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Capitolo 5 La disciplina degli scarichi

5.3 Regime autorizzatorio degli scarichi

5.3.1 D. Lgs. 152/06 e normativa regionale

Gli artt. 124 e 125 al capo II “Autorizzazione agli scarichi” del D.Lgs. 152/06 definiscono i criteri generali per l'autorizzazione allo scarico e forniscono indicazioni per quanto riguarda gli adempimenti tecnici e amministrativi da rispettare nella domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

Si riportano parte dei contenuti degli articoli suddetti rilevanti ai fini dell'autorizzazione degli scarichi:

Art. 124 (Criteri generali) – 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

Art. 125 (Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali) – 1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

A livello regionale (Regione Toscana) i riferimenti autorizzatori sono contenuti nella L.R. 31-5- 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” agli artt. 4, 5 e 6 del Capo II dove vengono disciplinate in ordine: l'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, le modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico.

Ulteriori riferimenti li troviamo nel D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20). In particolare il Titolo II “Autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche” al Capo I (Artt. 5-12) disciplina il rilascio di nuove autorizzazioni e, al Capo II (Artt. 13,14), il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue.

5.3.2 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n.59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima venivano richiesti e ottenuti separatamente.

L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente e ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici determinando un miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo.

Il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” definisce le procedure, i termini, il ruolo dei soggetti competenti in materia di AUA. Il Decreto rappresenta, sotto un certo profilo, la risposta del legislatore alla richiesta delle imprese di

semplificare i procedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste da leggi in materia ambientale per il tramite del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Secondo il D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene richiesta dai gestori degli impianti di cui all’art. 1 del Decreto stesso nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06;

a) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

c) autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

d) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

e) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06. Pertanto le acque che ricadono in AUA sono:

 Acque reflue industriali da processi produttivi

 Acque reflue industriali da raffreddamento

 Acque reflue industriali di lavaggio

 Acque reflue meteoriche di dilavamento5

L’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si applica a tutte:

5 Le acque meteoriche di dilavamento (AMD) si distinguono in: acque meteoriche di prima pioggia (AMPP), acque meteoriche contaminate (AMC) e acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC); sono disciplinate da:

 D.Lgs. 152/06 all'art. 113;

 le imprese che non sono soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei sette titoli abilitativi suesposti (si veda l’art.1, comma1, D.P.R. n.59/2013);

 le PMI “Piccole e Medie Imprese” (di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005);

 i gestori che eserciscono attività soggette a sole comunicazioni (per esempio per il recupero di rifiuti in regime semplificato) ovvero all’autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all’articolo 272 del D.Lgs. 152/06 possono decidere di non richiedere l'AUA fermo restando il passaggio attraverso il SUAP per la presentazione delle istanze(articolo 3, comma 3, D.P.R. n.59/2013).

Mentre non possono usufruire dell'AUA:

 gli impianti soggetti ad AIA;

 i progetti sottoposti a V.I.A.(art.26 del D.Lgs 152/2006 e, s.m.i.);

 le procedure ordinarie per i rifiuti (art.208 del D.Lgs 152/2006 e, s.m.i.);

 gli impianti FER “Impianti di Energia da Fonti Rinnovabili” (D.Lgs. 387/2003);

 le attività soggette alla direttiva “nitrati” (direttiva “nitrati” 2011/721/UE);

 gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE;

 gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori).

L’AUA va richiesta in caso di stabilimento/attività/impianto nuovo o di trasferimento dello stesso e nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):

 allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall'AUA, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;

 al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'AUA.

Il gestore, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013, può non avvalersi dell’AUA qualora si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale.

All'art. 4 del D.P.R. 59/2013 viene definita la procedura per il rilascio dell'AUA; in particolare vengono fornite indicazioni per quanto riguarda le modalità di presentazione dell'istanza comprese le comunicazioni e l'iter amministrativo che vede tre casistiche applicative in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi, in particolare:

a) procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'Autorizzazione Unica Ambientale (Art. 4, comma7);

a) procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'Autorizzazione Unica Ambientale (Art. 4, comma7);

b) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'Autorizzazione Unica Ambientale, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (Art. 4, commi 4 e 5).

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 59/2013 valgono le seguenti disposizioni riguardanti la durata dell'autorizzazione, le modalità di rinnovo e le modifiche:

 L'AUA ha durata pari a 15 anni, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, a decorrere dalla data dell’adozione del provvedimento.

 Il rinnovo dell’AUA deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 59/2013.

 Le modifiche sono disciplinate dall’art. 6 del Regolamento.

 Sono sostanziali ai fini dell’AUA le modifiche che risultano essere sostanziali ai fini delle normative (nazionali e regionali) settoriali.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d.P.R. 59/2013. L’iter procedurale è analogo a quello previsto per una nuova istanza di AUA.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazione alla Regione salvo quanto previsto dal c. 3 dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica. La Regione provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.

Il D.P.R. 59/2013 (art.6, comma 4) prevede “le Regioni possono, nel rispetto delle norme di settore

“modifica sostanziale” applicabile al titolo abilitativo inerente l'autorizzazione allo scarico è quella fornita dall'art. 124, comma 12 del D. Lgs. 152/06 di seguito riportata:

“...scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente....”.

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