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PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Nel documento Modello REDDITI 2022 PERIODO D IMPOSTA 2021 (pagine 127-130)

DEL VALORE DEI TERRENI

18. QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

18.10 PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dalla presente dichiarazione, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l’eventuale iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

1) i dati identificativi del socio o associato;

2) il reddito (o la perdita) dichiarato agli effetti dell’imposta personale nei righi da RN1 a RN12; in caso di perdita va precisato se trattasi di perdita utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR. Con riferimento ai redditi fondiari, si precisa quanto segue.

• Qualora non spetti l’esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF prevista dal-l’art. 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016, va comunicato:

– al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa, il reddito dominicale imponibile, il reddito dominicale non imponibile e il reddito agrario imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN4, rispettivamente nelle colonne 1, 1-bis e 1-ter, e di quelli indicati nel

quadro RO, sezione II, campi 15 e 16; 127

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI PERSONE REDDITI 2022

– al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa, il reddito agrario imponibile (tenendo conto dell’importo indicato nel rigo RN4, colonna 1-ter e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 16) e il reddito dominicale imponibile, quest’ultimo determinato tenendo conto dell’importo indicato nel rigo RN4, colonna 1, e di quello in-dicato nel quadro RO, sezione II, campo 15.

• Qualora spetti l’esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016, al socio va comunicato il reddito dominicale non imponibile e il reddito agrario non imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN4, rispettivamente nelle colonne 1-bis e 1-quater.

Relativamente ai redditi dei fabbricati, inoltre:

• al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa va comunicato il reddito dei fabbricati imponibile e il reddito dei fabbricati non imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN6, rispettivamente nelle colonne 1 e 1-bis e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 14;

• al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa va comunicato il reddito dei fabbricati imponibile, determinato tenendo conto dell’importo in-dicato nel rigo RN6, colonna 1, e di quello inin-dicato nel quadro RO, sezione II, campo 13;

Per gli immobili detenuti all’estero va comunicata la quota del reddito di partecipazione riferibile ai red-diti fondiari degli immobili esteri non locati, per i quali è dovuta l’IVIE, indicata nel quadro RO, sezione II, campo 17, che concorre alla formazione del reddito dei soci diversi da persone fisiche nonché dei soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa.

3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;

4) le quote delle riserve di cui al rigo RN10 costituite prima della trasformazione da società soggetta al-l’IRES in società di persone, imputabili ai singoli soci;

5) qualora la società sia “di comodo” e/o detenga partecipazioni in società di comodo, le quote di reddito minimo di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, risultanti dal rigo RN13, nonché l’am-montare delle perdite non compensate risultante dal rigo RN14; va precisato se trattasi di perdita utiliz-zabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell’art. 84 del TUIR;

6) le ritenute d’acconto e le imposte pagate all’estero, indicando separatamente quelle effettivamente pa-gate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è necessario indicare: l’anno di percezione del red-dito estero, l’ammontare del redred-dito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con ri-ferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. Va indicata, altresì, l’imposta del periodo di competenza il cui pagamento avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiara-zione relativa al primo periodo d’imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR). Si precisa che le im-poste figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clau-sola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;

7) distintamente per ciascun soggetto non residente cui la società partecipa:

• i dati indicati nei campi 1, 2 e 3 dei righi RS21 e RS22 del quadro RS;

• la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM11 a RM14;

• le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto nell’anno d’imposta 2021 assoggettato a tassazione separata;

• le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto negli anni di imposta precedenti assoggettato a tassazione separata;

• le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito (per l’importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 4 dei righi RS21 e/o RS22 del quadro RS);

8) i crediti d’imposta spettanti;

9) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del TUIR;

10) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d’imposta ai sensi dell’art.

