• Non ci sono risultati.

QUADRO RU - CREDITI D’IMPOSTA

Nel documento Modello REDDITI 2019 Periodo d imposta 2018 (pagine 150-154)

E DEI RAPPRESENTANTI E DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI E RITENUTE RIATTRIBUITE

TABELLA FORMA GIURIDICA

21. QUADRO RU - CREDITI D’IMPOSTA

21.1 PREMESSA

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da age-volazioni concesse alle imprese.

Il quadro è composto da cinque sezioni:

– la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II). La sezione I è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere

in-dicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istru- 150

Istr uzioni per la compilazione

zioni del presente quadro) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del qua-dro, va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni re-lative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o co-lonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;

– la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio);

– la sezione IV è riservata all’indicazione dei dati relativi al credito d’imposta per attività di ricerca e svilup-po, istituito dall’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come sostituito dall’art. 1, c. 35, della legge n.

190 del 2014 e al credito d’imposta per le attività di formazione del personale dipendente, istituito dall’art.

1, c. 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

– la sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel presente quadro (Altri crediti d’imposta);

– la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).

I soggetti che attribuiscono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nell’apposito rigo

“Credito d’imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta di-stribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati. I soci devono esporre l’im-porto ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente.

Novità del quadro

Nel quadro sono state aggiunte le seguenti agevolazioni:

• credito d’imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, istituito dall’art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

• credito d’imposta a favore degli esercenti di librerie, istituito dall’art. 1, c. 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

• credito d’imposta per gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante, istituito dall’art. 1, c. 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

• credito d’imposta per le attività di formazione del personale dipendente, istituito dall’art. 1, c. 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche:

– è stata ridefinita l’esposizione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo, a seguito della riforma degli incentivi a sostegno del predetto settore disposta dalla legge 14 novembre 2016, n.

220, e del conseguente riordino dei codici tributo da utilizzare per la compensazione dei predetti crediti d’imposta, operato con la risoluzione n. 81/E del 30 ottobre 2018. In particolare, nel quadro non più pre-senti i crediti d’imposta istituiti dall’art. 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, contraddistinti nel modello REDDITI 2018 dai codici cre-dito da 64 a 68 a da B5 a B8. Eventuali crediti d’imposta maturati sulla base delle predette disposizioni devono essere indicati nel presente quadro utilizzando i codici credito da D2 a D6 e D8, secondo le indi-cazioni fornite in corrispondenza della descrizione di ciascun credito. Si segnala che, per facilitare l’indi-viduazione dei crediti d’imposta del settore cinematografico, sono state modificate le denominazioni dei crediti contraddistinti nel modello REDDITI 2018 dai codici da D2 a D8, adottando le stesse denominazioni dei corrispondenti codici tributo. Si evidenzia, infine, che non è stato riportato nel presente quadro, in quanto non ha avuto attuazione, il credito d’imposta a favore delle industrie tecniche e di post-produzione per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore, previsto dall’art. 17, c. 2, della legge n. 220 del 2016, contraddistinto nel modello REDDITI 2018 con il codice credito “D8”. Il predetto codice “D8” è ri-servato nel presente modello al credito d’imposta per la produzione di opere televisive e web, di cui agli artt. 15 e seguenti del D.M. 15 marzo 2018;

– il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006”, esposto nella sezione IV del quadro RU del modello REDDITI 2018, va riportato nella sezione I del presente quadro, utilizzando il relativo codice credito 62;

– la sezione IV del presente quadro viene riservata all’indicazione dei dati relativi al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, istituito dall’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (Ricerca e Sviluppo L.

190/2014 - codice credito B9) e al credito d’imposta per le attività di formazione del personale dipenden-te, istituito dall’art. 1, c. 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Formazione 4.0 - codice credito F7);

– la sezione IV-BIS prevista nel quadro RU del modello REDDITI 2018 non è più riportata nel presente quadro;

– non sono stati riportati nel quadro il credito d’imposta per l’acquisto di beni mobili strumentali utilizzati per 151

Istr uzioni per la compilazione

la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non, previsto dall’art. 1, commi da 59 a 64, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, atteso che le predette misure agevolative non hanno avuto attuazione.

Limite di utilizzo dei crediti d’imposta del quadro RU

Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, an-che in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000,00 annui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000,00 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto le-gislativo 9 luglio 1997, n. 241. La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determi-nato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000,00 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art.

17 del decreto legislativo n. 241/1997 è di euro 700.000,00 (art. 9, comma 2, del decreto-legge n.

