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La riforma della legge n. 11 del 2005

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III) I RIFLESSI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA SULL’ORDINAMENTO REGIONALE: FONTI E PROCEDURE

III.5 La riforma della legge n. 11 del 2005

E’ tuttora all’esame del Parlamento il progetto di legge di riforma della legge Buttiglione (legge 4 febbraio 2005, n.11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari").

L'A.S.2646, che risulta dall’unificazione di disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare, si propone di abrogare la legge Buttiglione e di riorganizzare il materiale normativo ivi contenuto in 58 articoli, suddivisi in 9 Capi, apportandovi le modifiche necessarie ad adeguarlo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il progetto contiene, inoltre, alcune disposizioni non presenti nella legge 11/2005, che sono invece inserite in tutte le leggi comunitarie. Si tratta, in particolare, della disciplina per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 29); dell'individuazione dei principi e dei criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'unione europea (articolo 30); della delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di atti normativi dell'Unione europea (articolo 31).

Innovativi rispetto all'impianto della legge 11/2005 sono anche il Capo VII sul contenzioso (in particolare, l'articolo 39 sui ricorsi alla corte di giustizia dell'Unione europea) e il Capo VIII sugli aiuti di Stato (articoli da 41 a 48).

Le finalità che il disegno di legge in esame si prefigge possono essere ricondotte a tre gruppi.

In primo luogo, le modifiche proposte tengono conto dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona, con tutte le implicazioni a livello ordinamentale che esso ha comportato, quali l'attribuzione all'Unione della personalità giuridica, la migliore definizione degli atti giuridici, l'inclusione del terzo pilastro (giustizia e affari interni) nelle materie propriamente comunitarie, o anche la sostituzione dell'Unione europea alla Comunità europea. Proprio quest'ultimo elemento ha comportato che i termini “la Comunità" o “la Comunità europea"

presenti nei trattati europei pre-Lisbona dovessero essere sostituiti nei Trattati post-Lisbona da

"l'Unione", mentre i termini “delle Comunità europee" o “della CEE" debbano essere sostituiti da “dell'Unione europea" e l'aggettivo “comunitario", comunque declinato, dovesse essere sostituito da “dell'Unione". Ciò determina, conseguentemente, che analoghe sostituzioni debbano essere effettuate anche nella legislazione interna.

In secondo luogo, le modifiche proposte mirano a porre mano alla cornice ordinamentale che regola la partecipazione delle Camere al procedimento legislativo europeo (nella c.d. fase ascendente del diritto dell'Unione europea) e alle novità che il trattato di Lisbona ha comportato per le stesse. Si ricorda, infatti, che l'art.12 del trattato sull'Unione europea (post-Lisbona) prevede che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;

b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'art.70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli artt. 88 e 85 di detto trattato;

d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'art.48 del trattato sull'Unione europea;

e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'art.49 del trattato sull'Unione europea;

f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

In terzo luogo, le modifiche proposte mirano a porre rimedio a talune criticità emerse nel corso degli anni di vigenza della legge 11/2005, soprattutto con riferimento all'eccessiva lunghezza dell'esame parlamentare della legge comunitaria, e integrare al meglio nel sistema alcuni passaggi ordinamentali emersi nella pratica sia della fase di formazione della posizione negoziale italiana nell'ambito delle attività del Consiglio dell'Unione sia della fase di recepimento della normativa europea.

Particolare rilevanza ha la sostituzione della legge comunitaria con due distinti provvedimenti:

la legge di delegazione europea e la legge europea (articoli 27 e 28).

Un ampio spazio è anche dedicato al ruolo delle Regioni, sia dal punto di vista delle Giunte che delle Assemblee. Per quanto riguarda le Assemblee legislative regionali, l'art.6, comma 3, del disegno di legge reca una disposizione sul loro inserimento nel processo di verifica del principio di sussidiarietà, spettante alle Camere in base al protocollo n.2 allegato ai trattati. Non risulta invece modificato il termine di 20 giorni per la formulazione delle osservazioni da parte delle Regioni al Parlamento, confermato dall’art. 22, comma 3. La richiesta di allungare detto termine, ritenuto troppo breve e sostanzialmente non in grado di garantire un’effettiva partecipazione da parte delle Regioni, non ha trovato accoglimento a livello statale.

Facendo seguito alle indicazioni contenute nella Risoluzione della Assemblea legislativa ogg.

n. 1434, la Giunta regionale monitora costantemente il complesso processo di riforma della legge n. 11 del 2005. I disegni di legge presentati in Parlamento sono oggetto studio e di approfondimento da parte dai funzionari delle strutture di settore della Giunta regionale, i quali partecipano ai tavoli tecnici che sono stati attivati presso la conferenza dei Presidenti delle Regioni e presso la Conferenza Stato – Regioni.

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