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SEZIONE I - CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DI C.A.F

Nel documento Modello REDDITI 2022 PERIODO D IMPOSTA 2021 (pagine 100-105)

DEL VALORE DEI TERRENI

15. QUADRO RQ - ALTRE IMPOSTE

15.1 SEZIONE I - CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DI C.A.F

(ART. 8 DELLA L. N. 342/2000)

La sezione va compilata dai soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di con-ferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell’art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale, optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Nel rigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 342 del 2000, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel rigo RQ2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d’aziende a fa-vore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nel rigo RQ3 va indicato il totale delle plusvalenze.

Nel rigo RQ4 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota del 19 per cento sull’ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare nel rigo RQ5.

Nel rigo RQ8 va riportata la differenza tra il rigo RQ4 ed il rigo RQ5.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728.

15.2 SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER CONFERIMENTI IN SOCIETÀ SIIQ E SIINQ DI CUI AI COMMI DA 119 A 141-BIS DELL’ART. 1 DELLA L. N. 296/2006

La sezione va compilata dalle società o associazioni conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in alternativa alle ordinarie re-gole di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento delle imposte sui redditi e del-l’imposta regionale sulle attività produttive, in caso di plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di im-mobili e di diritti reali su imim-mobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’im-posta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (“SIIQ”). Tra i soggetti conferitari vanno in-cluse anche le società per azioni non quotate (SIINQ), residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse

attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1, della legge finanziaria 2007 100

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e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 set-tembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di lo-cazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l’opzione con-giunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.

Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007:

– agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’art. 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

– ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Sta-to svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui tiSta-toli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d’imposta del con-ferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime so-cietà abbiano optato per il regime speciale.

Le disposizioni fiscali del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, per effetto dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

L’imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione ad immobili non destinati alla locazione.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

L’imposta sostitutiva è applicata dalla società conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell’accesso al regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007). Qualora l’accesso al regime speciale non si realizzi, l’imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla presentazione dell’opzione e l’imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d’im-posta utilizzabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine nei righi da RQ11 a RQ12 va indicato:

• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;

• in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel rigo RQ13, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei righi da RQ11 a RQ12; l’imposta da versare va indicata in colonna 2.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 1121, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.

In tal caso, nel rigo RQ14 va indicato l’importo della prima rata.

L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Nel caso in cui i righi non siano sufficienti ai fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod.

N.” posta in alto a destra.

15.3 SEZIONE IV - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (ART. 1, COMMA 48 DELLA L. N. 244 DEL 2007)

L’art. 1, comma 33, lett.q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato l’art.

109, comma 4, lett. b), del TUIR, prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto (quadro EC) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamen-ti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui al-l’articolo 102, comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. In via transitoria è fatta

salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del 101

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TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul regime fiscale delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L’applica-zione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omo-genee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righi RQ15, RQ16 e RQ17. Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dalla società in più periodi d’im-posta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progres-sive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei pre-cedenti periodi d’imposta.

L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascuna classe omogenea oggetto di rial-lineamento, l’intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti al termine del periodo d’imposta og-getto della presente dichiarazione dei redditi.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto, l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta la disapplica-zione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, se-condo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell’IRAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospen-sione d’imposta.

Il prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze originate dalle deduzioni ex-tracontabili pregresse.

Nei righi da RQ15 a RQ17 vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili oggetto di riallinea-mento (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa) ed in particolare i singoli importi relativi:

• nel rigo RQ15, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, a impianti e macchinari, colonna 3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca e sviluppo e, colonna 6, al-l’avviamento. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi;

• nel rigo RQ16, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligazionari e similari, co-lonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, coco-lonna 6, alle partecipazioni del circolante;

• nel rigo RQ17, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese lavori ciclici, colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo operazioni e concorsi a premio, colonna 5, al fondo per imposte deducibili e, colonna 6, ai fondi di quiescenza.

