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La sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo: dimensioni a confronto

2 – IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE NELLA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA ITALIANE LE

1- La sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo: dimensioni a confronto

Nel capitolo precedente è stato fatto cenno alle reazioni di dottrina e

giurisprudenza rispetto all'introduzione del principio di sussidiarietà,

con particolare attenzione nei confronti della rilevanza ad esso

attribuita nell'ambito del perseguimento dell'interesse generale

attraverso l'esercizio dell'autonomia privata, riservandone una

trattazione più approfondita più avanti.

1.1.- La Corte Costituzionale supera il paradigma bipolare

A completamento di quanto affermato in precedenza, è

necessario a titolo di premessa fare cenno alla pronuncia della Corte

Costituzionale del 29 settembre 2003, numero 30165: nel caso di specie,

la Corte è intervenuta (unitamente alla sentenza n. 300/200366 della

65 Corte Cost., 29 settembre 2003, n.301

http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0301s-03.html 66 Corte Cost,, 29 settembre 2003, n.300

medesima) relativamente a due ricorsi di iniziativa regionale: il primo,

promosso in via diretta da Marche, Toscana, Emilia Romagna ed

Umbria, mentre il secondo fu promosso in via incidentale, tramite

ordinanza di rimessione da parte del Tar Lazio. Si eccepiva un

intervento legislativo invasivo della competenza legislativa regionale e

della autonomia delle fondazioni di origine bancaria da parte dello

Stato in virtù delle modifiche di cui all'articolo 11 lg. n. 448 del 28

dicembre 200167 (Finanziaria dell'anno 2002) che è intervenuto a

modificare il d.lgs. n. 153 del 17 maggio 199968 in materia di

fondazioni di origine bancaria, dunque la Corte era chiamata a

verificarne la compatibilità costituzionale. In sede decisionale, la

Consulta giunge a ritenere il perseguimento di interessi pubblici da

parte dei soggetti privati pienamente in linea con il disposto di cui

all'art.118, 4°comma, confermando dunque il carattere privatistico

delle fondazioni.

Come è stato giustamente affermato dal Prof. Fabio Giglioni in un suo

67 Lg. n. 448, 28 dicembre 2001

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/01/30/02A01012/sg 68D.lgs. n. 153, 17 maggio 1999

commento alla sentenza69, la posizione del giudice costituzionale segna

un netto superamento del c.d. paradigma bipolare, secondo il quale gli

interessi pubblici sono soddisfatti dai soli soggetti pubblici e quelli

privati dai soli soggetti privati con relativa distinzione del regime

giuridico di disciplina applicabile.

Obiettivo delle norme impugnate, come evidenziato dal ricorrente, era

evidentemente quello di circoscrivere l’area di attività delle fondazioni

bancarie: in particolare, la definizione dei “settori ammessi” e il loro

collegamento con finalità di interesse pubblico produceva l’effetto di

trasformare le fondazioni in enti pubblicistici: la Corte, in risposta,

sostiene che la valutazione dei “settori ammessi” debba ricondursi a

“quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e

integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri”, facendo intendere

implicitamente che sia possibile una graduazione degli interessi

pubblici, quindi accanto alle attività di interesse generale strettamente

connesse con l'esercizio della funzione pubblica vanno accostati altri

69 F. GIGLIONI, “29 settembre 2003, n. 301- La natura degli interessi non

pregiudica l'intervento delle fondazioni”, in Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, https://www.labsus.org/2008/07/29-settembre-2003-n-301/

compiti complementari e integrativi alle prime, che possono essere

svolti anche da soggetti privati come le fondazioni.

In definitiva, la Corte ha effettuato un'interpretazione adeguatrice che,

in caso di settori “dubbi”, permette di utilizzare la chiave di lettura

della logica compatibilità con il carattere non pubblico delle

fondazioni.

1.2- Il Consiglio di Stato enuclea le ricadute del principio di

sussidiarietà orizzontale

In merito alla questione, è interessante prendere in

considerazione anche il parere del Consiglio di Stato del 26 agosto

2002, numero 179470 avente ad oggetto il decreto ministeriale emanato

dal Ministero per i beni e le attività culturali in attuazione dell'articolo

10 del decreto legislativo 368 del 20 ottobre 199871, relativo alla

costituzione ed alla partecipazione da parte del Ministero a società per

azioni aventi come scopo sociale la valorizzazione dei beni culturali. Il

Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso che “la sussidiarietà

70 Cons. St., 26 agosto 2002, n. 1794

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/2/parere2.htm 71 D.lgs. n.368, 20 ottobre 1988

orizzontale costituisce il criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo”.

