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Il Decreto riconosce un certo grado di flessibilità sulle modalità documentali che possono contenere la Dichiarazione non finanziaria.

1. la dichiarazione non finanziaria può essere inserita all’interno di un’apposita sezione della relazione sulla gestione (Art. 2428 c.c.): deve essere contrassegnata, per espressa previsione normativa, come “dichiarazione non finanziaria” e deve indicare, tutte le informazioni previste dal decreto indicando altresì l’indicazione del sito internet dove è pubblicata ed è possibile consultarla (Art. 5, comma 2).

2. Può essere costituita come una relazione separata dalla relazione sulla gestione che deve essere espressamente contrassegnata dalla dicitura “Dichiarazione (Individuale/consolidata) di carattere non finanziario”. In questo caso la normativa non prevede l’obbligo di denominare il documento

19 Assonime, Circolare 13/2017

20Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori

mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché' degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

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come “dichiarazione non finanziaria” ma, permette di qualificare la documentazione con altre formule a patto che comunque si inserisca la dicitura “Dichiarazione non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016”. Il legislatore ha voluto agevolare i molti enti/società che già prima dell’entrata in vigore del Decreto redigevano documenti simili alla Dichiarazione non finanziaria, in forma volontario, rispettando le varie prassi oramai consolidate all’interno degli enti di interesse pubblico.

In conclusione, il Decreto concede agli enti un’ampia libertà di esposizione delle informazioni componenti la dichiarazione non finanziaria, senza impedire alle società di pubblicare ulteriori documenti volontari riguardanti materie socio/ambientali.

La dichiarazione non finanziaria può essere pubblicata: a) All’interno della Relazione sulla gestione;

b) All’interno di una relazione separata;

c) Suddividendo le informazioni, oltre che nella relazione sulla gestione, anche in altre sezioni.

L’attuale disciplina sui bilanci prevede già una serie di informazioni di carattere non finanziario all’interno della relazione sulla gestione. Nello specifico, l’art. 2428 c.c., (bilancio d’esercizio), l’art. 40 del D. Lgs 127/1991, (bilancio consolidato),prevede che il bilancio sia corredato da una relazione sulla gestione, contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione comprendendo gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale (Art. 2428, comma 2).

Allorché la dichiarazione sia inserita all’interno della relazione sulla gestione, l’art. 3 comma 9 del Decreto, prevede che si considerano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario: lo scopo è evitare le duplicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione rappresentasse una relazione separata, si può ritenere sufficiente un semplice richiamo della presenza della stessa all’interno della relazione sulla gestione.

La redazione della Dichiarazione non finanziaria prevede alcuni principi comuni e poi si articola a seconda che la dichiarazione sia una sezione della relazione sulla gestione o una relazione distinta. In sostanza è demandato agli amministratori della società garantire che la dichiarazione non finanziaria sia redatta in conformità della legge, agendo secondo professionalità e diligenza. Il collegio sindacale, l’organo di controllo, vigila sull’osservanza delle disposizioni previste dal decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea.

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Il regime di pubblicità per gli enti che pubblicano la dichiarazione in una relazione separata è più complesso: la relazione, dopo essere stata approvata dall’organo amministrativo, viene messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio (Art. 5, comma 1, lettera b21)).

Nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria costituisca una relazione autonoma, ci si è posti il problema se la sua redazione e pubblicazione sia un atto delegabile dall’organo amministrativo; il problema non si pone, invece, se la dichiarazione viene inclusa nella relazione sulla gestione. Il divieto di delega in materia di bilancio trova il suo fondamento sul fatto che, essendo un rendiconto sulla gestione della società che impatta sugli interessi dei soci, richiede una obbligatoria assunzione collegiale di responsabilità ma anche sul fatto che il bilancio presuppone un programma imprenditoriale e la determinazione di linee guida dell’impresa cui tutti gli amministratori sono chiamati a concorrere in prima persona. La dichiarazione non finanziaria è un rendiconto sulle politiche aziendali e sull’impatto dell’attività sociale (focalizzata su profili socio/ambientali) che presuppone la definizione di una strategia di politica aziendale volta a creare valore e alla quale tutti gli amministratori devono concorrere: da ciò si deduce che la relazione non finanziaria debba essere redatta e pubblicata dall’organo amministrativo e che non sia delegabile.

Per le fasi successive all’approvazione del plenum del consiglio di amministrazione, non vi sono problemi particolari nel caso in cui la Dichiarazione non finanziaria sia pubblicata nella relazione sulla gestione Se così fosse, l’iter di redazione e pubblicazione seguirebbe quello della relazione sulla gestione. Nello specifico, se la società è quotata nei mercati regolamentati italiani, come la maggior parte degli enti di interesse pubblico, si dovrà seguire il procedimento dettato dall’art. 154 ter del TUF. Qualora, invece, la Dichiarazione sia pubblicata in una relazione separata, come detto, una volta approvata dal consiglio di amministrazione, viene resa disponibile al collegio sindacale e ai revisori contabili entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio.

Una perplessità può sorgere quando ci si domanda se il processo di formazione della dichiarazione non finanziaria comporti anche un passaggio in assemblea dei soci, come accade, per espressa previsione di legge, per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Infatti, secondo il decreto, nulla è stabilito. Ci sono opinioni pro e contro per il passaggio in assemblea dei soci, ma sostanzialmente possiamo dire che ogni ente può decidere autonomamente se fare il passaggio in assemblea, pur

21 B): costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque

da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto

di bilancio, ed e' oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

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sapendo che l’unico scopo, è informativo, visto che l’approvazione spetta esclusivamente all’organo amministrativo.

La pubblicazione, qualora la dichiarazione sia contenuta all’interno della relazione sulla gestione, segue il regime pubblicitario della relazione, ossia viene depositata con il bilancio entro trenta giorni dalla data di approvazione dell’assemblea. “Qualora sia pubblicata con una relazione separata, deve essere depositata presso il registro delle imprese, a cura degli amministratori, congiuntamente alla relazione sulla gestione”22. La pubblicazione congiunta della dichiarazione non finanziaria

inserita nella relazione separata e della relazione sulla gestione è da intendersi come termine ultimo di pubblicazione. Le società, quindi, potranno depositare la relazione separata anche in un momento diverso dal deposito della relazione sulla gestione, purché il momento sia anteriore al deposito di quest’ultima relazione.