• Non ci sono risultati.

Quod statuta intelligantur ad litteram et quid fiendum sit ubi non loquitur

Nel documento Gli statuti di Lodi del 1390 (pagine 78-87)

de interpretatione.

venuto a conoscenza, il podestà l’avesse ignorato, il magistrato sarebbe stato punito di conseguenza. Dal punto di vista della certezza del diritto, non esattamente rassicurante.

In molti statuti il podestà appare nella sua funzione di giudice, o meglio di magistrato ora inquirente ora giudicante21 e una norma breve e chiara sugli appelli: statuit Comune Laude quod a sententiis ferendis per iudices et offitiales clausorum et victualium exactionis averis Comunis Laude et per consules iusticie dicti Comunis appellatur et appellari possit et debeat ad iudicem et asessorem Domini Potestatis Laude et a sententiis dicti iudicis ad Dominum Potestatem Laude a sententiis vero Domini Potestatis appelletur ad Magnificum Dominum nostrum illustra con evidenza la gerarchia fra i vari gradi di sentenze22. Come si vede, le sentenze di tutti i magistrati cittadini possono essere superate dall’appello al podestà, ma l’ultimo grado è dell’appello al signore milanese.

Sempre tra i testi che vedono il podestà nella sua funzione giudicante, s’incontra una norma singolare23, non tanto in sè, ma per ciò che lascia supporre: si vieta al podestà di trattenere una donna nel palazzo o in casa propria, imponendo di trovare per la sua detenzione un locum honestum e, nel caso sia necessario interrogare la donna, si prescrive che ciò avvenga in ecclesia maiori o in un altro luogo ugualmente onorevole. Il fatto che si impedisca al podestà di incarcerare una donna in casa propria fa pensare che, invece, per un uomo, il palazzo o la dimora del magistrato fossero ritenuti luoghi adatti alla detenzione, e la scelta della chiesa come luogo per l’interrogatorio dimostra che le sedi, e, probabilmente, le modalità per gli interrogatori degli uomini risultassero senza discussione sconvenienti per una donna. Se la donna che deve testimoniaree in

21 Gli esempi che si potrebbero fare sono numerosissimi: il podestà appare come giudice in quasi

tutti gli Statuti riguardanti il diritto penale, ma anche in molti altri. Per fare degli esempi: gli statuti 28, Quod nulla mulier detineatur in pallatio, 29, Quod nulla femina egregia teneatur testificari

coram Potestate, 70, De sumaria ratione fienda in certis casibus, 79, De sapientibus dandis, 172, De bestiis aratoriis et utensilibus ad laborandum terras non robandis, 205, Quod si quis dederit inditium Domino Potestati vel procuraverit aliquem banitum de malleficio capi, habeat ut in hoc Statuto continetur, 212, Quod nullo tabellio posit esse in causa vel procurator coram quo fuerit offitiales, 215, Quod authenticum testium temaneat penes notarios, 240, De sententia diffinitiva ferenda, 287, De interdictione administrationis bonorum, 336, De pena opponentis quod reddentes ius in civitate Laude non possint reddere ius de decimis, 429, Rubrica generalis de mulinariis et eorum ordinibus offitiis et penis et eorum fraudibus removendis, 493, e in moltissimi degli statuti

della Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus.

22 Stat. 372, Ordo appellandi.

una causa cvile o criminale, poi, è una domina egregia non può essere costretta a presentarsi, ma è necessario che si rechino da lei coloro che la devono interrogare24.

Compete sempre al podestà far chiudere di notte le porte del palazzo, in modo che nessuno, dal suono delle campane serali fino alla campana del giorno possa scendere dal palazzo nel Broletto25. Il testo conferma che il palazzo era usato anche come luogo di detenzione, visto che la chiusura delle porte non serve, almeno secondo questo statuto, ad impedire che qualcuno vi entri, ma che ne esca. Sulle modalità di custodia del Broletto si fermano anche altri statuti26, in cui il podestà appare solo indirettamente coinvolto, nella funzione di garantire il vitto alla guardia che della sorveglianza è incaricata.

Il podestà aveva anche incarichi legati alla gestione del contado: chi possiede o utilizza una rete per catturare piccioni deve denunziarla a lui per avere una esplicita autorizzazione al suo possesso o al suo uso27; mentre sempre al podestà tocca imporre che sia consentito a chi ne ha la necessità, di riottenere (o ottenere) una via d’accesso a dei terreni che gli fosse stata arbitrariamente sottratta o illecitamente impedita28; e sono lui e i suoi giudici a scegliere due o tre uomini onesti che stabiliscano le modalità di accesso alle acque del canale Muzza quando qualcuno ne faccia richiesta29 o a individuare e punire chi per condurre l’acqua in qualche luogo o per poter utilizzare le acque della Muzza abbia danneggiato una strada o una proprietà30.