35/2013).

Il limite di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 non si applica ai crediti d’imposta per i quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per l’individuazione di detti crediti, si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato comma 53 non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell’ammontare eccedente relativo al-l’anno 2018 deve essere compilata la sezione VI-C.

Regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta del quadro RU

Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta:

– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;

– possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive. Per la compensazione del credito d’imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare esclusiva-mente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità tecniche defi-nite con apposito provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del de-creto-legge n. 223 del 2006, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 3, del dede-creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);

– l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi, benefician-do della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato da ultimo dall’art 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Per le informazioni sulle sanzioni e sul ravvedimento riguardanti indebiti utilizzi di crediti d’imposta si riman-da al sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONEper agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli REDDITI e la stessa non è consecutiva.

21.2 SEZIONE I - CREDITI D’IMPOSTA

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta sotto riportati.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice iden-tificativo del credito vantato (codice credito), nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata in calce.

ATTENZIONE alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’impo-sta. Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o me-no essere compilati e some-no fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. Tale

modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione. 152

Istr uzioni per la compilazione

In particolare, nella sezione I va indicato:

– nel rigo RU1, colonna 1, il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice è indicato in corrispon-denza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta (il dato non va trasmesso all’Agenzia delle entrate);

– nel rigo RU1, casella 2, da compilare esclusivamente con riferimento al credito d’imposta “Investimenti blicitari” (codice credito E4), il codice relativo al mezzo di comunicazione utilizzato per gli investimenti pub-blicitari. Per la compilazione del rigo si rinvia alla parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito;

– nel rigo RU2, l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risul-tante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione mod. REDDITI 2018. Con riferimento al credito d’imposta contraddistinto dal codice “62” Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006”, per la compilazione del rigo si rinvia alla parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito;

– nel rigo RU3, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno rice-vuto in veste di soci di società “trasparenti”, o di beneficiari di Trust oppure di cessionari il credito d’imposta indicato nel rigo RU1. Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d’imposta. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa, o scissa. I dati dei crediti d’imposta ricevuti devono essere esposti nella sezione VI-A;

– nel rigo RU5, colonne 1 e 2, da compilare con riferimento ai crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “E3” Investimenti be-ni strumentali/Sisma Centro-Italia e “E4” Investimenti pubblicitari, l’ammontare del credito maturato nel pe-riodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti. La colonna 2 può essere compilata unicamente in presenza dei crediti d’im-posta “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015 e “E4” Investimenti pubblicitari;

– nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferi-sce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1 e 2;

– nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1;

– nel rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 6, l’ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne.

ATTENZIONE l’importo del credito indicato nella colonna “importi a credito” del modello di pagamento F24, utilizzato in compensazione per il versamento delle ritenute ed imposte previste nelle colonne 1, 2, 3 e 6 non deve essere riportato in questo rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6.

Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” Esercenti sale cinemato-grafiche, “17” Incentivi per la ricerca scientifica, “20” Veicoli elettrici, a metano o a GPL e “85” Incentivi so-stituzione veicoli ex D.L. 83/2012. In particolare, indicare:

– nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l’anno 2017. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “20” e “85”;

– nelle colonne 2 e 3, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti pe-riodici e dell’acconto e del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2018;

– nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “17” e “20”;

– nel rigo RU8, l’ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento, con il modello di pagamento F24, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

– nel rigo RU9, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d’imposta per i quali le relative norme istitutive ne prevedono la cessione a terzi. Per l’individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d’imposta;

– nel rigo RU10, l’ammontare del credito d’imposta distribuito ai propri soci o associati. L’anno di matura-zione del credito d’imposta trasferito va esposto nella sematura-zione VI-B (per ciascun anno di maturamatura-zione del

credito trasferito deve essere compilato un rigo della sezione VI-B); 153

Istr uzioni per la compilazione

– nel rigo RU11, l’importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica e “05” Esercizio di servizio di taxi. Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l’im-porto dei buoni d’imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale;

– nel rigo RU12, colonna 2, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, ri-sultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta. La casella 1 va barrata qua-lora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio in caso di revoca o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo infe-riore all’ammontare residuo. Il rigo non può essere compilato con riferimento al credito contraddistinto dal codice “38” Recupero contributo SSN.

Si riportano di seguito i crediti d’imposta da indicare nella sezione I.

TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA

Nel documento Modello REDDITI 2019 Periodo d imposta 2018 (pagine 150-154)

Outline

Documenti correlati