• Non ci sono risultati.

Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2018 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso): il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote

di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così come descritto nel precedente paragrafo. L’importo del reddito agrario deve essere riportato esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

Nel rigo RA27 va indicato, nelle rispettive colonne, l’importo complessivo dei redditi dominicali imponibili e non imponibili e dei redditi agrari imponibili e non imponibili dei terreni indicati nei righi da RA1 a RA26.

Detti importi devono essere riportati nel rigo RN4, colonne, rispettivamente, 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale imponibile e non imponibile e del reddito agrario imponibile e non imponibile devono essere indicati nel rigo RA27 del Mod. n. 1.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimen-tari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex UNIRE) quale incentivo all’allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN4, colonna 2, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione for-fetaria di cui all’art. 5 della legge n. 413 del 1991. Le medesime società che svolgono anche attività di pro-duzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono determinare il reddito corri-spondente nel quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione forfetaria di cui al citato comma 423.

8. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

8.1 GENERALITÀ

Il quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

– le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzate dal socio pos-sessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. In tal caso, il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’mobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 557/93. Le unità im-mobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, consi-derate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;

– le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo;

– le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze,

concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitata- 59

Istr uzioni per la compilazione

mente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere co-munque utilizzata;

– gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile per l’intero an-no. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

– le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data di entrata in vigore del ci-tato decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dalla società pro-prietaria e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dalla società stessa.

Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata com-presa tra cinque e nove anni.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero de-vono essere dichiarati nel quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

Fabbricati non locati

L’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito (codici ‘2’, ‘9’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB12), i quali vanno comunque indicati.

Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto degli immobili concessi in locazione.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche all’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare semplice della provincia au-tonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 1, comma 12, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

ATTENZIONE Il reddito dei fabbricati determinato in questo quadro tiene conto della sopra citata disciplina relativa ai fabbricati non locati e va attribuito ai soci. Considerato che la disciplina in materia di IMU non si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa, la società deve determinare il maggior reddito dei fabbricati da attribuire a questi ultimi, riportando l’importo nel campo 13 della sezione II del quadro RO.

Compilazione del quadro RB

Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB12) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB14 – RB16), va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.

Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i fabbricati va compilato uno o più qua-dri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.

8.2 SEZIONE I - REDDITO DEI FABBRICATI

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso del 2018 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell’anno, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni si-tuazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di colonna 8per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5 per cento. La rivaluta-zione della rendita sarà effettuata nella fase di determinarivaluta-zione della base imponibile.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del

50 per cento (in tale caso deve essere barrata la colonna 5). 60

Istr uzioni per la compilazione

Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l’aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;

3 unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8’;

4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);

8 unità immobiliare situata in un comune ad alta densità abitativa, concessa in locazione a canone “con-cordato” in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli in-quilini più rappresentative a livello nazionale (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della legge n. 431/98).

L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile;

9 questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di:

– unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;

– pertinenza di immobile tenuto a disposizione;

– bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc.) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla nor-mativa vigente;

14immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimo-ranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o di-chiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settem-bre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Va compilata la sezione II del presente quadro;

15immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimo-ranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o di-chiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settem-bre 2009. L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito.

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per tutto l’anno). Se vengono uti-lizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l’intero).

La colonna 5 va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al de-creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La colonna 6 va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando il 95 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Mu-rano e di BuMu-rano indicare il 75 per cento del canone, mentre va indicato il 65 per cento del canone se l’im-mobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

L’ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l’eventuale rivalutazione au-tomatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).

L’ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli im-mobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, deve essere as-soggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero in-dipendentemente dalla quota di possesso, salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione del-la colonna 7 per il caso particodel-lare “5”. Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipudel-lato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale, per la propria quota (es. immobile posseduto da tre com-proprietari locato ad uno di essi dagli altri due), va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni

(colonna 3) di durata della locazione. 61

Istr uzioni per la compilazione

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella colonna 7 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

1unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi ed escluse per legge da impo-sizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’ina-gibilità del fabbricato). In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

3unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita. In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

4unità immobiliare ad uso abitativo per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di lo-cazione previsti dal contratto, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per mo-rosità del conduttore, conclusosi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.

Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

5unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in locazione soltanto da uno o più comproprietari, cia-scuno per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante.

La colonna 8 (Continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 9 “Imponibile” va in-dicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato:

a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposi-zione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (casella esendisposi-zione IMU barrata). Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispondente colonna 9 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;

b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a di-sposizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata), se risulta barrata la colonna 5 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere aumentato di un terzo;

c) il maggiore tra l’importo di colonna 1, rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3, nel campo “Utilizzo” di col. 2);

d) l’importo di colonna 6, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo “Utilizzo” di col. 2). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di lo-cazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di lolo-cazione) non è stato indicato alcun im-porto, indicare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutata del 5 per cento;

e) il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale), rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8, nel campo “Utilizzo” colonna 2), ovvero se l’immobile, sito nella regione Abruzzo, è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2

“Utilizzo”);

f) l’importo di colonna 1 (rendita catastale) rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal si-sma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 “Utiliz-zo) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata);

2) se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l’intero an-no, va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest’ultima rivalutata del 5 per cento, even-tualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;

b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l’importo di colonna 6 deve 62

Istr uzioni per la compilazione

essere rapportato soltanto alla percentuale di possesso.

Si precisa che se nella casella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “5” (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso), il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza del dichiarante.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 10 “Non imponibile”

va indicata la quota di reddito determinata con le modalità di seguito indicate:

1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato:

a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata). Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispondente colonna 10 del rigo non deve essere indicato alcun importo;

b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a dispo-sizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non bar-rata), se risulta barrata la colonna 5 l’importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere aumentato di un terzo;

f) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l’immobile è situato nella re-gione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 “Utilizzo”) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata).

Se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è stato indicato uno dei codici 3, 4, 8 e 14, la colonna 10 non va compilata;

2) se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l’intero an-no, la rendita rivalutata del 5 per cento, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, vanno seguite le istruzioni di seguito riportate.

ATTENZIONE Quando i dati di un fabbricato sono esposti su più righi, gli importi dei redditi imponibile e non imponibile vanno riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato.

Fabbricato non locato

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 per i quali non risulta barrata la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i criteri indicati nella colonna 10 (non imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta barrata la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i cri-teri indicati nella colonna 9 (imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.

Fabbricato locato

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14:

– per ciascun rigo calcolare la quota di rendita moltiplicando l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento

– per ciascun rigo calcolare la quota di rendita moltiplicando l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento

Outline

Documenti correlati