24 Stat. 29, Quod nulla femina egregia teneatur testificari coram Potestate.

25 Stat. 32, Quod Potestas sacramento teneatur facere claudi portas Burleti Comunis Laude.

26

Stat.327, De offitio custodis Burleti e 328, De eodem.

27 Stat. 41, De columbis non capiendis. 28

Statt. 262, Quod Potestas compellat vicinos dare stratam et accessum illis campis qui non

habent, e 263, Quod vicini proximiores teneantur dare viam personis habentibus terram, viam non habentibus.

29 Statt. 385, statuto che fa parte della Rubrica generalis de aqua Muzie et aliis aquis et stratis

episcopatus Laude ed è intitolato semplicemente De eodem.

30 Statt. 391, De rumpentibus stratam causa ducendi aquam e 393, Quod derivantes aquam Muzie

Altrove il podestà deve garantire la correttezza dei commercianti31; in questo senso, tutti i testi dei giuramenti di chi esercita una professione32, e che vedremo meglio oltre33, risultano avere il podestà come destinatario. Sempre al podestà tocca scegliere i sei membri del Consiglio d’amministrazione dell’ospedale della Misericordia, e vigilare perchè le loro decisioni vengano correttamente messe in atto34, come è lui a dover individuare i quattro sapienti che che controllino e intervengano sui danni relativi al canale Muzza35. Tra i suoi compiti risulta anche la cura dell’approvvigionamento della città36, mentre altri doveri appaiono di carattere più genericamente istituzionale: non deve ricevere, da ogni comunità locale, più di una garanzia all’anno, e si contrafecerit vel permiserit, sindicetur in libris vigintiquinque imperialium qualibet vice37, deve favorire e non ostacolare l’ufficio dei giudici che esigono denaro in città38 e controllare l’operato di tutti i magistrati cittadini39, ma non può costringere i consoli di giustizia a svolgere un incarico40. Entro quindici giorni dall’assunzione della sua carica, è tenuto ad esigere dai medici un giuramento che li impegni a denuciare un ammalato entro tre giorni da quando lo abbiano preso in cura, perché possa confessarsi41.

In altri testi, il podestà appare incaricato di compiti relativi all’amministrazione del diritto famigliare: risulta, per esempio, essere uno dei

31

Ad esempio negli statt. 267, Quod nil teneatur super disco ubi mensuratur drapus, o 451, Quod

nullus fatiat signum alicui tabernario e 452, Quod quilibet tabernarius teneatur aperire hostium taberne famulis Domini Potestatis et offitialium ad victualia deputatorum, 459, De carnibus morbosis et morticivis non ducendis in civitate Laude, 469, Quod nullus portet pisces Laude nisi per viam rectam veniendo versus Laude, 497, Quod Potestas Laude faciat cridari quod vendentes ad pensam debeant adequare pensas et starios, 499, Quod non laboretur diebus Dominicis nec festivis)

32 Statt. 422, Sacramentum mulinariorum et eorum offitialium episcopatus Laude, 438,

Sacramentum prestinariorum, 448, Sacramentum tabernariorum, 494, Sacramentum mensuratorum vini, 495, Sacramentum mensuratorum blave.

33 Cfr. infra, pp. 100-108.

34 Stat. 184, Statutum quod loquitur quod sit providendum super sapientibus eligendis qui

provideant de ordine Hospitalis Misericordie.

35 Stat. 261, Quod quatuor sapientes elligantur qui provideant super damnis que dantur per

Mutiam et alias aquas.

36 Stat. 189, Quod Potestas compellat victualia trahi ad civitatem Laude.

37 Stat. 190, Quod Potestas non accipiat nisi unam securitatem ab aliqua Comunitate loci quolibet

anno.

38 Stat. 194, Quod Potestas teneatur non impedire offitium iudicis exigentis pecuniam Comunis

Laude.

39

Stat. 202, Sacramentum omnium offitialium Comunis Laude.

