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5.4 La gestione delle zone costiere nel contesto internazionale

5.4.4 Il contesto mediterraneo La Convenzione di Barcellona

5.4.4.1 Il Protocollo GIZC

Tra i Protocolli di applicazione della Convenzione è stato prodotto il “Protocollo sulla Gestione Integrata della Zone Costiere nel Mediterraneo” (Protocollo GIZC)95

. Il Protocollo è stato adottato ufficialmente il 21 Gennaio 2008 durante la Conferenza dei Plenipotenziari sul Protocollo per la Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo (Madrid, Spagna) ed è entrato in vigore il 24 Marzo 2011 (in quanto ratificato da almeno 6 delle Parti contraenti96).

La gestione integrata delle zone costiere è indicata nel MAP Fase II come strumento per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo, in particolare quale strumento per l’integrazione delle

politiche ambientali e delle politiche di sviluppo per garantire la conservazione del valore ecologico delle risorse costiere, lo sviluppo di attività e la qualità di vita delle popolazioni costiere.

Ai fini della gestione integrata delle zone costiere è considerata essenziale la comprensione delle relazioni intercorrenti tra le risorse costiere, il loro uso e gli impatti reciproci. Ciò per perseguire obiettivi più specifici, quali: “la salvaguardia della biodiversità negli ecosistemi costieri; la pianificazione del litorale per risolvere i conflitti tra urbanizzazione, industrializzazione, turismo,

95 Disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:034:0019:0028:IT:PDF 96

86 trasporti, agricoltura e acquacoltura, e per preservare gli ecosistemi per le generazioni future; il controllo delle pressioni demografiche sull’uso delle risorse costiere; la realizzazione degli obiettivi ambientali ed economici a costi accettabili per la società; la prevenzione ed eliminazione, per quanto possibile, degli inquinamenti di origine urbana, industriale, turistica, agricola e idrica, dei rifiuti solidi e liquidi e dei rischi naturali e tecnologici; la partecipazione pubblica, facendo presa sul sentimento civico per far fronte alle nuove sfide; lo sviluppo delle capacità istituzionali e delle risorse umane per affrontare questi molteplici obiettivi interdipendenti e spesso concorrenti”. La gestione integrata delle zone costiere per diventare un approccio consolidato, deve essere

supportata, a livello nazionale e locale, con l'elaborazione di legislazioni pertinenti, e sostenuta

istituzionalmente, con strumenti appropriati (es. sistemi di telerilevamento, d’informazione geografica, di analisi degli impatti sull’ambiente) e con budget adeguati.

Il Protocollo GIZC nasce dalla necessità di adozione di uno strumento legalmente vincolante che faccia compiere un passo in avanti nell’applicazione della GIZC nell’ambito regionale Mediterraneo.

Gli Stati costieri, nonostante gli sforzi fatti, rimangono impotenti nell’affrontare l’evoluzione attuale delle zone costiere mediterranee che continua a mostrare problemi97.

Uno strumento legale regionale per le zone costiere rappresenta un’innovazione nella legislazione internazionale, avendo un evidente peso politico per il Mediterraneo e potrebbe costituire un modello per gli altri mari regionali.

Nel Protocollo si chiede alle Parti Contraenti di istituire un quadro comune per la GIZC nel

Mediterraneo (art. 1) i cui obiettivi sono quelli di promuove lo sviluppo sostenibile delle zone

costiere preservandole a beneficio delle attuali e delle future generazioni, di assicurare l’uso sostenibile delle risorse naturali e la conservazione degli ecosistemi, del paesaggio e della geomorfologia costiera, di prevenire i rischi associati ai cambiamenti climatici e di conseguire la coerenza tra iniziative private e pubbliche e tra tutte le decisioni delle autorità pubbliche ai livelli nazionale, regionale e locale che abbiano effetti sull’uso della zona costiera (art. 5). L’ambito

geografico di applicazione del protocollo va dal limite verso mare del mare territoriale al limite

verso l’entroterra delle unità amministrative costiere competenti (art. 3).