15, comma 3, del TUIR, dell’art. 83, commi 1 (solo per le erogazioni effettuate nei confronti delle asso-ciazioni di promozione sociale) e 5, del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell’art. 1, comma 4, del d.l. 31 di-cembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30, nonché le spese sostenute per i canoni di affitto di terreni agricoli, per le quali è riconosciuta una detrazione del 19 per cento in favore

dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (decreto-legge n. 91 del 2014, art. 7); 128

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI PERSONE REDDITI 2022

11) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-cazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del TUIR per le quali è riconosciuta al socio una de-trazione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento (art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013);

12) le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detra-zione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento;

13) le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detra-zione dall’imposta lorda;

14) le spese sostenute per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 per le quali è riconosciuta al socio una detrazione dall’imposta lorda;

15) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN11 del quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del quadro RM. Si ricorda che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 del TUIR, effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;

16) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 56 o art. 66 del TUIR);

17) la quota di reddito di lavoro autonomo imputabile all’attività di ricerca e di docenza ed imponibile in capo all’associato nella misura prevista dall’art. 44 del d.l. n. 78 del 2010 nonché la quota di reddito per il quale spettano in capo al socio o associato i benefici previsti dall’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia;

18) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia delle società di persone che, per effetto dell’art. 17, lett. d), del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata;

19) la quota dei crediti d’imposta non usufruiti dalla società dichiarante. Tali crediti devono essere esposti dal socio nella propria dichiarazione nel quadro RU del modello REDDITI 2022;

20) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio eccedente quello utilizzato in dedu-zione dal reddito d’impresa o trasformato in credito IRAP (rigo RN21) e l’ammontare del credito ACE (rigo RS44, colonna 14);

21) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio utilizzato in deduzione dal reddito d’impresa;

22) l’ammontare dei proventi e dei costi derivanti dall’attività di noleggio in forma occasionale di imbarca-zioni e navi da diporto assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell’art. 49-bis del d.gs. n.

171 del 2005; di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del calcolo dell’acconto relativo all’im-posta sul reddito;

23) l’ammontare della detrazione per investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative nonché in PMI innovative per i quali è prevista l’agevolazione di cui all’art. 29 del d.l. n. 179 del 2012, e dell’art. 38, commi 7 e 8, del d.l. n. 34 del 2020 (rigo RN17, col. 25);

24) l’ammontare della detrazione per investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative non più spettante, in caso di decadenza dalla agevolazione;

25) le eccedenze di deduzioni residue, distinte per periodo di formazione, per investimenti in start-up inno-vative, trasferite alla società dichiarante a seguito di operazioni straordinarie (rigo RN19);

26) le eccedenze di detrazioni residue, distinte per periodo di formazione, per investimenti in start-up inno-vative, trasferite alla società dichiarante a seguito di operazioni straordinarie (rigo RN20);

27) gli importi dei redditi rateizzabili, a seguito del trasferimento all’estero ai sensi dell’art. 166 del TUIR;

28) l’ammontare del reddito esente prodotto nelle ZFU evidenziato nell’apposito prospetto del quadro RS, nonché l’ammontare delle eventuali perdite indicate nelle colonne da 5 a 9 del rigo RS134 e riportate nel rigo RN14;

29) l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus), indicato nel rigo RN23;

30) con riferimento al credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, le imposte assolte dalla società partecipata estera sugli utili maturati durante il periodo di possesso della parteci-pazione. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d’imposta è necessario indicare: l’anno di con-seguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, l’ammontare degli utili conseguiti e/o delle plu-svalenze realizzate relativi alle partecipazioni nella controllata estera e le relative imposte assolte dalle stesse con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. Va indicata, altresì, l’imposta del periodo di competenza il cui pagamento avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR);

31) l’ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, delle orga-nizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 83, comma 2, del

d.lgs. n. 117 del 2017, indicato nel rigo RN16, colonna 1; 129

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI PERSONE REDDITI 2022

32) il totale delle spese per gli interventi relativi al c.d. Bonus verde per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36 per cento di cui all’art. 1, commi da 12 a 15, della legge n. 205 del 2017, indicati nel rigo RN17, colonna 9;

33) l’ammontare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idro-geologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (Bonus bonifica ambientale), indicato nel rigo RN24;

34) l’ammontare degli utili distribuiti alle società semplici, formatesi con utili prodotti successivamente al-l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR, ed attribuiti per trasparenza ai soci, (art. 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019);

35) il totale delle spese per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate per le quali spetta la detrazione d’im-posta del 90 per cento di cui all’art. 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, indicati nel rigo RN17, campo 32;

36) la quota di reddito agevolabile realizzato a Campione d’Italia come determinato nell’apposito prospetto del quadro RS (rigo RS411);

37) la quota di reddito agevolabile realizzato nella ZES (RTZ) pari alla somma degli importi indicati nel rigo RS491.

Nel documento Modello REDDITI 2022 PERIODO D IMPOSTA 2021 (pagine 127-130)

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