operatività 147

dell’accentramento ex art. 7, comma 10, d.lgs. n. 167/2011. Dovrà infatti, essere chiarito se l’accentramento formativo sia o no indipendente da quello relativo alle comunicazioni obbligatorie, e, se, una scelta in tal senso sia irreversibile (sul punto si rinvia a M. Tuttobene, Imprese Multilocalizzate, in Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 2011).

Cinque proposte ma un solo auspicio: assistere ad un’evoluzione e ad una maggiore valorizzazione della polifunzionalità delle agenzie, che passi anche per l’apprendistato, capace di mettere al centro il valore della persona e la sua tutela.

@ 2013 ADAPT University Press

Apprendimento formale,

Nel documento ANNUARIO DEL LAVORO 2013 (pagine 162-168)