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All’interno della Conferenza Unificata tra Stato e Regioni del 26 febbraio 2015 sono sanciti degli accordi che dettano le linee guida in merito all’assegnazioni alle REMS (art.1), i trasferimenti e gli eventuali piantonamenti (art.2), altri procedimenti amministrativi (art.3), la formazione (art.4), il personale (art. 5), la sicurezza (art.6) e i rapporti con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna e la Magistratura (art.7), prevedendo anche un monitoraggio semestrale da parte dell’Organismo di coordinamento e del Comitato paritetico interistituzionale (art.8).

Sulla base di questo Accordo le REMS si sono dotate di un proprio regolamento interno, con alcune cornici di riferimento uguali o molto similari in tutte le strutture.

In ogni regolamento viene specificato quale sia l’organizzazione della vita quotidiana all’interno della struttura e quali siano i diritti e i doveri delle persone ospitate.

Sulla questione relativa alla possibilità di effettuare colloqui con familiari e persone, in alcuni regolamenti viene indicata genericamente la modalità per usufruirne; in altri regolamenti sono indicati, in maniera più specifica, giorni di accesso, cadenza con la quale possono essere effettuati i colloqui e le regole che devono essere rispettate dal paziente e dalla persona che fa visita.

In quasi tutti i regolamenti, non si fa alcun riferimento specifico alle telefonate, rimandandone la gestione agli operatori, che dedicano generalmente più giorni a settimana ai colloqui telefonici dei pazienti e ne delineano tempi e modalità, così da concedere a tutti uguali possibilità.

Sia per le telefonate che per i colloqui, in caso di pazienti con misura di sicurezza provvisoria, è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, mentre in caso di misure di sicurezza definitiva, la gestione è a totale discrezione del personale, a meno che non sussistano specifiche restrizioni da parte del Magistrato di sorveglianza. Il personale deve comunque sempre tenere conto dei possibili effetti negativi che possono ripercuotersi sul paziente,

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conseguentemente ad un colloquio o una telefonata, in eventuali circostanze di scompenso psichico.

Nei regolamenti sono presenti inoltre le disposizioni relative alle procedure che devono essere messe in atto dagli operatori in caso di comportamenti aggressivi assunti da parte degli ospiti. In alcuni viene specificato che se il comportamento aggressivo non dovesse regredire, dopo le procedure di rito, possono essere messi in atto inserimenti del paziente in stanze di de-escalation o contenimento fisico del soggetto o, in casi estremi, TSO. Alcune REMS specificano, a tal proposito, l’importanza del comportamento verbale e non verbale assunto dagli operatori in dette situazioni e volto a contenere lo sviluppo naturale del ciclo dell’aggressività.

Per ogni paziente presente nelle REMS deve essere definito uno specifico Programma Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) redatto dall’équipe multiprofessionale assegnata ed elaborato sulla base dei bisogni di cura emersi in sede di valutazione delle abilità residue e delle sue potenzialità funzionali. Tale piano deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo del soggetto, secondo i principi della recovery, e un monitoraggio continuo in relazione ai tempi e alle modalità precedentemente stabiliti. Il programma prevede la definizione del percorso terapeutico-riabilitativo che comprenda gli obiettivi generali e specifici, la prevenzione dei comportamenti a rischio – che sia comunque finalizzato alla reintegrazione sociale – nonché gli aspetti specifici del trattamento anche attraverso il mantenimento (o la ricostruzione) dei rapporti con la famiglia, con la comunità esterna e con il mondo del lavoro. Infatti, un approccio di tipo sistemico permetterebbe, dove possibile, il coinvolgimento della famiglia e delle persone di riferimento nella presa in carico del paziente, attraverso un reciproco scambio di informazioni e di supporto, al fine di definire le strategie più efficaci nelle varie fasi del trattamento, agevolando il percorso della persona anche in vista del suo reinserimento nella comunità.

Le attività all’esterno dalla REMS sono previste se il responsabile della struttura ritiene che siano coerenti con il progetto terapeutico e solo se autorizzate dal Magistrato di Sorveglianza, tramite concessione di licenze orarie.

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In tutti i regolamenti emerge l’importanza della partecipazione dell’ospite alle attività proposte nella REMS nell’ottica di evitare un comportamento passivo della persona e aumentare la condivisione della vita di comunità.

Ruolo fondamentale viene dato all’équipe multi-professionale, composta da operatori con diverse specializzazioni (psichiatri, psicologi, infermieri, operatori socio sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, assistenti sociali) che siano tra loro integrati e svolgano un’attività collaborativa e continuativa nel tempo.

In tutte le REMS si cerca di stabilire un efficiente protocollo d’intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, la Procura della Repubblica, la Questura, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, la Casa Circondariale, i Carabinieri e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento che ha stabilito l’inserimento, il trasferimento o la dimissione della persona.

Nei regolamenti di diverse strutture viene specificato quali sono le sostanze e i prodotti che non sono consentiti (cellulari, vetro, lattine, specchi, stupefacenti, appendiabiti in legno o ferro, materiali infiammabili, solventi, alcolici, televisori, ombrelli, colla, prodotti alimentari e bevande), gli oggetti che sono vietati ma per cui l’équipe potrà decidere di consentirne l’uso (stampelle, denaro, oro, radio), gli oggetti che sono consentiti con un utilizzo assistito (forbicine, phon, rasoio, tinture per capelli, creme depilatorie, accendino, computer, sigarette). Sono sempre consentiti abbigliamento, biancheria, asciugamani, prodotti per l’igiene personale, deodorante (non spray).

In tutte le REMS gli ospiti sono liberi di professare la loro fede religiosa e possono richiedere di ricevere l’assistenza dei Ministri del proprio culto e di assistere alla celebrazione dei riti.

Per quanto concerne gli ingressi, il personale volontario, gli studenti, i tirocinanti e gli specializzandi sono regolamentati come disposto dagli art. 17 e 78 della legge 354/75. Anche in questo caso la singola persona sarà autorizzata dal Magistrato di Sorveglianza su parere favorevole del direttore della REMS.

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Infine, come avveniva per l’ordinamento penitenziario, anche per le REMS è consentito l’ingresso ad alcune persone (come parlamentari, consiglieri regionali, garanti dei diritti dei detenuti) anche senza autorizzazione (Corleone, 2017).

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