40 Stat. 203, Quod Potestas Laude non compellat consules iusticie ire ad aliquam iusticiam

faciendam.

magistrati che può individuare i tutori o curatori di un minore42, può imporre ai parenti di una donna maggiore di diciotto anni di esprimere il loro consenso al suo matrimonio43 e può gestire i beni di un prodigo destinandoli ai figli di lui44.

Sempre a lui spetta il controllo dell’applicazione di norme molto varie: una permuta di beni fra un cittadino e un forestiero, per esempio, è possibile solo con l’approvazione del podestà stesso45, è lui, insieme al suo vicario, a sorvegliare che alcune regole sulle cerimonie funebri siano rispettate46 o a garantire che chi riscuote da più di quarant’anni delle decime se le veda definitivamente riconosciute come a lui spettanti47, a lui spetta assegnare, su richiesta di creditori, dei barovarii che eseguano una pignorazione e di imporre loro di svolgere il loro incarico48 anche se gli è proibito con vigore di partecipare con i barovarii o i servitori del comune a qualche pignorazione49; è lui a dover valutare, a fine carica, il comportamento dei consoli di giustizia50, ed è, infine, il podestà a dover controllare che i beni dei banditi siano incamerati dal comune51.

In alcune delle norme riferite, come si è visto, in cui la responsabilità del podestà risulta centrale nell’esecuzione di un compito entro un tempo stabilito o con una precisa frequenza, la sua mancata applicazione viene punita con una pena pecuniaria consistente nella decurtazione dello stipendio del podestà52. Anche qualora il podestà, nel momento in cui il consiglio generale o quello dei sapienti tratti una questione che tocchi uno dei membri del consiglio stesso, non curasse che costui non partecipi alla seduta, verrebbe punito sub pena solidorum centum

42 Stat. 210, Qualiter curatores et tutores dentur. 43 Stat. 227, De matrimoniis cellebrandis. 44

Stat. 247, Quod pater male gerens facta sua cogatur emancipare et dare partem filiis si

voluerint filii.

45 Stat. 252, Quod liceat Laudensibus facere permutationem cum forensibus ut infra e 332, De

alienationibus rerum imobilium in non subditum iurisditioni Domini Potestatis et Comunis Laude qualiter fieri conceduntur ac prohibentur.

46 Stat. 331, De his qui possunt morari ad comedendum ad domum deffuncti.

47 Stat. 337, Quod qui tenuerit decimam per annos quadraginta presumatur esse sua et deffendatur

per Potestatem et Comune Laude.

48 Stat. 354, De barovariis Domini Poestatis Laude dandis pro executione fienda. 49 Stat. 665, Quod Potestas et alii offitiales non participent cum barovariis.

50 Stat. 370, De iurisdictione consulum iusticie Laude e 371, Qualiter consules possint puniri. 51 Stat. 661, Quod bona bannitorum perveniant in Comune, salvo iure creditorum et

descendentium et habentium ius in eis.

52 Nello statuto 17, Quod Dominus Potestas teneatur facere abasari seu relevari stratas civitatis

Laude, ad esempio, dieci lire imperiali, nel 32, Quod Potestas sacramento teneatur facere claudi portas Burleti Comunis Laude di venticinque lire imperiali).

imperialium53. E, analogamente sanzionato sarebbe se venisse meno al compito di executioni mandare omnes reformationes et consilia que fient per Sapientes in Camera Civitatis Laude vel alios Sapientes dicte civitatis vel per Comune Laude, cum licentia prefacti Domini, anche se in questo caso la pena si limita a dieci lire imperiali de suo salario54.

Una questione istituzionale delicata viene trattata nello statuto 18655, in cui si legge che il podestà non può proibire ad un notaio di compilare un instrumentum di denuncia contro il podestà stesso o i suoi collaboratori; anche in caso di mancata obbedienza a questo statuto si prevede una pena di dieci lire da sottrarre a suo stipendio, da sommare a quella eventualmente prevista dallo statuto che secondo la denuncia avrebbe violato. Che la situazione fosse, come è immaginabile, spinosa, si ricava anche dallo statuto successivo, che impone una pena al notaio che rifiutasse di stendere una denuncia contro il podestà quando ciò gli venisse richiesto. Evidentemente le pressioni, se non si vuol dire i rischi, a cui il notaio risultava sottoposto, nel caso in cui avesse predisposto la denuncia, erano tali per cui in questo caso era necessario obbligarlo a fare il suo dovere sotto minaccia di una sanzione.

