• Non ci sono risultati.

Le proposte presentate dal Comitato di Esperti per lo studio e la

I. Delimitazione ed importanza dell’oggetto di studio

3. Il quadro giuridico stabilito dopo la legge 7/2007, dello Statuto

3.2. Le proposte presentate dal Comitato di Esperti per lo studio e la

Gran parte del contenuto della legge 7/2007, del 12 aprile, con cui venne approvato lo Statuto Basico dell’Impiegato Pubblico, trova la sua origine in un rapporto redatto da un gruppo di esperti appartenenti a diversi ambiti disciplinari e professionali, a cui era stata affidata la missione di portare a termine le analisi e gli studi preliminari nonché la definizione di un documento che servisse da base per la successiva elaborazione del progetto dello Statuto in questione65. In particolare, in tale rapporto venne raccolta una diagnosi di quale fosse la situazione della Pubblica Amministrazione spagnola, accompagnata da una serie di proposte dirette al legislatore spagnolo affinché la nuova riforma dell’impiego pubblico risolvesse i deficit esistenti.

Sono state molte le proposte avanzate ma, considerati gli obiettivi di questo lavoro, interessa soffermarsi solo su quei suggerimenti relativi alla questione dei dirigenti pubblici. Questo, al solo scopo di valutare a posteriori in che misura il legislatore spagnolo, nel momento in cui disegnò il regime giuridico del personale direttivo nel testo legale, assunse o meno le proposte formulate dalla Commissione. Vediamo, dunque, quali sono tali raccomandazioni.

Per impostare l’analisi nei suoi giusti termini, lo studio del personale direttivo effettuato dal Comitato di Esperti parte da una premessa fondamentale, in virtù della quale “una Amministrazione moderna, che non si limiti solo alla applicazione impersonale e obiettiva delle norme giuridiche, ma che si renda responsabile, inoltre, della creazione e della prestazione di una pluralità di servizi, che risponda alle esigenze della società con efficacia ed efficienza crescenti e che basi, a tale scopo, una gran parte della sua azione su una logica imprenditoriale, deve disporre di dirigenti qualificati”66. Osservando le iniziative legislative adottate dai diversi paesi europei, risulta piuttosto evidente questa premessa di base; tutti quanti, infatti, hanno cominciato già da tempo la regolamentazione di un corpo professionale dei dirigenti pubblici –Dirigenza pubblica (Italia); Haute fonction publique (Francia); Senior Civil Service (Regno Unito), ecc.-

65 Tale Commissione è stata creata dalla Orden APU/3018/2004, 16 settembre. 66

Informe de la Comisión de expertos para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2005, p. 65.

Tuttavia, ciò contrasta con la situazione attuale della funzione pubblica spagnola, caratterizzata, come si è già visto, dall’assenza di una normativa specifica riguardante i dirigenti pubblici. Per questo motivo, le Pubbliche Amministrazioni spagnole per nominare e definire le condizioni di lavoro dei propri dirigenti devono attenersi a quella del personal eventual, al contratto di alta dirigenza o, trattandosi di funzionari, alla situazione di servizi speciali o a quella di servizio attivo, il che provoca una serie di inconvenienti e contraddizioni che limitano lo sviluppo e il consolidamento di un gruppo dirigente professionale, con la stabilità e le caratteristiche richieste dal processo di modernizzazione delle nostre Amministrazioni67.

Di fronte a tale scenario, la soluzione ideale per risolvere questa situazione di vuoto normativo era quella di creare, seguendo l’esempio degli altri paesi vicini, uno statuto dei dirigenti pubblici in cui venissero raccolti gli aspetti fondamentali della categoria in questione come, ad esempio, la determinazione delle funzioni, degli incarichi o dei posti di lavoro, delle competenze e delle responsabilità proprie del personale direttivo; il sistema d’accesso a questo gruppo professionale –aperto o meno a professionisti esterni all’Amministrazione-; la cessazione della prestazione di servizi; il rapporto con gli organi di natura politica; l’istituzione di sistemi di controllo e valutazione del personale direttivo, e via dicendo.

Alla fine, comunque, fu lo stesso Comitato a scartare tale possibilità, considerando che, da una parte, le caratteristiche e le condizioni della funzione direttiva non erano omogenee nel complesso delle Pubbliche Amministrazioni; e, dall’altra, ritenendo che la questione non fosse altrettanto matura nell’ambito dello Stato, di ogni Comunità Autonoma e dell’intera Amministrazione Locale.

Comunque siano andate le cose, sta di fatto che per i suddetti motivi alla fine si puntò su quello che la dottrina ha definito un “modello di transizione”, nel quale lo Statuto Basico si limitava a riconoscere la figura dei dirigenti pubblici come un tipo di personale al servizio della Pubblica Amministrazione, rimettendo le altre questioni già menzionate –accesso, condizioni di lavoro, sistemi di valutazione, ecc.- alle leggi dello Stato e a quelle delle Comunità Autonome derivate dallo sviluppo dello Statuto.

67

Informe de la Comisión de expertos para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público..., op. cit., pp. 66-67.

Malgrado ciò, il Comitato di Esperti ritiene che la regolazione prevista dalla Legge 7/2007 dovrebbe comunque contenere delle norme di base inerenti allo status di dirigente pubblico. Anzitutto, nel citato rapporto viene enunciato che l’eventuale disciplina dello statuto specifico del personale direttivo e delle sue condizioni di lavoro sarebbe esclusa dalla contrattazione collettiva; in secondo luogo, si sottolinea che il personale direttivo sarà designato dopo la verifica delle sue qualità professionali. In tal modo, si cerca di evitare che, giunto il momento della nomina di questo gruppo di impiegati pubblici, prevalga il criterio della fiducia politica; in terzo luogo, strettamente correlato a quanto sopra, viene proposto che i dirigenti pubblici siano valutati nello svolgimento del proprio ruolo, risultando, inoltre, soggetti a un controllo da parte degli organi superiori competenti; infine, per quanto concerne il regime retributivo, viene fatto notare che le retribuzioni percepite vanno stabilite sulla base dei risultati ottenuti durante la loro gestione.

Sono queste, a grandi tratti, le proposte contenute nel rapporto realizzato dal Comitato di Esperti. Da questo punto in poi, corrisponderà al legislatore spagnolo, sia quello statale sia quello autonomico, dare un contenuto concreto ai futuri statuti del personale direttivo professionale. In altri termini, il ruolo che, secondo il Comitato, deve assumere lo Statuto Basico in materia è quello di “aprire le porte o sgombrare la strada ad una propria regolazione a quelle Amministrazioni che vogliono andare avanti nella direzione indicata, senza imporla in modo alcuno a quelle altre che invece la rifiutano, optando per un altro modello, o preferiscono aspettare un certo tempo prima di avviare le riforme”68.

3.3. Il nuovo dirigente pubblico alla luce dell’art. 13 dello Statuto Basico