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3. La diagnosi energetica degli edifici

3.1 Quadro normativo

Il quadro normativo relativo alla diagnosi energetica si presenta abbastanza complesso, dal momento che comprende sia le norme di definizione della procedura, che le norme di

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riferimento per il calcolo e la determinazione delle grandezze necessarie a definire e quantificare criticità nell’uso dell’energia e quindi individuare eventuali interventi di miglioramento.

Nel seguito viene proposto uno schema riassuntivo delle norme di riferimento per la definizione della procedura di diagnosi energetica.

D.Lgs. 192/05 (integrato e

modificato dal D.Lgs. 311/06)

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

D.Lgs. 115/08 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”

D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

D.M. 22/11/2012 Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali

per la certificazione energetica degli edifici.»

Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. D.M. dello sviluppo economico del

28 dicembre 2012

“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” e “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”.

D.L. n.63 del 04/06/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”

L.90 del 03/08/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

UNI CEI EN 15900:2010 “Servizi di efficienza energetica - Definizioni e requisiti”

UNI CEI EN ISO 50001: 2011 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”

UNI CEI/TR 11428 : 2011 “Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di

diagnosi energetica”

UNI CEI EN 16247-1 : 2012 “Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali”

Tab. 3.1- Quadro normativo procedura Diagnosi Energetica

Lo strumento della diagnosi energetica vien introdotto nella normativa italiana nel testo del

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(integrato e modificato dal D.Lgs. 311/06). Nello specifico all’art.4 del D.Lgs. 311/06

“Modifiche dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192” si richiede alle regioni

e province autonome di Trento e Bolzano, individuate come attuatori delle disposizioni del decreto in oggetto, la predisposizione di un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale entro il 31 dicembre 2008. Tra gli aspetti che si richiede di sviluppare nell’ambito di tale programma, viene introdotta “la realizzazione di

diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza”.

Nell’Allegato A (art.2) “Ulteriori definizioni”, viene data la definizione di Diagnosi energetica poi ripresa in maniera puntuale dal D.Lgs.115/08 e riportata nel seguito.

Nell’Allegato I (art.11) “Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici” si introduce l’obbligo per tutte le categorie di edifici (come classificati in base alla destinazione d’uso all’art.3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412) di allegare alla relazione tecnica (sul rispetto delle prescrizioni di cui all’art.28, c.1 della Legge 9 gennaio 1991, n.10 poi ripresa all’art.8, c.1 del D.Lgs. 192/05) anche una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale siano individuati interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno dell’investimento e i possibili miglioramenti della classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in modo da determinare sulla base della stessa le scelte impiantistiche in progetto nei seguenti casi:

- nuova installazione di potenza nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW

- installazione di impianti termici individuali quando la potenza nominale data dalla somma delle potenze dei singoli generatori da installare nell’edificio o la potenza nominale dell’impianto termico preesistente risulti essere superiore a 100 kW.

Come precedentemente visto il D.Lgs. 115/08 definisce la diagnosi energetica come una procedura di analisi sistematica dei fabbisogni e degli usi energetici di una struttura esistente in modo da individuare criticità e quindi proporre interventi migliorativi. Il decreto, al fine di

contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.

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a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;

b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

La diagnosi energetica, che in questo quadro viene introdotta come strumento atto ad una approfondita analisi di uno specifico fabbricato sotto il profilo energetico, viene trattata sotto varie aspetti nel Decreto in oggetto.

Nello specifico, all’art.13 “Edilizia pubblica”, si prevede l’obbligo di redazione della diagnosi energetica per edifici pubblici o ad uso pubblico in caso di ristrutturazione degli impianti termici (comprendendo anche il caso di sostituzione del generatore di calore) oppure di ristrutturazione edilizia che riguardi almeno il 15 % della superficie esterna dell’involucro edilizio racchiudente il volume riscaldato.

All’art.16, c.2 del medesimo decreto, con l’intento “di promuovere un processo di incremento

del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica”, si introduce, a seguito di adozione di apposita norma tecnica da

parte del CEI-UNI, una procedura di certificazione per le diagnosi energetiche.

Quindi l’art.18 “Diagnosi energetiche e campagne di informazione” prevede al comma 1 la definizione da parte dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica delle modalità con cui assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a

individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati; mentre al comma 2 si prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia, di

altre misure, quali i questionari e programmi informatici disponibili su internet o inviati per posta, per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate; infine al comma 3 si stabilisce la rilevante equivalenza tra la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i. e la diagnosi energetica che risponda ai requisiti indicati dal dai commi precedenti.

