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SEZIONE I - REDDITO DEI FABBRICATI

8. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

8.2 SEZIONE I - REDDITO DEI FABBRICATI

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso del 2021 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di pos-sesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell’anno, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situa-zione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di colonna 8 per

indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. 62

Istr uzioni per la compilazione

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Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5 per cento. La rivaluta-zione della rendita sarà effettuata nella fase di determinarivaluta-zione della base imponibile.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento (in tale caso deve essere barrata la colonna 5).

Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l’aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;

3 unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’;

4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);

8 unità immobiliare situata in un comune ad alta densità abitativa, concessa in locazione a canone “con-cordato” in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli in-quilini più rappresentative a livello nazionale (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della legge n. 431/98).

L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile;

9 questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di:

– unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utiliz-zate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;

– pertinenza di immobile tenuto a disposizione;

– bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc.) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;

14 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimo-ranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o di-chiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settem-bre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Va compilata la sezione II del presente quadro;

15 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimo-ranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o di-chiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settem-bre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito.

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per tutto l’anno). Se vengono uti-lizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l’intero).

La colonna 5 va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al de-creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La colonna 6 va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando il 95 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Mu-rano e di BuMu-rano indicare il 75 per cento del canone, mentre va indicato il 65 per cento del canone se l’im-mobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

L’ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l’eventuale rivalutazione au-tomatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).

L’ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli im-mobili ad uso abitativo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso, salvo

quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 per il caso particolare “5” e “8”. 63

Istr uzioni per la compilazione

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Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale, per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due), va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5” o “8”. Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella colonna 7 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi ed escluse per legge da impo-sizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’ina-gibilità del fabbricato). In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita. In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

4 unità immobiliare ad uso abitativo per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di lo-cazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di paga-mento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettiva-mente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

5 unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in locazione soltanto da uno o più comproprietari, cia-scuno per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante;

6 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo;

7 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non sono stati per-cepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il ca-none di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

8 se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e l’immobile è pos-seduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

La colonna 8 (Continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 9 “Imponibile” va in-dicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato:

a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposi-zione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (casella esendisposi-zione IMU barrata).

Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispon-dente colonna 9 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;

b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a di-sposizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU bar-rata), se risulta barrata la colonna 5 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere aumentato di un terzo;

c) il maggiore tra l’importo di colonna 1, rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3, nel campo “Utilizzo” di col. 2);

d) l’importo di colonna 6, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice

4 nel campo “Utilizzo” di col. 2). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 o 7 (canoni 64

Istr uzioni per la compilazione

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di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutata del 5 per cento;

e) il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale), rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8, nel campo “Utilizzo” colonna 2), ovvero se l’immobile, sito nella regione Abruzzo, è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2

“Utilizzo”);

f) l’importo di colonna 1 (rendita catastale) rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l’immo-bile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2

“Utilizzo) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata);

2) se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l’intero an-no, va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest’ultima rivalutata del 5 per cento, even-tualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;

b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l’importo di colonna 6 deve essere rapportato soltanto alla percentuale di possesso.

Si precisa che se nella casella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “5” o “8” (per-centuale di locazione diversa dalla per(per-centuale di possesso), il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 6 rap-presenta già la quota di spettanza del dichiarante.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 10 “Non imponibile”

va indicata la quota di reddito determinata con le modalità di seguito indicate:

1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato:

a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposi-zione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esendisposi-zione IMU non bar-rata). Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella cor-rispondente colonna 10 del rigo non deve essere indicato alcun importo;

b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a di-sposizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata), se risulta barrata la colonna 5 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere aumentato di un terzo;

f) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abi-tazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 “Utilizzo”) ed è sog-getto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata).

Se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è stato indicato uno dei codici 3, 4, 8 e 14, la colonna 10 non va compilata;

2) se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l’intero an-no, la rendita rivalutata del 5 per cento, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, vanno seguite le istruzioni di seguito riportate.

ATTENZIONE Quando i dati di un fabbricato sono esposti su più righi, gli importi dei redditi imponibile e non imponibile vanno riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato.

Fabbricato non locato

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 per i quali non risulta barrata la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i criteri indicati nella co-lonna 10 (non imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calco-late sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta barrata la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i criteri indicati nella colonna 9 (imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle

quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato. 65

Istr uzioni per la compilazione

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Fabbricato locato

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14:

– per ciascun rigo calcolare la quota di rendita moltiplicando l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365. Sommare gli importi delle quote di rendita;

– calcolare per ogni rigo la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 6) per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; si precisa che se nella casella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “5” o “8”, il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso. Sommare gli importi delle quote di canone;

– confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:

• se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tas-sazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;

• se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di canone relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;

• se in tutti i righi è presente il codice utilizzo 4, il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione.

Il reddito del fabbricato, come sopra determinato, va indicato nella colonna 9 (imponibile) del primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.

La colonna 11 va barrata nel caso in cui l’immobile è esente da IMU.

Nella colonna 12 va indicato il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è ri-levabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”, disponibile all’indiriz-zo internet www.agenziaentrate.gov.it. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo.

Nel rigo RB13 va indicato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nelle colonne 9 e 10 dei righi da RB1 a RB12, da riportare nel rigo RN6, rispettivamente colonna 1 e colonna 1-bis, del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB13 del Mod. n. 1.

8.3 -SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l’immobile è situato nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ed è con-cesso in locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (co-dice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB12).

A tal fine, i righi da RB14 a RB16 devono essere compilati nel modo seguente:

• in colonna 1 va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell’unità im-mobiliare locata. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I;

• in colonna 2, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale sono stati riportati i dati dell’unità immobiliare locata;

Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’Ufficio non è indicato il “codice identificativo del contratto”. Se il contratto di locazione è stato registrato per via telematica tramite “Locazioni web” o “Contratti on line” oppure tramite il nuovo modello on line RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7.

In particolare:

• in colonna 3 va indicata la data di registrazione del contratto;

• in colonna 4 va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (1T, 3, 3A, 3B e 3T);

• in colonna 5 va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;

• in colonna 6 va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nell’apposita tabella

pre-sente nella sezione relativa ai contratti di locazione; 66

Istr uzioni per la compilazione

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• in colonna 7 va indicato il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa co-lonna non va compilata;

• in colonna 8 va barrata la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta gior-ni complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l’ob-bligo di registrazione solo in caso d’uso. Se è barrata la casella non vanno compilate le colonne da 3 a 7 relative agli estremi di registrazione del contratto;

• in colonna 9 va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione ICI oppure della dichiarazione IMU

• in colonna 9 va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione ICI oppure della dichiarazione IMU

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