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Come regolamentare il fenomeno?

Capitolo 2 “ Aspetti economici delle criptovalute; vantaggi, svantaggi,

2.2 Possibili applicazioni delle criptovalute; le ICO

2.2.3 Come regolamentare il fenomeno?

Recuperando il concetto di elevato rischio e dell’assenza di uno standard giuridico ufficiale andiamo a vedere le probabili problematiche giuridiche del fenomeno.

• Problematiche giuridiche:

Come possiamo regolamentare le ICO? In primis è sicuramente essenziale valutare la natura stessa del token , perché caratteristiche diverse

potrebbero portare a interpretazioni differenti e quindi a diversi testi normativi alla quale fare appello. Interessante la proposta suggerita dalla

32 Secondo la fonte Tokendata (ripresa dal sito https://bitcoinclub.it/ico/quante-sono-le-ico-fallite/) sono ben

142 le ICO fallite nella fase di finanziamento. Non esiste, ad oggi, un regolamento che di fatto tuteli gli investitori.

40 società svizzera MME dalla quale si possono individuare tre classi di token33:

1) Token di classe 1 (nessuna controparte): qui il token è una vera e propria valuta e non rappresenta alcun asset sottostante. Il possessore può vantare unicamente diritti di proprietà (esclusi ulteriori diritti), non possiede nessun tipo di diritto assoluto o relativo nei confronti di una controparte (come il soggetto generatore di token o eventuali terze parti).

2) Token di classe 2 (diritti verso controparti) : il possessore, a differenza del caso mostrato in precedenza, vanta dei diritti da esercitare nei confronti del soggetto emittente o verso soggetti terzi. Alcuni di questi diritti possono essere:

a. Token per pagamenti di specifico ammontare: in questi casi il titolare ha diritto a ricevere un pagamento per un importo specifico (medesima logica dei titoli cambiari34).

33 Fonte: “Conceptual Framework fo Legal & Risk Assesment of Blockchain Crypto Property”

https://www.mme.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/170927_Magazinbeitrag_BCP_Genesis_Versio n.pdf

34 La cambiale, nel diritto italiano, è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di rimandare il pagamento

di una somma in denaro. In Italia la disciplina principale è contenuta nella cosiddetta legge cambiaria (Regio Decreto del 14 dicembre 1933, n. 1669). Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiale

41 b. Token per redditi futuri: sulla base di determinate condizioni, il

possessore dei token ha diritto a riscuotere dei redditi futuri. c. Token per il ricevimento di beni (anche immateriali) o per la

prestazione di servizi: al titolare è conferito il privilegio di ricevere una determinata prestazione o un bene, dal soggetto emittente o da un terzo che abbia stipulato accordi commerciali con questi.

d. Token rappresentativi di asset: diritto di proprietà di un determinato asset.

Se volessimo fare una comparazione con gli strumenti della finanza tipica, i token di classe 2 potrebbe rientrare nella categoria dei titoli di credito35.

3) Token di classe 3 (diritti di comproprietà) : l’ultima classe riguarda token che hanno funzione mista, in quanto rappresentano una proprietà ma conferiscono anche altri diritti (diritti di voto, diritti economici). Vediamo come la normativa italiana potrebbe approcciarsi a queste specifiche casistiche. Per quanto riguarda i token di classe 1, ad oggi è richiesto che la vendita dei token avvenga nel territorio italiano tramite soggetti autorizzati alle

35 Secondo l’art. 1992 c.c., sono titoli che conferiscono al possessore “diritto alla prestazione in esso indicata

verso presentazione del titolo”, nelle varie tipologie di titoli cambiari, titoli obbligazionari o di prestito, titoli di partecipazione, titoli rappresentativi di merci e documenti di legittimazione.

42 attività di cambio valuta (tipicamente un exchange), i quali provvedano

all’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina dell’antiriciclaggio 36.

Più complesso è il discorso dei token di 2 livello, è necessario scomporre ulteriormente la fattispecie Per i punti a,b,d rispetto a come è configurato il token potrebbe essere collocato nell’ambito della categoria dei valori mobiliari, degli strumenti finanziari (o simili) oppure come strumento partecipativo al capitale di rischio. Questo renderebbe applicabili le varie previsioni del diritto societario, del Testo Unico della Finanza37 e delle norme inerenti al pubblico risparmio, con particolare riferimento all’obbligo di redazione e comunicazione di un prospetto informativo, all’applicazione della direttiva MIFID ed alla disciplina degli emittenti contenuta sia nel medesimo TUF sia nel regolamento Consob38. D’altra parte qualora il token non sia assimilabile ad uno strumento finanziario è sempre necessario verificare che non si ricada nella disciplina

36 Ci riferiamo D.l.vo 25/5/2017, n. 90 che ha modificato il D.L.vo n. 231/2007, inserendo alla lettera qq del

primo comma dell’art. 1 la definizione di “valuta virtuale”, quale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. La definizione è utilizzata nel decreto legislativo in esame al fine di dichiarare applicabili le norme in esso previste ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo

svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”. Fonte: www.gazzettaufficiale.it

37 TUF – d.l.vo n. 58/1998

43 relativa alla raccolta del pubblico risparmio (ossia all’acquisizione di fondi tra il pubblico con obbligo di rimborso), attività questa riservata alle banche. Mentre per il token c (diritto al ricevimento di beni, anche immateriali, e di prestazione di servizi) la situazione è dissimile. In questo caso l’ICO viene vista come un’offerta al pubblico (ex art. 1336 c.c.) e le prestazioni possono assumere i più variegati contenuti, rendendo arduo collocare il contratto all’interno di una (sola) fattispecie tipica, assumendo invece il carattere di negozio misto, comunque regolato dall’autonomia contrattuale delle parti. Il contenuto della prestazione, pertanto, sarà quello stabilito dal soggetto emittente, il quale si vincola nei confronti del pubblico a prestare, anche in un momento successivo, le obbligazioni insite nel contratto stesso. Qui può essere applicabile la

disciplina del Codice del Consumo39 nonché le singole normative che disciplinano la specifica prestazione dedotta nel contratto.

Concentriamoci adesso sull’ultima tipologia di token, ossia il tipo misto. Qui la fattispecie riconducibile potrebbe essere quella della comunione 40.

39 d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206

40 La comunione, in diritto è una situazione per la quale la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a

più persone. È un istituto giuridico codificato nei sistemi di civil law sin dai tempi del diritto romano. Quando il diritto in comunione è quello di proprietà, si parla anche di comproprietà. Nell'ordinamento giuridico italiano è regolata dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile.

44 Un altro aspetto, sempre in materia giuridica, che merita un approfondimento è senza ombra di dubbio la vicenda The DAO, uno dei provvedimenti più

influenti nell’ambito delle Initial Coin Offering.

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