Nella colonna 7 dei righi da RQ15 a RQ17 va indicato l’importo corrispondente alla somma delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli righi.

Nel rigo RQ18, colonna 1, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fiscali assoggettati ad impo-sta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei righi da RQ15 a RQ17. L’impoimpo-sta sostitutiva do-vuta, da indicare in colonna 3, va determinata applicando all’importo di colonna 1 le aliquote del 12, 14 e 16 per cento, secondo gli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente in periodi d’im-posta precedenti in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle ali-quote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assogget-tate a imposta sostitutiva, da indicare in colonna 2 del presente rigo.

Si fa presente, inoltre, che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali in-dicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ce-duti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali utilizzando il codice tributo 1123: la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui

red-diti relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata esercitata l’opzione; la seconda, pari al 40 102

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per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. Sulla seconda e sulla terza rata sono do-vuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.

A tal fine, nel rigo RQ19 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’importo in-dicato al rigo RQ18, colonna 3.

Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali esercitate in periodi d’imposta diversi.

Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008, si considera effettuata l’opzione per la disciplina.

A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle ri-serve in sospensione d’imposta.

15.4 SEZIONE VI-A - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI (ART. 1, C. 47, DELLA L. N. 244/2007 E ART. 176 DEL TUIR)

La sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, è previsto che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possi-bile optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi del-l’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Tale opzione deve essere effet-tuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risul-tante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della me-desima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario. L’opzione per l’affran-camento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è posta in essere l’operazione ovvero in quella del periodo d’imposta successivo.

Compilando la sezione in commento, quindi, è possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori di bilan-cio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta oggetto della presente dichia-razione o, al più tardi, entro il periodo d’imposta precedente, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del predetto decreto, per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente, incorporato, fuso o scisso per effetto delle deduzioni extracontabili e trasferita al soggetto bene-ficiario dell’operazione deve essere prioritariamente applicato il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione re-cate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze.

La determinazione dell’imposta

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omoge-nee di immobilizzazioni.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

L’opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla me-desima operazione, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre conside-rare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel

medesimo periodo d’imposta (circ. n. 57 del 2008). 103

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A tal fine, nella presente sezione va data evidenza complessivamente dei valori affrancati di ciascuna ope-razione e dell’imposta complessiva, indicando nel rigo RQ21 e nel rigo RQ22, a seconda del periodo d’im-posta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria:

• in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;

• in colonna 2, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;

• in colonna 3, l’importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base imponibile dell’imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del decreto citato, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento del-la prima rata dovuta.

Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del presente regime in en-trambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, nel secondo periodo – ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile – assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta so-stitutiva nel primo periodo. A tal fine, in colonna 4 va indicato l’imponibile del precedente periodo d’imposta cui si riferisce l’operazione.

In colonna 5, l’importo dell’imposta sostitutiva determinata applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento, all’importo di colonna 3. Nel caso in cui sia compilata anche la colonna 4, ai fini della determinazione del-l’aliquota applicabile, occorre tenere conto anche dell’importo indicato in colonna 4.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo 1126. La prima, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamen-to a saldo dell’imposta sul reddiversamen-to relativa al periodo d’imposta dell’operazione ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito relativa, rispettivamente, al primo e al se-condo ovvero al sese-condo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione.

L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

A tal fine, nel rigo RQ23 va indicato l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla somma degli importi di colonna 5 dei righi RQ21 e RQ22 e nel rigo RQ24 l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’imposta dovuta.

15.5 SEZIONE VI-B - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI (ART. 15, COMMA 10, D.L. N. 185/2008)

In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, per le quali si compila la precedente Sezione VI-A, il soggetto beneficiario dell’operazione straordinaria che eser-citi l’opzione prevista dall’art. 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è tenuto a compilare la sezione VI-B.

L’opzione consiste nell’assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter dell’art. 176, con l’aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai

L’opzione consiste nell’assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter dell’art. 176, con l’aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai

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