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Il Regolamento per la Partecipazione del Comune di Camaiore Con delibera n.61 dell'11 novembre 2014, il Consiglio

2 – IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE NELLA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA ITALIANE LE

2- Il Regolamento per la Partecipazione del Comune di Camaiore Con delibera n.61 dell'11 novembre 2014, il Consiglio

Comunale del Comune di Camaiore ha deliberato un regolamento che

ha aperto il varco ad una nuova modalità di gestione del momento

dell'informazione e della decisione circa le scelte da operare o già

prese nell'ambito dell'azione amministrativa: in altre parole lo

strumento sussidiario è qui visto in una forma partecipativa da parte

dei cittadini ai fini dell'emersione di bisogni collettivi, priorità di

intervento e proposte diffuse che permettano il raggiungimento di

soluzioni condivise e praticabili che si traducano costruttivamente in

172 Si intende il Regolamento per la Partecipazione del Comune di Camaiore, approvato con delibera C.C. n.61 dell'11.11.2014; pubblicata la deliberazione dal 20.11.2014 al 05.12.2014; modificato con delibera C.C. n.27 del 27.03.2017; esecutiva il 02.05.2017; modificato con delibera C.C. n.81 del 30.10.2017; esecutiva il 03.12.2017

indirizzi di governo della vita quotidiana del Comune.

Lo sviluppo della partecipazione da parte della comunità in un senso,

per così dire, istruttorio, nasce dall'esigenza di compensazione del

decentramento amministrativo che si è fatta ancor più forte in virtù

della soppressione da parte del Governo Berlusconi delle circoscrizioni

comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti.173.

La delegificazione ha consentito senz'altro un'occasione di riflessione

circa l'opportunità o meno di recuperare un rapporto collaborativo con

il corpo sociale174 al fine di accompagnare i due livelli amministrativi,

il Comune e i cittadini, in un dialogo che si basasse sulla supporto

reciproco e la consultazione, in ottemperanza dell'art.3, comma 2 della

Costituzione, nella parte in cui si specifica che è compito della

repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che

impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese.

173 Si fa riferimento al contenuto dispositivo di cui alla lg.26 marzo 2010, n.42 di conversione al decreto legge 25 gennaio 2010, n.2

174 In tal senso G. PALMA, L. DE LUCIA, Problemi del decentramento comunale, in www.labsus.org

Il Regolamento camaiorese (e le sue successive modificazioni)

prende le mosse da un'osservazione incrociata di altre esperienze ed

altri Regolamenti comunali relativi ad esperienze di tal genere, tra i

quali vale la pena ricordare quello del Comune di Como175: l'esperienza

comasca ha inizio nel 2013 con l'istituzione di una Commissione

Consiliare176 speciale per la redazione di una proposta di regolamento

utile all'istituzione ed alla disciplina di organismi di partecipazione e

forme di cittadinanza attiva. Il lavoro licenziato dalla Commissione il 5

giugno 2014 si rivolge, quali soggetti proponenti177, ai cittadini

residenti e alle forme aggregate di cittadini che, tramite gli appositi

strumenti della partecipazione, possono esprimere proposte o fornire

contribuiti circa temi di particolare importanza riguardanti l'intera

comunità comasca o temi di specifico interesse178.

I sopracitati strumenti di partecipazione179, che si vanno ad aggiungere

a quelli canonici già previsti dallo Statuto Comunale, si traducono in

175 Approvato con delibera C.C. n.3 del 02.02.2015 176 Approvata con delibera C.C. n.54 del 3 ottobre 2013

177 Regolamento per le pratiche partecipative, art.3 rubricato Soggetti della

partecipazione, TITOLO I

178 Regolamento per le pratiche partecipative, art.4 rubricato Temi della

partecipazione, TITOLO I

179 Regolamento per le pratiche partecipative, art.5 rubricato Strumenti della

due differenti forme assembleari: la prima tipologia, costituita dalle

Assemblee di zona, è caratterizzata da uno specifico ambito territoriale

rappresentativo di una zona omogenea della città (con la quale i

soggetti partecipanti devono avere uno stabile rapporto di

localizzazione, anche se bisogna sottolineare che le Assemblee di zona

sono comunque aperte a tutti i cittadini interessati) ed una durata

continuativa, rinnovata periodicamente (un'interessante indicazione è

data al secondo comma dell'articolo, dove si specifica che tali

Assemblee non costituiscono un organo di rappresentanza

istituzionale). Le Assemblee di zona corrispondono alle otto zone

individuate (ALBATE MUGGIO’ TRECALLO, LORA, COMO SUD,

CAMNAGO VOLTA, COMO BORGHI e SAN MARTINO, CITTA’

MURATA e LAGO, COMO NORD, GARZOLA e CIVIGLIO). Le

Assemblee di zona nominano un proprio Coordinamento (funzioni di

servizio) e un Referente (che ha il compito di relazionarsi con

l'Amministrazione) ed esprimono pareri non vincolanti o una serie di

quesiti cui vige un obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione

bilancio preventivo (in caso di richieste che riguardano il bilancio

comunale). La seconda tipologia è invece costituita dalle Assemblee

Tematiche, improntate a specifici temi di pubblico interesse da proporsi

attraverso la raccolta di almeno 400 firme, quidni sono prive del

carattere della continuità temporale. La disciplina di dettaglio è

approfondita rispettivamente nei Titoli II e III. Il Regolamento si

conclude con il Titolo IV recante disposizioni finali e linee attuative.