I principi generali della GIZC (art. 6) ai quali le Parti Contraenti dovranno ispirarsi nell’implementazione del Protocollo sono:

 ricchezza biologica, dinamica naturale e funzionamento dell’area intertidale, complementarietà

e interdipendenza tra parte marina e parte terrestre che formano un’entità unica;

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 gli elementi dei sistemi idrologico, geomorfologico, climatico, ecologico, socio-economico e culturale devono essere considerati in modo integrato per non eccedere la capacità portante o capacità di carico della zona costiera;

approccio ecosistemico alla pianificazione e gestione costiera;

governance adeguata che consenta alla popolazione locale e agli stakeholders la

partecipazione al processo di presa delle decisioni;

coordinamento istituzionale trans-settoriale dei vari servizi amministrativi e delle autorità

locali e regionali competenti nelle zone costiere;

formulazione di strategie, di piani e programmi d’uso del territorio che coprano lo sviluppo urbano, le attività socio-economiche e le altre rilevanti politiche settoriali;

 natura multiuso delle zone costiere dando priorità ai servizi pubblici e alle attività dipendenti, per uso e ubicazione, dal mare;

 distribuzione bilanciata degli usi sull’intera zona costiera, evitando la concentrazione non

necessaria e un'eccessiva espansione urbana;

valutazione preliminare dei rischi associati alle infrastrutture e alle attività umane in modo da

prevenire o ridurne gli impatti negativi sulle zone costiere;

 prevenire danni all’ambiente costiero e dove occorre effettuare operazioni di ripristino.

Le Parti Contraenti dovranno operare attraverso il coordinamento istituzionale per superare

l’approccio settoriale. Questo coordinamento dovrà avvenire sia tra le varie autorità competenti ai

diversi livelli nazionale, regionale e locale, sia tra le autorità nazionali e gli enti regionali e locali per quel che riguarda le strategie, i piani e i programmi costieri e il rilascio delle autorizzazioni per le attività (art. 7).

La Parte II del Protocollo affronta più nello specifico i principi e gli elementi della GIZC fornendo anche direttive precise sulle azioni da intraprendere in applicazione dei principi e degli obiettivi espressi agli articoli 5 e 6 del Protocollo. Ad esempio per l’uso sostenibile e la gestione delle zone costiere le Parti devono stabilire una striscia di terra (non inferiore ai 100 metri), a partire dal più alto livello marino della stagione invernale, entro la quale perseguire gli scopi di conservazione degli habitat naturali, delle risorse naturali, dei paesaggi e degli ecosistemi; dovranno inoltre stabilire nelle legislazioni nazionali i criteri per l’uso sostenibile delle zone costiere tra cui l’identificazione e la delimitazioni di aree aperte (fuori dalle aree protette) ad attività e sviluppo urbano ridotto (se non proibito), la limitazione dell’estensione lineare dello sviluppo urbano e della realizzazione di nuove infrastrutture lungo la costa, la libertà d’accesso a, e lungo, il mare e la costa, la limitazione o, dove necessario, la proibizione del transito o della sosta dei veicoli, così come del

88 movimento e dell’ancoraggio delle imbarcazioni, in aree naturali fragili tra cui le spiagge e le dune (art. 8).

Relativamente alle attività economiche che insistono sulla costa l’art. 9 del Protocollo chiede che gli usi delle risorse naturali siano ridotti al minimo, che siano garantite la gestione integrata delle acque e la gestione sostenibile dei rifiuti, che le economie del mare e della costa siano adeguate alla natura fragile delle zone costiere e che il mare sia protetto dall’inquinamento, che siano definiti indicatori di sviluppo delle attività economiche che assicurino l’uso sostenibile delle zone costiere e che sia promosso un codice di buona pratica (best practices) tra le autorità pubbliche, gli attori economici e le ONG. Nelle attività agricole e industriali si devono garantire alti livelli di protezione dell’ambiente al fine di preservare gli ecosistemi costieri e i paesaggi e di prevenire l’inquinamento del mare, delle acque, dell’aria e del suolo; nell’industria della pesca sono necessari progetti di sviluppo che prevedano aree di pesca protette e l’uso di pratiche di pesca sostenibili; nell’acquacoltura si devono prevedere progetti di sviluppo che proteggano le aree di allevamento (di pesci e molluschi); nelle attività ricreative e sportive si deve favorire la promozione di un turismo costiero sostenibile volto a preservare gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale e il paesaggio, la promozione del turismo culturale, rurale e dell’ecoturismo e la regolamentazione o, dove necessario, il divieto delle pesca sportiva e del prelievo di molluschi; nel caso di uso di

