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Il Programma Legislativo e di Lavoro della Commissione per il 2011

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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELLE POLITICHE CONNESSE

VI) PROTEZIONE CIVILE

VI.3 Il Programma Legislativo e di Lavoro della Commissione per il 2011

Nel quadro delle iniziative contenute nel Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 9 Novembre 2010,) non viene ripresentata l’iniziativa legislativa riguardante l’adozione del Regolamento sull’istituzione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario mentre se ne rinvengono due di specifico interesse per la protezione civile.

Infatti accanto alla dichiarazione di impegno della Commissione alla prosecuzione del lavoro con l’Alto rappresentante su una proposta relativa all’applicazione dell’art. 222 del TFUE (che contempla la “clausola di solidarietà” ovvero l’obbligo per gli stati membri di prestarsi reciproca assistenza in caso di calamità sul territorio dell’UE) , viene riproposta l’iniziativa legislativa comunitaria, già presente nel programma legislativo e di lavoro del 2010, da realizzarsi nel 4°

trimestre 2011, avente ad oggetto il rinnovo della legislazione sulla protezione civile avente la finalità del rafforzamento della capacità dell’UE di preparazione, prevenzione e risposta alle catastrofi ed il miglioramento, tra l’altro, del coordinamento e dei meccanismi preposti a garantire un insieme di base di strutture di protezione civile, in linea con le proposte avanzate con la comunicazione COM(2010)600 del 26 ottobre 2010 di cui sopra .

Detta iniziativa legislativa ha trovato puntuale realizzazione nella “Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile”

COM (2011)934 del 20.12.2011.

La proposta di decisione si fonda sulle precedenti comunicazioni della Commissione al Consiglio COM (2009) 82 (“Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali ed antropiche”) e COM(2010)600 del 26 ottobre 2010 (“Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria”) ed andrà a sostituire, abrogandole, le attuali decisioni che istituiscono rispettivamente il Meccanismo comunitario di protezione civile (Decisione del Consiglio 2007/779/EC Euratom) e lo strumento finanziario per la protezione civile (Decisione del Consiglio 2007/162/EC, Euratom), quest’ultimo in scadenza nel 2013.

L’ obiettivo generale dell’ atto in questione è il sostegno, il coordinamento e l’integrazione delle azioni degli stati membri nel settore della protezione civile intese a migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta garantendo protezione in primo luogo alle persone ma anche all’ambiente e ai beni, al patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate dall’uomo compresi gli atti terroristici, gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l’inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi sia all’interno che all’esterno dell’UE.

L’intervento dell’UE mira infatti a potenziare la capacità di prevenzione, preparazione e risposta degli Stati membri per fronteggiare le catastrofi gravi riducendo al minimo le perdite umane e materiali, impregiudicata, peraltro, la responsabilità di ciascun Stato membro di proteggere dalle calamità le persone, l’ambiente ed i loro territori attraverso strumenti di gestione delle emergenze sufficienti per potere affrontare adeguatamente catastrofi di dimensioni e natura ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.

Gli obiettivi specifici che l’UE si prefigge di raggiungere attraverso la nuova disciplina del Meccanismo sono:

a) il conseguimento di un elevato livello di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti attraverso la promozione di una cultura di prevenzione;

b) il miglioramento dello stato di preparazione dell’Unione in risposta alle catastrofi;

c) l’ agevolare interventi di risposta in emergenza rapidi ed efficaci nei casi di catasrofi preannunciate o in atto.

Per conseguire gli obiettivi di prevenzione la proposta legislativa prevede, in particolare, azioni di miglioramento delle conoscenze di base sui rischi e condivisione delle conoscenze, zonazione del rischio, aggiornamento della panoramica dei rischi, promozione dello sviluppo ed attuazione da parte degli Stati membri di Piani di gestione dei rischi, sensibilizzazione dell’opinione pubblica. In particolare, il Piano di gestione dei rischi, quale strumento di previsione, stima dell’impatto, messa a punto ed attuazione di misure di riduzione e mitigazione dei rischi, deve essere elaborato da ciascun Stato membro sulla base degli orientamenti della Commissione europea e comunicato a quest’ultima entro la fine del 2016 per garantire una efficace cooperazione nell’ambito del meccanismo.

Per conseguire il miglioramento dell’attivita’ di preparazione e risposta la proposta disciplina, in particolare, l’istituzione di un Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), con capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione medesima; la gestione di un sistema di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), interconnesso con i sistemi di rilevamento, allerta rapida e allarme;

l’elaborazione, in collaborazione con gli Stati membri, sia di scenari di riferimento in caso di catastrofi (tenuto conto dei piani di gestione dei rischi), sia di piani di emergenza per la mobilitazione dei mezzi di assistenza e soccorso; la messa a disposizione di squadre di esperti in grado di valutare le necessità; la messa a punto di un programma e di una rete di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per altri addetti alla gestione delle emergenze; l’assistenza agli Stati membri in relazione al preposizionamento di mezzi di risposta emergenziale in snodi logistici all’interno dell’Unione. La proposta legislativa statuisce, inoltre, che gli Stati membri provvedano alla costituzione di moduli, consistenti in un insieme autosufficiente ed autonomo di mezzi, predefinito in base ai compiti e alle necessità, o in una squadra mobile operativa costituita da un insieme di risorse umane e materiali in grado di garantire pronta partenza, standard internazionali e interoperabilità.