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Il Decreto Legislativo introduce in maniera rilevante lo strumento della diagnosi energetica stabilendone l’obbligatorietà in alcuni casi di intervento su edifici esistenti pubblici o ad uso pubblico, e individuando enti e procedure atti a stabilire le modalità di diagnosi energetica in una logica di unitarietà del processo.

Il D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, all’art. 4.“Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti”, c.5 conferma l’obbligo, per tutte le categorie di

edifici, di allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale siano individuati gli interventi di riduzione della spesa energetica, i tempi di ritorno degli investimenti relativi e i possibili miglioramenti di classe dell’edificio, sulla base della quale siano effettuate le scelte impiantistiche in progetto, nel caso di installazione di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW.

Inoltre nell’Allegato A (art.3, c.1) del D.M.26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici” , al punto 8 “Procedura di certificazione energetica degli edifici”, si stabilisce che la procedura di certificazione energetica degli edifici comprende un

complesso di operazioni in capo ai Soggetti certificatori costituito da:

- Esecuzione di una diagnosi o una verifica di progetto finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti;

- La classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica; - Il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.

L’esecuzione di una diagnosi , o di una verifica di progetto, prevede, sempre ai sensi del medesimo decreto,

- “Il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;

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- la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, (…), relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;

- l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.”

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 novembre 2012 comporta Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. All’art.2 relativo alle definizioni viene data un’ulteriori definizione di diagnosi energetica, quale elaborato tecnico

che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi- benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.

Indicazioni importanti sono contenute nel testo del Decreto 28 dicembre 2012

“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” e “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”. Già nelle premesse al Decreto si individuano gli strumenti

della diagnosi energetica e della certificazione energetica quali validi strumenti per la dimostrazione dell’efficacia e della sostenibilità finanziaria degli interventi di incentivazione contenuti nel Decreto.

All’art.15 Diagnosi e certificazione energetica, si individua l’obbligo di corredare alla domanda di incentivo una diagnosi energetica effettuata precedentemente all’intervento oggetto di richiesta di incentivo statale e una certificazione energetica a conclusione dell’intervento di miglioramento energetico nel caso di intervento di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, così come, quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali

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a 100 kW,nel caso di intervento sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.

Più recentemente, il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il

recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”,

entrato in vigore il 06 giugno del 2013 e convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, elimina l’Attestato di Certificazione Energetica e introduce invece l’Attestato di Prestazione Energetica. Per quanto concerne lo strumento della diagnosi energetica mantiene valido quanto stabilito dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

Infine la Legge 3 agosto 2013, n.90 rinnova, all’interno dell’Allegato A relativo a “Ulteriori

definizioni”, la definizione di diagnosi energetica già presente nel D.M. 22/11/2012.

Sono inoltre ribadite competenze e definizioni in merito allo strumento della diagnosi energetica.

Oltre alle norme sopra descritte, lo strumento della diagnosi energetica è stato analizzato più recentemente, a recepimento delle Direttive Europee, anche da varie regole tecniche, alcune delle quali rivolte principalmente ad uno nuovo approccio globale alla gestione dell’energia.

E’ questo il caso della norma UNI CEI EN 15900:2010, che specifica le definizioni e i requisiti minimi per un servizio di miglioramento dell’efficienza energetica, non fornendo specifiche indicazioni in merito ai requisiti del fornitore del servizio, ma individuando e descrivendo le principali fasi del processo di fornitura del servizio ed evidenziandone i requisiti fondamentali. Un'altra norma di carattere più generale di fondamentale importanza è la norma UNI CEI EN

ISO 50001:2011, che non tratta tanto la metodologia di diagnosi energetica, quanto le

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rivolge ad enti pubblici e privati, prevedendo limiti più stringenti per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di quanto non fosse previsto nelle precedenti norme, sostituite dalla stessa. La norma non indica precisi obiettivi da conseguire né come raggiungere gli stessi: è l’organizzazione che applica la norma che si assume l’obbligo di redigere un piano di azione, di individuare gli indicatori di performance energetica più idonei e gli obiettivi da raggiungere. Lo strumento della diagnosi energetica è uno strumento che viene ad essere applicato in questo contesto.

Regole tecniche più di indirizzo in merito alla procedura di diagnosi energetica sono invece la norma UNI CEI/TR 11428 e la norma UNI CEI EN 16247-1, emesse dagli enti normativi tecnici a recepimento della Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. Tali regole tecniche nascono con lo scopo per gli Sati Membri di dotarsi di regole comuni per uniformare sia la qualifica dei fornitori di tali servizi sia le modalità da seguire per la loro esecuzione al fine di garantire uniformità e trasparenza.