specifiche risorse naturali vi deve essere l’assoggettamento ad autorizzazione preventiva, ad

esempio per le attività di scavo e di estrazione di minerali, per gli impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare e di sfruttamento della roccia, per l'estrazione della sabbia dal fondo marino e del sedimento fluviale, si deve prevedere il monitoraggio delle aree di contatto tra acqua salata e acqua dolce con potenziali impatti dall’estrazione dell’acqua del sottosuolo o di immissioni nell’ambiente naturale; per le infrastrutture, le attrezzature, le opere e strutture marittime e portuali è richiesta un’autorizzazione con l'obiettivo di ridurre o eliminare gli impatti negativi; per le

attività mercantili è richiesto il rispetto delle convenzioni internazionali in materia assicurando

comunque la conservazione dell’ecosistema costiero.

Il Protocollo chiede in particolare misure di conservazione e protezione per ecosistemi costieri

specifici (estuari e le zone umide, habitat e le specie marine ad elevato valore di conservazione,

foreste e i boschi costieri e dune; art. 10), per i paesaggi costieri (attraverso la legislazione, la gestione e la pianificazione; art. 11), per le isole (art. 12) e per il patrimonio culturale delle zone costiere (art. 13).

Il Protocollo chiede il coinvolgimento dei diversi stakeholders nella fase di formulazione e di implementazione dei piani, dei programmi e delle strategie costiere e marine (“Partecipazione”, art.

89 14) e che la consapevolezza sui temi della GIZC sia promossa attraverso programmi di educazione e formazione pubblica (art. 15).

La Parte III del protocollo indica gli strumenti per la GIZC:

reti di monitoraggio e osservazione, inventari nazionali delle zone costiere, rete mediterranea

per lo scambio delle esperienze scientifiche;

 la promozione dello sviluppo sostenibile e della GIZC a livello Mediterraneo attraverso la creazione di un quadro regionale comune;

il rafforzamento o la formulazione di una strategia nazionale sulla GIZC da implementare attraverso piani e programmi costieri (autonomi o integrati in altri) in linea con il quadro regionale comune e conforme ai principi e agli obiettivi del Protocollo; idonei indicatori per

la valutazione della loro efficacia e dello stato di attuazione del protocollo;

l’utilizzo della VIA per i progetti con impatti potenzialmente significativi sulle zone costiere,

della VAS per i piani e programmi che interessano le zone costiere:

l’adozione di strumenti e misure di politica fondiaria (es. acquisizione l’acquisizione, la

cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e l’istituzione di servitù sulle proprietà);

strumenti economici, finanziari e fiscali a supporto delle iniziative locali, regionali e nazionali

sulla GIZC.

Il Protocollo prende in considerazione in modo specifico i rischi legati al cambiamento climatico, all’erosione costiera e ai disastri naturali. Per quel che riguarda l’erosione costiera (art. 24), viene chiesto agli Stati di adottare le misure necessarie per mantenere o ripristinare la capacità naturale (resilienza) della costa di rispondere ai cambiamenti. Gli impatti sull’erosione costiera dovrebbero essere anticipati attraverso la gestione integrata delle attività tra cui quella relativa al bilancio dei sedimenti.

Sul piano della cooperazione internazionale si chiede alla Parti di cooperare sul piano scientifico, tecnico ed amministrativo e di promuovere la ricerca sul tema della GIZC98, di cooperare per fornire l’assistenza tecnica e scientifica alle Parti che ne dovessero far richiesta, di cooperare per lo scambio di informazione sulle migliori pratiche ambientali, di coordinare, se necessario, le strategie, i piani e i programmi nazionali relativi a zone costiere contigue, di cooperare per l’utilizzare degli strumenti di valutazione ambientali (VIA e VAS) nel caso di piani, programmi e progetti con impatti potenziali negativi sulle zone costiere delle altre Parti Contraenti il Protocollo.

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6 La GIZC nell’UE: politiche, strumenti ed evoluzione

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