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L A RESPONSABILITÀ DELLE R EGIONI PER IL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

3. L A RESPONSABILITÀ DELLE R EGIONI PER IL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Al di fuori dei livelli essenziali di assistenza, finanziati a valere sulle risorse annualmente ripartite tra le Regioni a livello nazionale, tutte le ulteriori esigenze finanziarie delle Regioni nel settore sanitario (dovute, ad esempio, alla erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive a quelle garantite sull’intero territorio nazionale o ad eventuali inefficienze nell’organizzazione del servizio) devono essere finanziate con risorse regionali. Tale fondamentale principio – che è alla base degli stessi Patti di stabilità sanitari – implica che – in linea generale - gli eventuali disavanzi devono essere coperti direttamente dalle Regioni, attraverso apposite manovre correttive anche a carattere fiscale.

In termini economico-contabili, i disavanzi delle singole regioni nel settore sanitario sono annualmente riportati nella Relazione generale sulla situazione economica nel paese (RGSEP) come mero raffronto fra il livello di finanziamento deliberato dal CIPE

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(finanziamento programmato) e la spesa effettiva registrata per aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali dati, conseguentemente, non tengono conto, sul versante della spesa, dei disavanzi degli IRCCS e dei Policlinici Universitari, né, sul versante delle entrate, di tutte le misure di copertura predisposte dalle Regioni mediante l'utilizzazione di risorse di bilancio proprie, ulteriori rispetto al finanziamento statale.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, spetta alle Regioni coprire125 gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati attraverso il ricorso alle modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di: a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa; b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente; c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

Per garantire il rispetto di tale fondamentale regola di responsabilizzazione delle Regioni nella gestione delle risorse disponibili per l’erogazione dei LEA sanitari, sono previsti specifici adempimenti e sanzioni finalizzati ad evitare il formarsi di ingenti disavanzi sanitari regionali.

Annualmente, in sede di adozione della legge finanziaria, lo Stato definisce infatti le sanzioni finanziarie per le Regioni che non provvedono alla tempestiva copertura dei disavanzi sanitari cumulati; tali sanzioni sono di regola formulate in termini di mancata erogazione alle Regioni in disavanzo dei finanziamenti aggiuntivi stanziati dallo Stato per l’adeguamento dei trasferimenti alle esigenze assistenziali emerse in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate 126.

A tali sanzioni a carattere finanziario si aggiungono poi gli ulteriori interventi straordinari statali a carattere sostitutivo finalizzati a vincolare le Regioni all’adozione di strumenti correttivi e di misure di risanamento. Rientra in tali misure a carattere sostitutivo la previsione127 per la quale, qualora dai dati del monitoraggio del quarto

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Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, successivamente recepito dall’art. 4, comma 3, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv. con l. 405/2001.

126

Art. 40, comma 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 1, comma 176, l. 30 dicembre 2004, n. 311.

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trimestre si registri nel settore sanitario un disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati in corso d'anno i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida le regioni interessate a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, è chiamato ad approvare il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, ai fini di determinare il disavanzo di gestione ed adottare i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

Nel caso in cui128 i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal Presidente della regione, in qualità di Commissario ad acta, entro il 31 maggio, nella regione interessata si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di mancata ottemperanza della Regione agli adempimenti relativi al contenimento della dinamica dei costi stabiliti dalla normativa vigente, la Regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio129. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti previsti con apposita Intesa Stato-Regioni. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiori finanziamenti anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma130.

128

Art. 1, comma 277, l. 23 dicembre 2005, n. 266.

129

Art. 1, comma 176, l. 30 dicembre 2004, n. 311.

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Il principio della responsabilità regionale in merito alla copertura degli eventuali disavanzi sanitari ha, in realtà, subito numerose eccezioni e deroghe nel corso degli anni, coincidenti con l’approvazione di straordinari interventi statali di ripiano dei disavanzi sanitari regionali. La difficoltà nel determinare preventivamente il fabbisogno sanitario a livello nazionale e regionale e l’esigenza di garantire agli assistiti l’effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza ha infatti reso necessari interventi statali di integrazione delle risorse originariamente assegnate alle Regioni, configurati sotto forma di ripiani dei disavanzi sanitari pregressi e ripartiti ora tra tutte le Regioni sulla base del numero dei residenti131, ora tra le Regioni con i più elevati disavanzi sulla base di criteri proporzionali all’entità del debito cumulato 132.