La norma UNI CEI/TR 11428: 2011, prende spunto dalla successiva UNI CEI EN 16247-1 “Energy audits - Part 1: General" (disponibile in inglese dal 2012), fornendo indicazioni procedurali per l’effettuazione della diagnosi energetica.

Nell’introduzione della norma, si sottolinea l’importanza dello strumento della diagnosi energetica ai fini del “miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione dei costi per gli

approvvigionamenti energetici; del miglioramento della sostenibilità ambientale nella scelta e nell’utilizzo di tali fonti e dell’eventuale riqualificazione del sistema energetico”. E quindi sono

descritti gli strumenti da utilizzare per il conseguimento di tali obiettivi “razionalizzazione dei

flussi energetici, recupero delle energie disperse, individuazione di tecnologie per il risparmio di energia, ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica, gestione dei rischi tecnici ed economici, miglioramento delle modalità di conduzione e manutenzione”.

Tali indicazioni sono riprese in maniera più completa nella norma UNI CEI EN 16247-1:2012, a questa prima parte seguiranno altre tre parti specifiche che definiranno i requisiti specifici per le diagnosi energetiche nel settore residenziale, industriale e dei trasporti.

La norma definisce i requisiti, la metodologia comune e i prodotti delle diagnosi energetiche. Si applica a tutte le forme di aziende ed organizzazioni, a tutte le forme di energia e di utilizzo

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della stessa, con l'esclusione delle singole unità immobiliari residenziali. Nel seguito uno schema di procedura di procedura di diagnosi energetica proposto dalla norma.

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Il D.Lgs. 115/08 individua inoltre nell’Allegato III (previsto dall’art.18, c.6) “Metodologie di

calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici” i riferimenti normativi per il calcolo delle grandezze necessarie alla

quantificazione del fabbisogno energetico . Nello specifico al punto 1 del suddetto allegato

“Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti” si fa

riferimento ad alcune delle regole tecniche riportate nel seguito.

D.P.R. 26 Agosto 1993, n.412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, c.4, Legge 9 Gennaio 1991, n.1”

UNI TS 11300 -1 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale”

UNI TS 11300 - 2 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili”

UNI TS 11300 - 3 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”

UNI TS 11300 - 4 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”

UNI 15193/2008 “Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione”

Tab. 3.2 - Quadro normativo calcolo Diagnosi Energetica

In particolare sono riportate unicamente le regole tecniche UNI TS 11300 – Parte 1; UNI TS 11300- Parte 2-1 e infine UNI TS 11300 - Parte 2-2. Si tenga presente che le specifiche tecniche UNI TS 11300- Parte 2-1 e infine UNI TS 11300 - Parte 2-2 sono in realtà state pubblicate come UNI/TS 11300-2 “Prestazioni energetiche degli edifici, Parte 2: Determinazione del fabbisogno

di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” e UNI/TS 11300-4 “Prestazioni energetiche degli edifici, Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.

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Rimane inteso che un riferimento importante per la determinazione degli indici richiesti dalla normativa per la quantificazione delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto è costituito, oltre ad altri, dal D.P.R. 26 Agosto 1993, n.412 “Regolamento recante norme per la

progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, c.4, Legge 9 Gennaio 1991, n.1”.

Si noti che il quadro di riferimento per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, e quindi l’individuazione dei fabbisogni energetici e la quantificazione di miglioramenti dovuti ad interventi proposti, si limita a considerare gli usi di energia per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, non menzionando nelle specifiche tecniche di riferimento e quindi nella procedura di diagnosi energetica i consumi di energia per illuminazione, estremamente rilevanti in alcune destinazioni d’uso e in alcune attività.

Si ritiene quindi utile aggiungere al quadro normativo di riferimento per il calcolo anche la regola tecnica UNI 15193/2008 “Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per

illuminazione”, che fornisce una metodologia di calcolo del consumo di energia degli impianti

di illuminazione in interni di edifici e definisce inoltre un indicatore numerico dei requisiti energetici per l’illuminazione da utilizzare per la certificazione energetica.

Il quadro risulta quindi essere il seguente.

NORME DI RIFERIMENTO USI ENERGETICI INDICATORE

D.P.R. 26 Agosto 1993, n.412

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (Indice di prestazione invernale) EPi

UNI TS 11300 -1 UNI TS 11300 - 2 UNI EN ISO 13790 UNI TS 11300 -1 CLIMATIZZAZIONE ESTIVA EPe

(Indice di prestazione estivo), Fattore di attenuazione e di sfasamento UNI TS 11300 - 3

UNI EN ISO 13790 UNI EN ISO 13786

UNI TS 11300 - 2 PRODUZIONE ACS Ep acs

UNI 15193/2008 ILLUMINAZIONE EP ill, LENI

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