Passando all’ultima parte della raccolta, come si è già visto56, nelle lettere dei signori di Milano al comune il podestà è indicato come destinatario, in rappresentanza della città, e riguardano ancora suoi compiti alcuni degli statuta addita: si prescrive che il podestà si occupi della preparazione dei ceri del patrono della città San Bassiano57, che esiga la consegna, a fine carica, dei libri dei canevari58, che faccia suonare la campana per chiamare i giudici al loro ufficio59, che nessuno possa rimanere di notte nei chiusi della città senza il suo permesso60, che sia lui a garantire l’applicazione di una norma edilizia61. Si precisa, poi,

53 Stat. 182, Quod Potestas teneatur expellere de consilio omnes quibus tangeret negotium dicti

concilii.

54 Stat. 183, Quod Potestas teneatur executioni mandare reformationes et consilium sapientum. 55 Quod Dominus Potestas non possit prohibere alicui notario facere instrumentum denuntiationis

sibi et familie sue.

56 Cfr. supra, pp. 65-71.

57 Stat. 668, De cereis Sancti Bassiani fiendis et manutenendis. 58

Stat. 671, De libris gubernatoris pignorum consignandis ad Cameram Armarii in fine offitii.

59 Stat. 688, De campana pulsanda pro ascensu iudicum. 60 Stat. 690, Quod nullus debeat iacere nec stare in clausis. 61 Stat. 694, Quod non fiat domus paleata in civitate Laude.

l’incompatibilità della carica di podestà con quella di console di giustizia62, ed è nuovamente indicato nella sua funzione di giudice63.

In sintesi, i compiti del podestà vanno dal controllo delle altre cariche del comune alla garanzia della corretta applicazione degli statuti, dalla tutela del territorio all’esercizio del potere giudiziario, dal controllo della correttezza dei commercianti all’applicazione delle norme edilizie, e, se dalla lettura degli statuti si ricava l’impressione che il compito principale del podestà sia l’amministrazione della giustizia, si può dire che non c’è ambito in cui il suo controllo non si faccia sentire, anche se ad essere più specificamente incaricati del controllo in alcune materie saranno altri magistrati, che a lui comunque devono far più o meno strettamente riferimento.

Accanto al podestà appare in alcuni Statuti un vicario, la cui funzione sostanziale risulta, naturalmente, quella di sostituire il podestà stesso in alcuni incarichi: può essere lui, ad esempio, a presiedere all’elezione dei Dodici Sapienti in luogo del podestà, a elaborare con loro modifiche agli statuti64, o a svolgere molte delle funzioni già viste per il magistrato superiore65, compresa quella di giudice66. In altri statuti il vicario appare alternativo a uno iudex potestatis67 e solo di rado è indicato come unico responsabile di un incarico preciso, come, quello di accertare e punire eventuali ritardi nello spegnimento di un incendio68. È possibile che la relativa rarità con cui questa figura risulta citata nella raccolta dipenda, però, più che dai limiti della sua carica, dal fatto di considerare scontato che

62 Stat. 704, Quod notarii Domini Potestatis et eius iudicum non participent cum notariis consulum

nec e converso.

63

Stat. 679, Quod nullus possit esse consul iustitie Laude nisi sit iudex vel notarius.

64 Stat. 7, De ellectione duodecim Sapientum et eorum officio.

65 Si possono denunciare a lui, invece che al podestà il possesso e l’uso di strumenti per catturare

gli uccelli (stat. 41, De columbis non capiendis) spetta anche a lui la responsabilità di allontanare da un consiglio che tratti un affare che lo riguardi un membro del consiglio stesso (stat. 182, Quod

Potestas teneatur expellere de consilio omnes quibus tangeret negotium dicti concilii) e di

verificare che non ci siano abusi nella celebrazione del lutto per un defunto (stat. 331, De is qui

possunt morari ad comedendum ad domum deffuncti), e ancora il vicario può esaminare e

giudicare la condotta durante la carica dei consoli di giustizia (stat. 370, De iurisdictione consulum

iusticie Laude e 371, Qualiter consules possint puniri).

66 Cfr. gli statt. 602, De pena temptantis corrumpere Potestatem vel offitiales, dove si stabiliscono

le pene per chi cerchi di corrompare un giudice, 605, De pena ludentis ad bisclatiam, 612, De pena

euntis de nocte sine lumine vel cum armis, 623, De eodem (cioè De invitamentis).

