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Può fare una sintesi della legislazione italiana in materia di energie rinnovabili?

N come Normativa Ambientale

6) Può fare una sintesi della legislazione italiana in materia di energie rinnovabili?

Venti anni fa, esattamente il 29 settembre 1988, il legislatore italiano presentò il Piano Energetico Nazionale (PEN) che forse può essere considerato il primo importante provvedimento che abbia tenuto in seria considerazione le energie prodotte da fonte rinnovabile come risposta al fabbisogno energetico del Paese. Nel PEN, presentato dall’allora Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, le energie rinnovabili vengono indicate come strumento di primario rilievo per perseguire i cinque obiettivi (risparmio dell’energia, protezione dell’ambiente, sviluppo delle risorse nazionali, diversificazione nell’uso delle varie fonti, competitività del sistema produttivo) individuati per “l’ampliamento dell’offerta di energia e un miglioramento delle condizioni di disponibilità” ma anche per “la gestione della domanda dal punto di vista sia quantitativo e qualitativo nel Paese”. E’, infatti, indubbio che le energie rinnovabili, soprattutto per un Paese povero di risorse energetiche qual è l’Italia, rappresentino, in quanto fonti interne ovvero prodotte nel nostro territorio, una soluzione, anche se parziale, ai problemi di approvvigionamento dei combustibili fossili (petrolio, carbone e gas) e di dipendenza dai paesi terzi. Una significativa produzione di energia pulita, come viene chiamata l’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, inoltre, può contenere i rischi di fluttuazione dei prezzi dei combustibili, i cui effetti possono essere devastanti per l’economia dei Paesi come si sta verificando in questi ultimi mesi con i continui incrementi del costo del barile di petrolio. Il Legislatore nazionale ha perseguito, nel tempo, una politica di incentivazione delle FER (Fonti di energia rinnovabile) operando in tre direzioni: riorganizzazione del mercato (con il Decreto Bersani del 1999 si è realizzata la prima importante liberalizzazione nel settore), sostegno alla distribuzione (ad esempio con i certificati Bianchi) e sostegno alla produzione . Gli interventi normativi volti settore), sostegno alla distribuzione (ad esempio con i certificati Bianchi) e sostegno alla produzione . Gli interventi normativi volti all’incremento della produzione delle energie rinnovabili prendono l’avvio all’indomani del PEN con le leggi n.9 e 10 del 1991 e con il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 (noto come CIP 6). Con tali provvedimenti si realizzava un sistema volto ad assicurare una remunerazione incentivata a favore dei produttori di energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili (sole, vento, energia idraulica, risorse geotermiche, maree, moto ondoso, trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o prodotti vegetali) o da fonti assimilate a quelle rinnovabili (cogenerazione, calore di risulta ed altre forme di energia recuperabili in processi e in impianti, fonti fossili prodotte solo in giacimenti minori isolati). Il provvedimento CIP 6 ha il merito di aver introdotto un sistema incentivante alla produzione di energia rinnovabile o “pulita” per il perseguimento della sostenibilità del mercato elettrico. Occorre comunque ricordare che una forte spinta allo sviluppo della produzione di energie rinnovabili è derivata dagli impegni assunti dall’Italia nell’ambito degli accordi internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici e per l’abbattimento delle emissioni di CO2. Il protocollo di Kyoto, approvato nel dicembre del 1997, com’è noto, impegna i Paesi industrializzati ad una riduzione delle emissioni dei gas serra (prodotti principalmente dall’utilizzo dei combustibili fossili). La riduzione sottoscritta dall’Italia, da perseguire nel periodo 2008-2012, è del 6,5% rispetto alle emissioni prodotte nel 1990. Nel Protocollo vengono indicati anche alcuni strumenti per il raggiungimento degli obiettivi. Lo Schema di mercato delle quote, fatto proprio dalla Commissione Europea con la direttiva 2003/87/CE, è sicuramente il più importante.

Vengono fissati dei tetti di emissione per i settori produttivi che, attraverso il ricorso a politiche e misure nazionali di miglioramento dell’efficacia energetica e di maggiore produzione e utilizzo di energie rinnovabili, non devono essere superati. In particolare gli Stati, a tal fine, debbono elaborare un Piano Nazionale di assegnazione (PNA) contenente il numero delle quote di emissione suddivise nei singoli settori produttivi.