Come evidenziato sempre dal Prof. Giglioni in un suo articolo per

l'associazione Labsus72, il Consiglio di Stato, nella sua attività

consultiva, enuclea tre possibili ricadute del principio di sussidiarietà:

la prima riguarda l’assunzione di un nuovo parametro nell’impiego

delle risorse pubbliche, in quanto si afferma che l’impegno svolto da

privati attraverso l'autofinanziamento o altre forme di finanziamento

autonomo rende non necessario l’apporto ulteriore di risorse pubbliche,

nel caso in cui le risorse private siano sufficienti.

La seconda conseguenza attiene al fatto che l'autonomia privata

è adesso assicurata anche per finalità più di carattere generale, non solo

fine di soddisfare bisogni individuali, come l’art. 41 Cost. stabilisce.

La terza ricaduta attiene alle relazioni tra compiti afferenti

all'ambito pubblico e dei soggetti privati di fronte al nuovo

72 F. GIGLIONI, “Cons. St., parere, 26 agosto 2002, n. 1794 - La sussidiarietà

orizzontale nella valorizzazione dei beni culturali”, in Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, https://www.labsus.org/2007/01/cons-st-parere-26-agosto-2002-n- 1794/

protagonismo di questi ultimi: Giglioni ha doverosamente messo in

luce come nella nuova dinamica dei rapporti tra questi due ordini di

soggetti venga a instaurarsi una relazione in cui i soggetti pubblici

siano tenuti sostanzialmente a vigilare e controllare che l’esercizio di

questa funzione sia proporzionata e ragionevole e non invada in modo

ingiustificato la sfera d’azione garantita ai soggetti privati, ora

consentita in ambiti che una volta erano di esclusiva pertinenza

pubblica.

1.3- Il principio di sussidiarietà orizzontale relativamente

all'erogazione di sovvenzioni finanziarie a soggetti “non profit” e a soggetti “for profit”

Nella sua analisi della casistica giurisprudenziale in

collaborazione con Giglioni73, la Prof.ssa Bolognino ha affermato che

le pronunce in oggetto sembrano presentare due distinti orientamenti,

nel senso dell'erogazione di sovvenzioni finanziarie a soggetti “non

profit” e in quello dell'erogazione direzionata a soggetti “for profit”.

73 D. BOLOGNINO, R. CAMELI, F. GIGLIONI, La sussidiarietà orizzontale nella

giurisprudenza italiana e comunitaria, in Labsus Papers (29), Paper n. 11. Il presente elaborato rimanda a tale trattazione per quanto riguarda il percorso logico delle prossime pagine.

Con riferimento alla categoria dei soggetti “non profit”, è doveroso

osservare come le pronunce abbiano assunto una linea generalmente

positiva, del resto la disamina della casistica giurisprudenziale74 attesta

proprio la possibilità per le pubbliche amministrazioni di accordare

finanziamenti ad associazioni private che operino in ambito sociale.

A tal proposito, senz'altro è da segnalare all'attenzione la pronuncia

della Corte dei conti, sezione Molise, 27 settembre 2005, numero 9975,

che afferma che “i sussidi ad associazioni private per interessi

pubblici rappresentano un compito per gli enti locali”. Ma la Corte va

oltre, dichiarando che la promozione, il sostegno e l'incentivazione

attraverso l’erogazione di contributi, ad associazioni di cittadini per lo

svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative da parte degli

74 Nel sito ufficiale dell'associazione Labsus il commento di P. CERBO evidenzia che “la decisione in commento non si pone in contrasto con alcuni precedenti in

materia, in quanto i precedenti si sono formati su fattispecie che non sono

assimilabili a quella esaminata in questa sede.” In particolare l’erogazione da parte

delle amministrazioni di contributi alle associazioni private è stata ritenuta illegittima laddove effettuata:

a) da un comune in stato di dissesto finanziario (Corte dei conti, sez. II, 10 gennaio 2005, n. 2);

b) a favore di associazioni di dipendenti (nonostante l’espresso divieto introdotto dall’articolo 9, comma 1, legge 537 del 24 dicembre 1993: si vedano in proposito Corte dei conti, sez. III, 16 dicembre 2003 , n. 569, e Corte dei conti, sez. I, 23 settembre 2005, n. 292 );

c) a favore di una associazione che solo apparentemente perseguiva finalità solidaristiche (Corte dei conti, sez. II, 2 dicembre 2002, n. 353/A).

75 Corte dei conti, sez. Molise, 27 settembre 2005, n. 99

http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/molise/controllo/tutte_deliberazioni/20 05/

enti locali, è oggi una ‘finalità istituzionale’ degli enti locali, in forza

della nuova formulazione del nuovo articolo 118 Cost. risultante dalla

riforma costituzionale.

