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QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

6.1 GENERALITÀ

Il quadro è utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i red-diti di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di clas-sificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella ATECO 2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei compensi conseguiti.

La colonna 2 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici Sintetici di affidabilità fiscale.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

– barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;

– compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 “Cause di esclusione

dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”. 47

Istr uzioni per la compilazione

6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nel rigo RE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei con-tributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel rigo RE3 va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi e, in particolare:

– degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;

– dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati red-diti (salvo che si tratti di indennità relative a redred-diti prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corri-spettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di ele-menti immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, l’associazione può optare per la tassazione separata imputando gli importi nel quadro RM (lett. g-ter, comma 1, dell’art. 17 del TUIR).

Nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante ces-sione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggia-mento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’associato o a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR).

Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del predetto articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.

Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture conta-bili, comprensivo dell’importo di colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale”rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 del-l’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.

L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale”.

Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3, RE4 e RE5 colonna 3.

Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicati:

– le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’eser-cizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del socio o dell’associato;

– l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti sta-biliti dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;

– l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunica-zione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

– il 20 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limi-tatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro

2.065,83, per i ciclomotori; 48

Istr uzioni per la compilazione

– il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 e ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n.

232 del 2016 e, da ultimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 (c.d. super-ammortamento). Tale importo va riportato anche in colonna 2.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel rigo RE8, colonna 2, vanno indicati:

– i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della pro-fessione e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato. Si precisa che la deducibilità dei ca-noni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della du-rata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispon-dente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;

– il 20 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomo-tori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le au-tovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al pe-riodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non in-feriore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto decreto;

– il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai di-pendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

– l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di co-municazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comu-nicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 e ai sensi del comma 8 dell’art.

1 della legge n. 232 del 2016 e, da ultimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 29 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017. Tale importo va riportato anche in colonna 2.

Nel rigo RE9 vanno indicati:

– l’80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle co-municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

– il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso perso-nale o familiare di ciascun socio o associato;

– il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture ed autocaravan, euro 774,69, per i motocicli ed euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;

– il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi agli aeromobili da turi-smo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel rigo RE10 vanno indicati:

– il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo co-mune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato il 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing

stipu-lati entro il 31 dicembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipustipu-lati nel 49

Istr uzioni per la compilazione

periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coeffi-ciente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento del canone;

– l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1°

gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;

– l’ammontare del canone di locazione corrisposto per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;

– la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 ovvero per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la deduzione è ammessa a con-dizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR;

– l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristruttura-zione e manutenristruttura-zione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’ar-te e della professione, nonché le quodell’ar-te di compedell’ar-tenza delle spese straordinarie sosdell’ar-tenudell’ar-te negli esercizi pre-cedenti;

– le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento;

– il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese di ammoderna-mento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili a incremento del costo degli immobili adibiti promi-scuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione, anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

Nel rigo RE11, relativamente ai lavoratori dipendenti ed assimilati, vanno indicati:

– l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;

– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accanto-namenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;

– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote matu-rate nell’anno.

Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanen-temente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o asso-ciazione per i familiari sopra indicati.

Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni profes-sionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.

Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanzia-menti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile stru-mentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o della professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che

hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA. 50

Istr uzioni per la compilazione

Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am-montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori e i con-sumi di energia elettrica.

Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-ministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4). In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un in-carico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di co-lonna 1 e coco-lonna 2.

Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-ministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza. In colonna 2, va indi-cato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate.

Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di og-getti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a ti-tolo gratuito. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e co-lonna 2. L’importo deducibile di coco-lonna 3 non può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei com-pensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4).

Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a som-ministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di ag-giornamento professionale nonché a convegni e congressi. In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di co-lonna 1, l’importo deducibile delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. La disciplina delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, che ne prevedono la deducibilità entro il limite annuo, rispettivamente, di 10.000 euro e di 5.000 euro per ciascun socio o associato. In colonna 4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.

Nel rigo RE19, colonna 4, indicare:

– l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunica-zione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

– il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

– il 20 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, rela-tive alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle citate spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

– il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;

– l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;

– l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro au-tonomo (art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni,

dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta 51

dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta 51

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