Un importante punto di svolta, nel nostro Paese, nelle misure di incentivazione della produzione di energia pulita è rappresentato dal Decreto Bersani del 1999 (D.Lgs. 79/99) con cui si è realizzata la prima importante liberalizzazione nel settore. La riforma del mercato elettrico, introdotta dal decreto Bersani in attuazione della direttiva 96/92/Ce, era ritenuta necessaria per l’inefficienza del settore e per gli enormi costi di gestione che gravavano sullo Stato. Il decreto stabiliva, tra l’altro, la liberalizzazione delle attività di produzione, esportazione, importazione, acquisto e vendita di energia elettrica. Superato il monopolio detenuto dall’Enel in seguito alla nazionalizzazione del 1962, la produzione di energia diventa un’attività liberalizzata su tutto il territorio nazionale, un modello di mercato che diventerà determinante anche ai fini dell’incremento della generazione di energie pulite. A dare piena attuazione al Decreto Bersani sono le direttive emanate con il D.M. 11 novembre 1999 che contiene significative misure di incentivazione alla generazione di energia rinnovabile. In particolare si specificano le procedure richieste per assolvere all’obbligo, introdotto dal Decreto 79/99, in capo alle imprese produttrici o importatrici di elettricità di immettere nel mercato interno una quota del 2% di energia generata da impianti, nuovi o ripotenziati alimentati da fonti di energia rinnovabili (art. 4 del decreto ministeriale). La percentuale di obbligo è stata in seguito elevata dal decreto legislativo n. 387/2003 (è stato introdotto un incremento annuale, dal percentuale di obbligo è stata in seguito elevata dal decreto legislativo n. 387/2003 (è stato introdotto un incremento annuale, dal 2004 sino al 2006, pari allo 0,35%). Per il raggiungimento di tale obiettivo il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento i Certificati Verdi (CV). I certificati verdi sono la nuova struttura di sostegno alla produzione di energie rinnovabili e segnano il passaggio dal precedente sistema di incentivazione caratterizzato da un riconoscimento economico predefinito, quale era il CIP 6, ad un incentivo fissato in base ad un meccanismo di mercato. l produttori o gli importatori possono, infatti, assolvere all’obbligo del 2%, fissato dal decreto, in maniera autonoma attraverso una adeguata produzione di energia rinnovabile nei propri impianti o possono soddisfare l’obbligo rivolgendosi al mercato e acquistando da terzi Certificati Verdi attestanti la produzione di energia rinnovabile (di valore pari o multiplo di 50 MWh) da parte di impianti IAFR (impianti alimentati da fonte rinnovabile). I Certificati Verdi sono titoli negoziabili e pertanto cedibili che il produttore (o l’importatore) ottiene generando energia con minori emissioni di CO2 e quindi non attraverso un impianto alimentato con fonti fossili. Tanta più energia pulita si produce tanti più certificati si ottengono e possono essere ceduti a chi, soggetto all’obbligo, non è in grado di soddisfarlo in via autonoma. Si da vita, così, ad una struttura di acquisto e vendita caratterizzato da certificati ambientali (un sistema che può ricordare il Trade Emission previsto nel protocollo di Kyoto nel 1997) tra i detentori di CV e i produttori soggetti all’obbligo. I Certificati sono emessi e attribuiti annualmente dal GSE (il Gestore dei Servizi Elettrici è una società per azioni controllata dal Ministero dell’Economia e dal Ministero Attività Produttive) che si occupa, tra l’altro, di promuovere e incentivare la produzione di elettricità da FER.

Ai fini dell’obbligo e quindi per l’attribuzione dei CV, gli impianti di produzione di energia pulita devono essere entrati in funzione dopo il 1° aprile del 1999. Non è necessario che si tratti di impianti nuovi ma che siano stati soggetti a potenziamento, riattivazione, rifacimento totale o parziale. I Certificati Verdi sono stati oggetto di rivisitazione normativa, come ricordato, da parte del D.LGS. n. 387/03, in attuazione della direttiva 2001/77/CE di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, che ha razionalizzato e semplificato le procedure autorizzative per la costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. n questa rapida illustrazione è importante ricordare un altro strumento di sostegno alla produzione di energia pulita predisposto dal legislatore italiano: il Conto Energia.

Introdotto nel nostro ordinamento attraverso la direttiva 2001/77/CE (attuata dal già citato decreto legislativo n. 387 del 2003) il conto energia, operativo in Italia dal settembre 2005, consente di cedere la produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici al gestore della produzione elettrica con tariffe incentivanti. I Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il 19 febbraio 2007, hanno emesso un nuovo decreto ministeriale che ha introdotto radicali modifiche e semplificazioni alla precedente disciplina (dettata dai decreti ministeriali del 28/07/2005 e del 6/02/2006) con riferimento, in particolare, alla concessione delle tariffe incentivate. La maggiore novità è rappresentata dall’abolizione della fase istruttoria all’ammissione al sistema tariffario: la richiesta al Gestore dell’incentivo per 20 anni è successiva dall’abolizione della fase istruttoria all’ammissione al sistema tariffario: la richiesta al Gestore dell’incentivo per 20 anni è successiva all’attivazione dell’impianto. Altra novità, che punta a contenere l’impatto paesaggistico, è la previsione di una tariffa maggiore riconosciuta ai piccoli impianti (3 kW) se integrati architettonicamente. Occorre infine ricordare che un punto di svolta nell’approccio allo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili è rappresentato dalle ultime leggi finanziarie 2007 e 2008 (rispettivamente L. 27/12/2006, n. 296 e

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) che segnano una nuova strategia: il coinvolgimento diretto dell’utenza e dei piccoli produttori sensibilizzati e stimolati, attraverso agevolazioni fiscali, contributi e misure di semplificazione, all’utilizzo sostenibile, al risparmio della risorsa ed alla generazione incentivata di energie rinnovabili.

Il ciclo dei rifiuti

I rifiuti urbani (RU) prodotti nelle nostre case e dal nostro vivere quotidiano è composto principalmente da tre macrofrazioni, cui fanno seguito destini diversi: frazione umida, secco riciclabile e secco non riciclabile (o secco residuo). La separazione dei rifiuti viene fatta a monte con la raccolta differenziata, e a valle con impianti di separazione che vanno da quelli manuali a quelli ad elevata automazione.

Frazione umida