Il Regolamento per la partecipazione del Comune di Camaiore, come

detto, risulta essere il frutto di un'elaborazione incrociata di esperienze

come quella di Como, difatti si presenta a prima vista come un

regolamento ben scritto e connotato da un attento e approfondito

tecnicismo. Nelle linee generali, il Regolamento ricalca alla perfezione

quanto detto poc'anzi, poiché anche in tal sede il momento

partecipativo è visto come finalizzato alla crescita collettiva attraverso

la responsabilizzazione del cittadino, ma una prima differenza la si

riscontra nell'elencazione dei soggetti coinvolti, poiché si fa espressa

menzione anche alle associazioni di categoria, gli enti pubblici, le

presenti nel territorio180. Al pari di Como, il Regolamento in oggetto

stabilisce al Titolo II, rispettivamente all'art.7 Capo I e all'art.12 Capo

II, le due forme di partecipazione, la prima definita “su base

territoriale”, che si traduce nelle Assemblee di zona, e la seconda,

“tematica”, che si traduce in Assemblee aventi specifico indirizzo. Le

zone territoriali individuate ai fini della partecipazione territoriale sono

otto (zona 1: CAMAIORE PEDONA; zona 2: LOMBRICI,

GREPPOLUNGO, CASOLI, METATO E VADO; zona 3:

CAPEZZANO PIANORE, MONTEGGIORI, SANTA LUCIA, LA

CULLA; zona 4: MARIGNANA E PIEVE; zona 5:

PONTEMAZZORI, NOCCHI E TORCIGLIANO; zona 6:

MONTEMAGNO, VALPROMARO, SANTA MARIA ALBIANO,

FIBBIALLA, FIBBIANO MONTANINO, GOMBITELLI,

ORBICCIANO E MIGLIANO; zona 7: LIDO DI CAMAIORE da Via

Aurelia a mare; zona 8: LIDO DI CAMAIORE da Via Aurelia a

ferrovia), nel contesto delle quali è stata individuato un locale idoneo

da mettere a disposizione delle riunioni. Le Assemblee di zona sono

180 Regolamento per la partecipazione, art.5 rubricato Categorie e organizzazioni

convocate con l'iniziativa di almeno il 5% (dato assente nel

Regolamento comasco) da indirizzare a mezzo di precisa richiesta

circa i contenuti e i temi da affrontare al Garante di zona181 (soggetto

avente funzioni di coordinamento, segreteria, verbalizzazione e

convocazione delle Assemblee), il quale si occuperà di convocare a

mezzo pubblico l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta. È assente qualsiasi cenno ai Coordinamenti, previsti invece

dal Regolamento di Como.

Il Garante di zona viene eletto in seno alla prima riunione di zona

(convocata dal Sindaco entro 60 giorni dal proprio insediamento) e

dura in carica per l'intero mandato amministrativo. Il contenuto e

l'esito di ogni riunione dell'Assemblea vengono riportati in un verbale

in forma sintetica e ne viene trasmessa a cura del Garante stesso una

copia alla Giunta Comunale entro 20 giorni e, alo stesso tempo, viene

pubblicato all'Albo Pretorio online per la consultazione. Inoltre, il

Garante di zona ha l'obbligo di redazione di un bilancio dei lavori

portati avanti e conclusi dall'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni

181 Regolamento per la partecipazione, art.8 rubricato Garanti di zona, Capo I, TITOLO II

anno, a pena di decadenza dall'incarico.

Per quanto riguarda la partecipazione tematica, l'Amministrazione

Comunale si riserva la possibilità di convocare specifiche assemblee

aperte alla partecipazione dell'intera cittadinanza aventi per oggetto

una serie di materie elencate all'art.12, comma 1. La convocazione a

mezzo pubblico spetta al Sindaco, quindi si può denotare anche in tal

caso una presa di distanza dal Regolamento comasco, che in realtà

prevede una forma di partecipazione tematica sempre su iniziativa dei

cittadini. Il Regolamento di Camaiore, tuttavia, va oltre: il Titolo III è

interamente dedicato alla promozione dalla cultura partecipativa, con

precise indicazioni (da ricordare l'iniziativa di istituzione del Consiglio

Comunale dei ragazzi, con lo scopo di promuovere l'educazione civica

e la formazione dei giovani in rapporto con le istituzioni di cui

all'art.14, comma 2). In seno al Regolamento sono altresì previste

norme in materia di istituti di consultazione e del Consigliere straniero

2.2- Modifiche al Regolamento per la partecipazione. Il futuro del

Regolamento.