Di tutt'altro avviso è il riferimento alle imprese for profit, infatti

il già citato parere del Consiglio di Stato, 25 agosto 2003, numero

144076, che ha stabilito che “per l'accesso delle imprese private ai

finanziamenti pubblici non è invocabile il principio di sussidiarietà orizzontale”, dunque non può costituire una “scappatoia” per la

fattispecie di aiuti alle imprese. L'articolo 118, comma 4, della

Costituzione, attribuisce rango costituzionale al precetto sostanziale

presente agli articoli 4, comma 3, legge 59 del 15 marzo 1997 e 3,

comma 5, decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, e prevede

dunque una riserva originaria di materie a soggetti, cittadini e alle loro

formazioni sociali.

Esistono dunque interessi che fuoriescono dal modello di cittadinanza

partecipativa, per cui questo scenario dimostra appieno come il

fenomeno della sussidiarietà orizzontale si riferisca essenzialmente al

cittadino, singolo o associato, e non alle imprese: con riguardo al

profilo soggettivo, la Sezione consultiva mostra di far propria

l'espressione “cittadinanza societaria”, ovvero da a categorie di

cittadini “utenti e agenti al medesimo tempo”; da “cittadini operanti

nella propria comunità di base” e, più in generale, da “ordinamenti di

base muniti di una intrinseca capacità di gestione di interessi con

rilievo sociale”77. Il Consiglio di Stato, però, non esclude che il

finanziamento pubblico, erogato in ambiti territoriali determinati,

possa essere applicato "anche a fenomeni tipici della sussidiarietà

orizzontale" purché sussistano tutte le condizioni (sebbene in un

passaggio del parere si affermi che i fenomeni in questione “si

esprimono in forme diverse dall’impresa”) che vengono individuate

nei seguenti elementi:

• esistenza di un’attività a cura ed iniziativa di cittadini, famiglie,

77L’espressione “ordinamenti di base” va evidenziata per confermare l’idea (già espressa in G. RAZZANO, Le fonti del diritto e il principio di sussidiarietà nel

quadro dei più recenti interventi legislativi per la “semplificazione”, cit., 278)

secondo cui il principio di sussidiarietà rivaluta e aggiorna inevitabilmente il pensiero di Santi Romano non solo in riferimento alla concezione dello Stato come istituzione di istituzioni (egli portava ad esempio le province, i comuni ma anche “le scuole, le accademie, gli stabilimenti di ogni genere”) ma anche in riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici e, in definitiva, a tutto ciò che concerne la serrata critica alla concezione per cui l’unico ordinamento giuridico è quello statuale (S. ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), Firenze, 1951, in partic. 38 e 106).

associazioni comunità che si rilevi adeguata e di interesse generale;

• tipicità della suddetta attività;

• riferibilità esclusiva della stessa a soggetti determinati;

• giudizio da parte dell'ente pubblico sulla necessità che il servizio o

l'attività possano continuare per beneficio della comunità di

riferimento;

• erogazione dell'ausilio quale forma di concorso per l'implicita

utilizzazione dei benefici dall'intera collettività, anche politica, di

riferimento78.

In conclusione, riprendendo le parole di Giovanna Razzano, il pregio

del parere del Consiglio di Stato è non solo quello di aver chiarito cosa

non rientra nell’ambito di applicazione della sussidiarietà orizzontale,

ma anche quello di aver indicato cosa invece potrebbe rientrarvi79.

Per onere di completezza, è bene riportare che le ultime pronunce del

Consiglio di Stato oltre ad essersi allineate perfettamente nel senso

dell’estensione dell'applicabilità della sussidiarietà orizzontale anche a

78 Si veda il commento a cura di D. BOLOGNINO, Cons. St., parere, 25 agosto

2003, n. 1440- Sussidiarietà orizzontale e aiuti alle imprese, in Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, https://www.labsus.org/2008/02/cons-st-parere-25-agosto-2003- n-1440/

79 G. RAZZANO, Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà orizzontale e le

soggetti lucrativi, si sono anche orientate per l’ammissibilità dei

soggetti non profit alle procedure ad evidenza pubblica, cosa per cui il

nostro ordinamento ha sempre dimostrato una certa resistenza, in base

all’assunto secondo cui nulla legittima un’esclusione di queste realtà

dai procedimenti competitivi80.