67 Cosi negli statuti 257, Quod pater male gerens facta sua cogatur emancipare et dare partem

filiis si voluerint filii.

potesse sostituire il podestà in qualunque situazione: non si riesce, infatti, a individuare ambiti in cui ciò appaia impossibile. È, quindi, probabile, che quando negli Statuti si scriveva potestas si intendesse potestas vel eius vicarius.

Più spesso, nella raccolta, sono, invece, citati i sapienti; il termine è utilizzato con diverse accezioni: talora in senso generico, ad esempio ad indicare i membri del consiglio generale del podestà, o i membri del consilium iudicum69, mentre altrove indica gli esperti che offrano al magistrato giudicante il loro parere70: in questa accezione è presente in molti capitoli, che dimostrano quanto la funzione fosse importante e diffusa71, anche se la prassi di ricorrere al consilium sapientis venne fortemente limitata da un decreto signorile che si è già visto, uno degli ultimi testi della raccolta72.

In molti capitoli, però, il termine sapientes indica i membri dell’importante magistratura dei Dodici Sapienti, cittadini di età superiore ai ventun anni, eletti dal podestà e dal suo consiglio per un tempo di due mesi col compito di presiedere agli affari del comune insieme al podestà e al suo vicario73, di riformare o promulgare nuovi statuti, e di mantenere bonum et pacificum statum della città. Le loro decisioni, assunte a maggioranza o all’unanimintà, vengono poi sottoposte al consiglio generale e devono avere, naturalmente, la conferma del Magnificus

69 Stat. 129, Declaratio verborum qualiter debet procedi sumarie de plano et sine strepitu et figura

iuditii.

70 Le modalità e le circostanze che regolano l’obbligo di interpellare un perito sono precisate nello

statuto 79, De sapientibus dandis, ma anche molti altri testi fanno riferimento ai sapientes intesi in questo ruolo: Stat. 63, De concilio pronuntiando infra tres dies, stat. 92, De eodem (cioè De

responsione fatienda certis interrogantibus), stat. 96, De exhibitione instrumentorum et imbreviaturarum, stat. 99, Quod quilibet teneatur respondere clare positionibus credere vel non credere, stat. 106, Qualiter iudex seu consultor potest accedere ad videndum discordiam, stat. 142, De gravamine precepti et interloqutorie, stat. 321, De restitutione rei locate, stat. 420, De modo et forma extimandi dampna data, stat. 670, De expensis restituendis per subcumbentem in interlocutoria, stat. 689, De aquis derrivandis

71 Cfr. A. G

ROSSI, Consilium Sapientis e giurisperiti a Lodi tra due e trecento, in Archivio Storico Lombardo a CXXX (2004) vol X, pp 11-71.

72 Stat. 709, Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum Imperialis Vicarius Generalis A tergo nobili

viro Potestati nostro Laude.

73

Senza l’approvazione delle altre cariche, i Sapientes non possono modificare gli statuti. Cfr. stat. 487, Quod sapientes qui nunc sunt et pro temporibus fuerint non possint aliquid ordinare quod sit

Dominus74; nessuno di loro può essere sostituito nell’esercizio delle sue funzioni se non perché ammalato o impedito da una causa grave e dimostrabile75.

Si è già visto come i Dodici Sapienti affianchino il podestà in alcuni incarichi76e come il podestà sia a sua volta tenuto ad executioni mandare omnes reformationes et consilia que fient per Sapientes in Camera Civitatis Laude vel alios Sapientes dicte civitatis77. Essi hanno anche il compito di definire gli approvvigionamenti per la città di Lodi che poi il podestà si incaricherà di pretendere dal contado78. Altre norme riguardano il ruolo dei Sapientes come coordinatori e controllori di altre funzioni: devono eleggere i campsores presso cui chi deve pagare un affitto a qualcuno che abiti lontano possa depositare l’affitto stesso79, approvare la nomina dei servitores e verificarne la correttezza nello svolgimento delle mansioni, ed è presso il loro ufficio che questi ultimi, all’atto dell’assunzione della carica, devono versare una garanzia di venticinque lire80. Almeno due dei Sapienti, poi, devono essere presenti alle aste dei beni pignorati svolte nel broletto del Comune81. Altre norme li vedono nel ruolo di controllori delle attività economiche: sono i sapienti a curare la preparazione di misure campione da usarsi come modello di riferimento in città82, a loro spetta l’ispezione presso i prestinari per verificare l’onestà dei pesi usati per il pane83 e non è possibile aprire una betola seu taberna se non nei luoghi destinati a ciò dai

Nel documento Gli statuti di Lodi del 1390 (pagine 78-87)