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QUADRO RP - SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE D’IMPOSTA

Nel documento Modello REDDITI 2022 PERIODO D IMPOSTA 2021 (pagine 115-119)

DEL VALORE DEI TERRENI

17. QUADRO RP - SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE D’IMPOSTA

L’art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Nel presente quadro vanno indicate le spese documentate sostenute nel 2021 ed effettivamente rimaste a ca-rico della società o associazione per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 16-bis su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo. Per tali spese il singolo socio ha diritto a una detrazione d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (art. 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).

Inoltre, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per le spese so-stenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, su edi-fici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del

Con-siglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Uf- 115

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI PERSONE REDDITI 2022

ficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad attività produttive, il singolo socio ha diritto a una detrazione d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare com-plessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ri-partita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato art. 16 derivi una ridu-zione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detraridu-zione dall’im-posta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento (art. 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispet-tivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un am-montare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (art. 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Le detrazioni di cui all’art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art. 1, comma 3, della legge n. 232 del 2016).

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzio-ne di interi edifici, allo scopo di ridurricostruzio-ne il rischio sismico, anche con variazioricostruzio-ne volumetrica rispetto all’edi-ficio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costru-zione o ristrutturacostru-zione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). L’art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha esteso la detrazione di cui al citato comma 1-septies agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Per le spese sostenute, relative a tali interventi, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per i contribuenti di cui al comma 9 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (ad esempio, società semplici agricole – cfr. circo-lare 30/E del 22 dicembre 2020), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento; tale incre-mento non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020). La detrazione di cui al citato comma 4 è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale con-tinuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Ai sensi del comma 4 ter del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus di cui ai commi 4 e 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’an-no 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sol’an-no alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per maggiori informazioni su condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del rico-noscimento della detrazione, si vedano le istruzioni per la compilazione del quadro RP, Sezione III, del

mo-dello REDDITI Persone Fisiche. 116

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI PERSONE REDDITI 2022

Il comma 2 dell’art. 16 del sopra citato decreto riconosce a coloro che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 del medesimo art. 16, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a de-correre dal 1º gennaio 2017, una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute nel 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non in-feriore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese so-stenute nell’anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dal-l’imposta, tali spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ri-strutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 del citato art. 16.

Per la fruizione della detrazione in commento, è richiesto che il contribuente, prima del sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, abbia già avviato i lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR (cir-colare n. 29/E del 2013).

Il predetto importo massimo di euro 16.000 è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazio-ne, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio di cui all’art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, è riconosciuto più volte; in tal caso, l’importo massimo complessivo non superiore a 16.000 euro è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

I commi da 12 a 15 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, riconoscono per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 una detrazione (c.d. “Bonus verde”) ai fini IRPEF per un importo pari al 36 per cento delle spese do-cumentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi (comprese le spese di progettazione e manutenzione) relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recin-zioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del c.c..

L’art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concor-renza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 re-lative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile.

La detrazione è riconosciuta, altresì, nella misura del 110 per cento, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall’art. 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119, comma 8, del decreto). La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, del decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 è stata dettata la disciplina applica-tiva di tali disposizioni.

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plu-rifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

I commi da 219 a 224 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, riconoscono una detrazione(c.d. “Bonus

fac-ciate”) dall’imposta lorda per un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 117

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI PERSONE REDDITI 2022

2021, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo ido-neo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna de-gli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Tale detrazione spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, su bal-coni o su ornamenti e fregi.

In particolare, la detrazione spetta per:

• interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

• interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

• interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Per gli interventi diversi da quelli sopra menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste per inter-venti di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio (artt. 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013).

Si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini del “bonus facciate” gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al de-creto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

ATTENZIONE Per ogni unità immobiliare oggetto delle predette spese deve essere compilato un singolo ri-go. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei righi da RP1 a RP14, va indicato:

• in colonna 1, il codice fiscale del condominio o della cooperativa in caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali. In caso di spese attribuite al dichiarante per trasparenza, va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali spese;

• in colonna 2, l’importo delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqua-lificazione energetica degli edifici, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento;

• in colonna 3, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta effi-cienza energetica, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento;

• in colonna 4, con riferimento alle spese per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, uno dei seguenti codici:

– 1, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento;

– 2, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 70 per cento;

– 3, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 75 per cento;

– 4, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta dell’80 per cento;

– 5, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta dell’85 per cento;

– 6, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento;

– 7, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento e l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti;

• in colonna 5, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;

• in colonna 6, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi al Bonus verde, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36 per cento;

• in colonna 7, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento;

• in colonna 8, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento;

• in colonna 9, l’importo delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della fac-ciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 90 per cento.

La somma degli importi di colonna 2 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 2, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 3 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 3, del

quadro RN. 118

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI PERSONE REDDITI 2022

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 1 (colonna 4), va ri-portata nel rigo RN17, campo 4, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 2 (colonna 4), va ri-portata nel rigo RN17, campo 5, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 3 (colonna 4), va ri-portata nel rigo RN17, campo 6, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 4 (colonna 4), va ri-portata nel rigo RN17, campo 7, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 5 (colonna 4), va ri-portata nel rigo RN17, campo 8, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 6 (colonna 4), va ri-portata nel rigo RN17, campo 29, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 7 (colonna 4), va ri-portata nel rigo RN17, campo 30, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 6 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 9, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 7 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 28, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 8 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 31, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 9 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 32, del quadro RN.

18. QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE

Nel documento Modello REDDITI 2022 PERIODO D IMPOSTA 2021 (pagine 115-119)

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