La proposta, nell’ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale previsto comunque nella forma di un pool volontario di mezzi di risposta, definisce, in collaborazione con gli Stati membri, le tipologie e la quantità dei mezzi necessari determinandone i requisiti di qualità ed un processo di certificazione e registrazione dei mezzi messi a disposizione dagli Stati, questi ultimi responsabili della qualità e della direzione dei mezzi mobilitati che, qualora non

impegnati per operazioni nell’ambito del meccanismo, rimangono a disposizione degli Stati membri ai fini nazionali.

Per l’attuazione delle attività ivi indicate la proposta di Decisione disciplina altresì l’assistenza finanziaria che, curata dalla Commissione europea conformemente al Regolamento finanziario, potrà assumere la forma della sovvenzione, del rimborso spese o di contributi a fondi fiduciari e verrà gestita nell’ambito di Programmi di lavoro annuali per attività preventivabili in cui sono definiti gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le priorità, le azioni da finanziare ed il relativo importo (con uno stanziamento finanziario di euro 513.000.000,00 su un arco temporale di sette anni a partire dal 1° Gennaio 2014).

Sono ammesse a beneficiare dell’assistenza finanziaria azioni generali (quali studi, modelli e sviluppo di scenari, esercitazioni, workshop, formazione del personale, informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica), azioni di prevenzione e preparazione, azioni di risposta, azioni connesse ad attrezzature, risorse di trasporto e logistica con la precisazione che le azioni finanziate a norma della decisione non potranno ricevere assistenza da altri strumenti finanziari e che, in ogni caso, dovranno essere ricercate complementarietà e sinergie con eventuali altri strumenti finanziari dell’Unione e, nel caso di risposta in Paesi terzi, la complementarietà tra le azioni finanziate dalla Decisione e quelle finanziate a norma del Regolamento CEE n. 1257/96 (relativo all’aiuto umanitario).

Si evidenzia che, ai sensi dell’art 5 L. 11/2005 e art. 6 della L.R. 16/2008, la proposta di decisione comunitaria è stata oggetto di esame in sede consultiva dalla III Commissione assembleare Territorio, Ambiente e Mobilità che, a tale riguardo, ha formalizzato un parere trasmesso alla I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali competente in materia comunitaria per l’adozione di un ‘eventuale Risoluzione da trasmettere al Governo ed al Parlamento.

Nel parere si esprime una sostanziale condivisione dell’impostazione della proposta di decisione ma al contempo vengono espressi alcuni rilievi che attengono all’impatto che il provvedimento avrà sulla normativa nazionale ma soprattutto regionale in relazione alle specifiche competenze che, in materia di protezione civile, la normativa nazionale riserva alle regioni.

In particolare, per ciò che riguarda l’attività di prevenzione si evidenzia che il Piano di gestione dei rischi, che la proposta prevede debba essere elaborato da ciascun Stato membro e comunicato ala Commissione entro la fine del 2016, trova corrispondenza nel Programma di previsione e prevenzione rischi che la normativa vigente demanda alle Regioni. Pertanto, nel parere, si segnala l’opportunità che il Governo, in sede di negoziato europeo, valuti l’impatto che l’approvazione della proposta potrà avere a livello di normativa statale e regionale, coinvolgendo e informando pertanto le Regioni.

Con riguardo all’attività di preparazione e risposta, si evidenzia che in Italia, il sistema di costituzione, gestione e mobilitazione dei moduli e dei mezzi di assistenza e soccorso prevede la compresenza di risorse statali, regionali e di altri enti territoriali; pertanto, si osserva che l’eventuale decisione del Governo italiano di mettere a disposizione di altri Stati membri che ne facciano richiesta moduli e mezzi di risposta emergenziale che fanno capo alle Regioni debba essere previamente concordato con le stesse. Nel parere si rileva inoltre l’opportunità di proporre a livello europeo come modello di riferimento metodologico e organizzativo il progetto

“Colonna mobile nazionale delle regioni” (come già peraltro espresso nel citata Risoluzione n.

795 del 24 novembre 2010) che, in relazione all’assistenza alle popolazioni, ha visto la costituzione e l’organizzazione negli ultimi anni di operatori specializzati e la messa a punto di attrezzature, mezzi e materiali assistenziali che rispondono a criteri e requisiti standard, condivi e definiti di comune accordo..

In relazione all’assistenza finanziaria nel parere si sottolinea l’opportunità che la proposta di decisione chiarisca meglio la possibilità di erogazione in via diretta dei finanziamenti non solo a favore degli Stati membri ma anche dei rispettivi enti territoriali qualora, come nel caso delle Regioni italiane, siano titolari di potestà legislativa e funzioni operative in materia di protezione civile.

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