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I RAPPORTI CONVENZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI DEGLI OPERATOR

3. I RAPPORTI CONVENZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria

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Art.1, commi 5 e 6, l. n. 120/2007.

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Art. 22 bis, d.l. n. 223/2006 conv. con l. n. 248/2006; sul punto si v. già l’art. 3, commi 10 e segg. del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124.

268

Art. 22 bis, d.l. n. 223/2006 conv. con l. n. 248/2006.

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Art.1, comma 7, l. n. 120/2007.

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maggiormente rappresentative in campo nazionale; nelle procedure di contrattazione, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa271.

Nel merito, gli accordi nazionali sul rapporto convenzionale tra il S.s.n. e i responsabili delle cure primarie devono rispettare alcuni fondamentali principi assistenziali-organizzativi. In primo luogo, fondamentale principio assistenziale è quello per cui spetta all’assistito il diritto di libera scelta del medico, seppure nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico; la scelta effettuata ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata. Tale libertà di scelta include per l’assistito la possibilità di revocare l’opzione effettuata nel corso dell'anno; in chiave reciproca, è riconosciuta al medico una facoltà di ricusazione della scelta, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità.

In secondo luogo, è garantito ai medici in rapporto convenzionale il diritto all’esercizio della libera professione: spetta agli accordi collettivi nazionali disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione, al fine di garantire che il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente. Le prestazioni offerte in attività libero-professionale devono essere definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti; è espressa una preferenza generale nei confronti di tali attività incentivanti. Il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

In terzo luogo, ai medici in regime convenzionale è riconosciuto un compenso, articolato sulla base di una pluralità di criteri di calcolo; spetta agli accordi collettivi definire la struttura di tale compenso, prevedendo: una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa

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Art. 8, comma 1, d. lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e poi modificato dall'art. 6, d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254.

programmati; una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali.

Funzionale alla continuità del servizio è il principio in virtù del quale l'attività assistenziale deve essere garantita per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio. Tale principio assistenziale assume specifica rilevanza nell’ambito delle più recenti tendenze al ripensamento della tradizionale sanità ospedalocentrica, che vedono nella valorizzazione delle cure primarie uno dei loro profili qualificanti; in particolare, si tratta di garantire ai cittadini la massima prossimità nelle cure e un’effettiva presa in carico del paziente, provvedendo a tale fine alla promozione della continuità assistenziale e all’integrazione tra le diverse attività di tipo sociale e sanitario.

A questo riguardo, spetta alle aziende USL provvedere, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, ad individuare gli obiettivi, concordare i programmi di attività e definire i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, inoltre, partecipano alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento secondo le modalità individuate dallo stesso accordo collettivo nazionale.

L’accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale avviene sulla base di parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato di formazione in medicina generale o del diploma di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente272. La graduatoria annuale deve evidenziare i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato.

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In relazione allo svolgimento dell’attività assistenziale in forma associata, spetta all’accordo collettivo nazionale disciplinare la partecipazione dei medici con rapporto di lavoro convenzionale a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto. E’ comunque prevista la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale.

La convenzione può essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le aziende sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.

PRINCIPIO XI