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La registrazione e la tutela doganale.

第二百一十五条 [非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪]

2.3 Strumenti di tutela del marchio.

2.3.2 La registrazione e la tutela doganale.

La registrazione doganale del marchio è un’ulteriore forma di protezione del proprio titolo di proprietà intellettuale. Il titolare del diritto può fare richiesta di tutela alla Amministrazione Generale delle Dogane, che rilascerà un Property Right Custom Protection Recordal Certificate, un certificato di registrazione. Questo ha una

72 Cfr. SEMPI, Trasferimento di tecnologia…, cit., pp. 105-107; Guida ICE – DE SANCTIS,

validità di dieci anni, rinnovabile per altri dieci (senza però eccedere la durata del titolo di proprietà intellettuale).73Si precisa ad ogni modo che la registrazione non è indispensabile per richiedere l’intervento dell’autorità doganale, tuttavia è consigliabile per una più ampia garanzia di tutela.

Preliminarmente, bisogna sottolineare come le dogane cinesi non siano influenzate dalle disposizioni legislative straniere sulle importazioni ed esportazioni. Esse, infatti, non accettano richieste di tutela se la proprietà intellettuale non è riconosciuta direttamente dalla legge cinese e d’altro canto, agiscono sempre nel caso in cui venga violata una legge cinese, indipendentemente dal fatto che venga violata quella del paese da cui provengono o verso cui sono diretti i beni.74

La registrazione del diritto di proprietà intellettuale ne permette l’inserimento in un’apposita banca dati consultabile dalle amministrazioni, dagli uffici doganali e dai porti. Contestualmente, la GAC compie un’attività di monitoraggio sulle merci in entrata e in uscita alle frontiere e nei porti, e di fronte ad un’ispezione in cui si segnali la presenza di merci sospette è possibile ottenerne il blocco in dogana (se la violazione è accertata, anche il sequestro o la confisca).

Qualora le merci sospette siano bloccate, l’autorità doganale potrà richiede al titolare del diritto di marchio (e di proprietà intellettuale in generale) di recarsi sul posto per accertare la liceità della spedizione. L’ufficio doganale potrà richiedere altresì il versamento di una cauzione (fino a 100 mila Renminbi) per la mancata tutela o contestazione, per le spese di conservazione della merce sequestrata, oppure, nel caso in cui l’accertamento si riveli erroneo, come compensazione per i danni subiti per il blocco dal proprietario della merce.75

Le dogane, oltre a condurre indagini (su richiesta o per iniziativa spontanea) sulle merci ritenute sospette, collaborano con le autorità amministrative e forniscono assistenza all’autorità giudiziaria.

Secondo la Legge sulle dogane (中华人民共和国海关法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó hǎiguānfǎ,Customs Law of the People’s Republic of China),76 l’autorità doganale ha

73 Angela CARPI, Il nuovo regolamento riguardante la protezione doganale della proprietà

intellettuale della Repubblica Popolare Cinese, in TIMOTEO,Regimi e tutela…, cit., p. 269.

74Cfr. Angela CARPI, in TIMOTEO,Regimi e tutela…, cit.,ibidem.

75Cfr. Guida ICE – DE SANCTIS,Registrare il marchio in Cina…, cit., p. 22.

76 La legge entrò in vigore in data 1 luglio 1987. L’ultimo emendamento risale al 2000. È

II. La contraffazione inoltre il potere di comminare sanzioni e, se risulta che la violazione integra una fattispecie di reato, il presunto contraffattore può essere indagato per responsabilità penale. A proposito della Legge sulle dogane,

La normativa doganale cinese è stata oggetto fin dagli anni Novanta di numerose revisioni in risposta alle richieste avanzate sul piano internazionale, in particolare dagli Stati Uniti. A partire dal 1992, con la sottoscrizione di una serie di accordi bilaterali con il governo americano, la Cina in virtù degli impegni assunti, è venuta costruendo un sistema di regolamentazione della lotta alla contraffazione sul fronte doganale che ha trovato un importante punto di arrivo nella revisione della legge sulle dogane nel 2000.77

Nel 2003 è stato approvato il “Regolamento sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale”, che disciplina alcuni aspetti della Legge sulle dogane; il Regolamento è stato poi emendato nel 2010. L’emendamento del 2010 comunque ha apportato soltanto poche modifiche rispetto alle novità introdotte dal Regolamento e dalla riforma del 2003. I punti cardine della riforma sono stati: la semplificazione delle procedure per richiedere la tutela doganale; il rafforzamento del potere di indagine dell’autorità; la limitazione del sequestro d’ufficio; il deposito di una “contro–cauzione” per il rilascio dei beni sequestrati (che riguarda però solo le questioni relative ai brevetti, armonizzandosi all’art. 53 TRIPs); l’obbligo di motivare un’eventuale opposizione alle azioni doganali; infine l’abolizione della possibilità di rinuncia alla tutela (una volta richiesta la tutela infatti non è più possibile rinunciarvi). Nonostante però una più chiara definizione del potere doganale, restano alcune carenze:

[…] se la nuova normativa migliora notevolmente la disciplina della protezione doganale dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso una armonizzazione della normativa agli standard internazionali, tuttavia è ancora carente su alcuni punti essenziali. Per esempio manca una disposizione chiara quanto ai

(segue nota) 民共和国知识产权海关保护条例 Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhīshi chǎnquán

hǎiguān bǎohù tiáolì,Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights) del 2003

(emendato nel 2010), e dalla Decisione del Consiglio di Stato che emenda il Regolamento sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale (国务院关于修改《中华人民共和国知识产权海关 保护条例》的决定 Guówùyuàn guānyú xiūgǎi "Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhīshi chǎnquán

hǎiguān bǎohù tiáolì" de juédìng, Decision of the State Council Amending the Regulations on

Customs Protection of Intellectual Property Rights). La legge è consultabile al sito WIPO http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6599.

casi della cosiddetta “importazione parallela di beni”: in passato è già accaduto che la dogana eccedesse nell’imposizione di sanzioni amministrative in questi casi, vista la mancanza di fondamento legale. Mancano anche delle chiare disposizioni in materia penale ed appare paradossale che la dogana, in mancanza di una richiesta ufficiale a seguito della segnalazione al titolare del diritto di beni sospettati di ledere tale diritto, debba rimanere passiva e permettere che i beni passino anche nei casi di palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale.78