DEL VALORE DEI TERRENI
18. QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI
18.4 REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE
Nel rigo RN15, in colonna 1, va indicato il totale dei redditi del soggetto non residente partecipato (art. 167 del TUIR) da imputare ai soci, mentre nelle colonne 2 e 3 vanno indicate, rispettivamente, le imposte sul red-dito dell’anno e quelle sul redred-dito degli anni precedenti pagate dall’anzidetto soggetto.
Nella colonna 4 vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dal soggetto non residente.
18.5 ONERI
Nel rigo RN16, va indicato:
– nella colonna 1, l’ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ON-LUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Tali liberalità sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito com-plessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito comcom-plessivo dichiarato,
diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal 120
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reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla dedu-zione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzadedu-zione delle liberalità (artt. 83, comma 2, e 104, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017). La presente agevolazione non è cumulabile con la detrazione di cui al comma 1 del citato art. 83 né con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazione o di de-duzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017);
– nella colonna 2, riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, l’importo degli oneri e delle spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci.
Si rammenta che tra gli oneri di cui all’art. 10, comma 3, del TUIR, sostenuti dalla società (colonna 2), vanno indicati:
– le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
– i contributi destinati alle organizzazioni non governative;
– le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della lo-cazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.
Nel rigo RN17, vanno indicati gli oneri e le spese, sostenuti dalla società o associazione, per i quali la norma tributaria prevede una detrazione d’imposta. Tale rigo va compilato come di seguito indicato.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di nu-merare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
In colonna 1, riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli oneri di cui all’art. 15, comma 3, del TUIR (per gli oneri di cui alle lett. h) e i) vanno escluse le erogazioni che danno di-ritto al credito d’imposta di cui all’art. 1 del D.L. n. 83/2014), sostenuti dal dichiarante, nonché la quota de-gli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa. Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, le lett. i-bis) e i-quater), del comma 1, dell’art. 15 del TUIR, sono state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Nella presente colonna vanno indicati, altresì, gli oneri di cui all’art. 83, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 117 del 2017.
In colonna 2, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-cazione energetica per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da RP1 a RP14.
In colonna 3, va indicato il totale delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RP1 a RP14.
In colonna 4, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-trazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 1.
In colonna 5, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-trazione d’imposta del 70 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 2.
In colonna 6, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-trazione d’imposta del 75 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 3.
In colonna 7, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-trazione d’imposta dell’80 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 4.
In colonna 8, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la de-trazione d’imposta dell’85 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 5.
In colonna 9, va indicato il totale delle spese per gli interventi relativi al Bonus verde per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella co-lonna 6 dei righi da RP1 a RP14.
Nelle colonne da 10 a 19, vanno indicate le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, sostenute nel 2021, per le quali l’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007) e l’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevedono una detrazione dall’imposta lorda. La detrazione delle spese documentate relative agli anzidetti interventi, nelle misure sotto riportate, spetta entro il limite massimo di de-trazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato (vedi il citato art. 14 del decreto-legge 4
giu-gno 2013, n. 63). 121
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Per gli interventi di cui alle colonne da 10 a 15 la misura della detrazione è pari al 65 per cento delle spese documentate. Per gli interventi di cui alle colonne da 16 a 19, invece, la misura della detrazione è pari al 50 per cento delle spese documentate.
L’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche (nel prosieguo, i commi richiamati si riferiscono all’art. 119 ove non di-versamente specificato) ha previsto che, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente di cui al comma 9 (ad esempio, società semplici agricole – cfr. circolare 30/E del 22 dicembre 2020), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 110 per cento nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’in-volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edi-ficio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e di-spongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esi-stenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sani-taria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento de-legato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma , ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori so-lari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, defi-niti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il nu-mero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobi-liari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiimmobi-liari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smal-timento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenera-zione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle pro-cedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aven-ti prestazioni emissive con i valori previsaven-ti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è cal-colata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art.
14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui 122
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al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica ai predetti interventi, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 fermi re-stando i requisiti di cui al comma 3.
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal si-sma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fab-bricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 di-cembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al d.P.R. n. 412 del 1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R.
n. 380 del 2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo inte-grati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la predetta detrazione di cui al comma 5, alle stesse con-dizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (commi 5 e 6).
La detrazione, inoltre, è subordinata alla condizione di cui al comma 7.
In particolare, indicare:
– in colonna 10, l’importo delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edi-fici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizza-zione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano in tale tipo di inter-vento la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pa-vimenti). Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008;
– in colonna 11, l’importo delle spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In colonna 11A, riportare il codice 1 per indicare che si tratta di spesa con detrazione in mi-sura ordinaria, il codice 2 nel caso di spesa con detrazione al 110% o il codice 3 nel caso di spesa per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (le medesime precisazioni valgono per le colonne contraddistinte dalla lettera A da 12 a 19);
– in colonna 12, l’importo delle spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produ-zione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
– in colonna 13, l’importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del
siste-ma di distribuzione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato 123
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(UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di appa-recchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese soste-nute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con im-pianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con imim-pianti geotermici a bassa entalpia;
– in colonna 14, l’importo delle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
– in colonna 15, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (comma 2, lett. b-bis), del citato art. 14 introdotta dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), della legge n. 205 del 2017);
– in colonna 16, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 205 del 2017);
– in colonna 17, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizza-zione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis) del citato art. 14 come sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), della legge n. 205 del 2017);
– in colonna 18, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Mi-nistro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 205 del 2017);
– in colonna 19, l’importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 205 del 2017).
In colonna 20, va indicato l’importo delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla ri-qualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, per le quali spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’art. 14 del de-creto-legge n. 63 del 2013 e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 del predetto dede-creto-legge, una detrazione nella misura dell’80 per cento (comma 2-quater.1 del citato art. 14).
In colonna 21, l’importo delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualifica-zione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, per le quali spet-ta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’art. 14 del decreto-legge
In colonna 21, l’importo delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualifica-zione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, per le quali spet-ta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’art. 14 del decreto-legge