A partire dal 2014, il Regolamento per la Partecipazione è stato

investito da due delibere recanti una serie di modifiche. La prima, la

n.27 del 27 marzo 2017, ha ritoccato parzialmente la disciplina del

Consigliere straniero aggiunto, andando ad aggiungere tra i requisiti

fondamentali per l'accesso alla carica la regolarità del permesso di

soggiorno e la corretta espressione e comprensione della lingua

italiana, oltre che una serie di emendamenti in materia delle operazioni

di voto dello stesso.

La seconda delibera, la n.81 del 30 ottobre 2017, ha inserito delle

modifiche al Titolo I del Regolamento: mediante espressa previsione

del nuovo articolo 29, è stata inserita un'ulteriore causa di decadenza

dei Garanti di zona, che si sostanzia ogniqualvolta vengano disposte

modificazioni agli articoli 6 o 8 del Capo I del Titolo II 8 (relativi

rispettivamente alle zone territoriali e alla disciplina dei Garanti di

zona). In accordo al comma 2 del suddetto articolo, la decadenza dovrà

pubblicazione della deliberazione recante la modifica, inoltre egli

dovrà procedere alla convocazione delle Assemblee di zona entro e

non oltre 45 giorni dal primo giorno di pubblicazione della

deliberazione consiliare.

Ad ogni modo, sono attualmente al vaglio della 4^

Commissione Consiliare delle proposte di modifica per garantire la

capillare applicazione del disposto regolamentare poiché, pur avendo

ottenuto una buona accoglienza, sta percorrendo un iter poco più che

tiepido, con rare eccezioni (per alcune Assemblee di zona i lavori si

sono fermati all'autunno del 2017, mentre per altre si parla di una

saltuaria prosecuzione dell'attività nell'anno 2018)182. La ricerca delle

cause non è un'agevole operazione, ma senz'altro si possono avanzare

delle ipotesi che ben hanno a che vedere con la situazione creatasi: la

realtà camaiorese, pur nella sua sopracitata estensione territoriale, non

presenta un tessuto urbano tale che renda necessaria la partecipazione

tematica così come prevista all'art.12 del Regolamento. A ciò va unito

182 La stessa situazione si presenta nell'esperienza comasca, in cui si registra una sola riunione di Assemblea di zona nell'anno 2019, mentre la maggior parte delle zone territoriali ha interrotto la propria attività nell'anno 2018. In un caso, l'Assemblea di zona non è stata mai attivata.

il difficile dialogo che, effettivamente, stenta a decollare con le

strutture associative locali, che stanno attraversando un momento

storico di forte crisi da un punto di vista istituzionale, sintomo di un

generale momento di transizione della società. Dunque, se da una parte

la partecipazione tematica non è da ritenersi adeguata per il contesto in

cui dovrebbe operare, non si può dire lo stesso circa la partecipazione

territoriale prevista al Capo I, poiché la strutturazione in zone

omogenee meglio si accorda alla grande varietà di ambienti ed

esigenze che connotano il territorio comunale, tuttavia il ruolo del

Garante di zona viene percepito dalla comunità come poco definito ed

ambiguamente riconosciuto: questa confusione può sicuramente

affondare le proprie radici nell'applicazione di un ancor giovane

Regolamento, tuttavia può anche essere indice di un'esigenza differente

attorno a questa figura, nel senso di un ruolo maggiormente

propositivo, al fine di ottenere una cinghia di trasmissione tra

Amministrazione e cittadini che scorra senza intoppi. Inoltre, è

necessario fare anche una considerazione di tipo pratico, poiché, come

Garante di zona è data dalla fine fisiologica del mandato

amministrativo: richiamare i cittadini ad esprimere la propria

preferenza in tal senso dopo appena due mesi dalla loro chiamata alle

urne risulta essere un procedimento macchinoso, come del resto è stato

denunciato dalla minima affluenza avuta nel 2017 in sede di elezioni

dei nuovi Garanti di zona, avvenute a poca distanza dalle Elezioni

Amministrative del medesimo anno.

In definitiva, pur rappresentando un pregevole tentativo di

applicazione del principio di sussidiarietà nel suo più intimo

significato, il percorso del Regolamento della partecipazione del

Comune di Camaiore non è ancora concluso, ma tale esperienza può

rappresentare una buona base di partenza per future elaborazioni in

3- Le fasi di elaborazione del Regolamento per la collaborazione