80 Cfr. la sentenza 387/13 del Consiglio di Stato “L'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici, come ha affermato la stessa C. giust. CE, secondo cui l'assenza di fini di lucro non esclude che associazioni di volontariato esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza (C. giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C119/06). Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul

volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa.” Cfr. la sentenza 2056 del 2013 Consiglio di Stato: “Non va condiviso l'assunto della sentenza del T.A.R. secondo il quale le associazioni di volontariato non possono partecipare a gare per l'affidamento di pubblici appalti. La stessa Corte di giustizia CE ha al riguardo affermato che l'assenza del fine di lucro non esclude che le associazioni di volontariato esercitino un'attività economica e costituiscano imprese, ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza (cfr. Corte giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C119/06).” Cfr., infine, la sentenza 5249 del 15, sempre del Consiglio di Stato: “In merito al terzo motivo, con il quale si ribadisce l'illegittimità della clausola del bando che consentiva l'impiego di personale volontario da parte delle associazioni di volontariato ammesse alla gara, occorre premettere che risulta ormai recepito l'orientamento che ha riconosciuto l'ascrivibilità anche delle associazioni di volontariato, quali soggetti autorizzati dall'ordinamento a prestare servizi e a svolgere, quindi, attività economiche, ancorché senza scopi di lucro, al novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici (cfr. Cons. St., Sez. III, 16 luglio 2015; n. 3685; Sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 387), escludendo, quindi, il carattere tassativo dell'elenco contenuto nell'art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006. L'ammissione (peraltro, in sé, non contestata dal ricorrente) delle associazioni di volontariato alla gara implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario (altrimenti la clausola partecipativa resterebbe priva di senso), mentre, a ben vedere, la decisione citata dal RTI ricorrente come affermativa di un principio contrario (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 84) non risulta, come sembra prospettare l'appellante, impeditiva dell'impiego dei volontari.”

1.4.- Il diritto del Terzo settore81

A fronte della progressiva evoluzione della giurisprudenza e

della normativa, la disciplina di questi enti che fanno della

partecipazione e della cittadinanza attiva il proprio elemento distintivo

e che sono tutti riconducibili sotto l'espressione “terzo settore”, è stata

definita e uniformata in virtù della recente legge delega 106/201682,

dove peraltro viene data una definizione ben precisa di questo corpus

di enti che permette di segnare i confini dell'ambito precettivo.

All'art.1, infatti, si legge:”Per Terzo settore si intende il complesso

degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di

81 Con questa espressione gli studiosi si riferiscono a quella sorta di rivoluzione associativa dell’epoca postmoderna che si manifesta attraverso l’impegno del cittadino comune nelle sfere della vita quotidiana, della famiglia, della scuola, del quartiere, nel volontariato. Tale impegno dà luogo a forme di cooperazione sociale, di volontariato, di associazionismo, di fondazioni private che concorrono a realizzare servizi sociali. Si tratta di manifestazioni tipiche della “cittadinanza societaria”, che il principio di sussidiarietà tende a favorire (l’espressione è ora usata dalla stessa Costituzione, art. 118, quarto comma).

82 Lg. 6 giugno 2016, n.106

produzione e scambio di beni e servizi”. Il Terzo settore incarna senza

dubbio quei valori civili e solidaristici radicati nella cultura italiana e

che, come ha ben osservato il Prof. Arena83, ha finalmente ottenuto un

riconoscimento esplicito grazie alla legge delega. Arena ha sottolineato

come il Parlamento nel 2016 abbia finalmente segnato una concreta

attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà che è mancata

dal 2001 al 2014. Infatti la carenza di fonti normative diverse dalla

Costituzione rendeva molto difficile l'applicazione di una qualsivoglia

forma di disciplina da parte delle amministrazioni pubbliche, in

particolare quelle locali, nonostante la categoria del Terzo settore fosse

ormai ampiamente diffusa e riconosciuta. Con D.lgs. n. 117/201784,

chiamato anche “Codice del Terzo settore”, è stata fissata la disciplina

organica, i cui 104 articoli hanno definito e delimitato tale composita

materia.

La prospettiva messa a punto dal governo ha messo a punto il carattere

83 G. ARENA, Il Terzo Settore trova il suo ancoraggio nella sussidiarietà e

nell'interesse generale- La riforma del Terzo Settore attua finalmente l ' art. 118 ultimo comma anche sul piano legislativo, in Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, https://www.labsus.org/2015/05/il-terzo-settore-trova-il-suo- ancoraggio-nella-sussidiarieta-e-interesse-generale/

84 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

malleabile e dinamico del Terzo settore, tutte le sue categorie vengono

chiamate in causa. Tuttavia, la riflessione critica di una parte della

dottrina ha evidenziato come il governo, pur perseguendo il tentativo

di armonizzare i principi del Codice del Terzo settore, pare però

dimenticarsi del conservare una finalità solidaristica a tutela dei

bisogni più profondi delle persone, dunque si considera questo

provvedimento come “un primo e semplice tentativo di mettere in

ordine un settore che è significativamente cresciuto dal punto di vista del rilievo sociale, economico e occupazionale, in mancanza però di una «infrastruttura normativa» in grado di sorreggerlo adeguatamente”85, o meglio come una mera operazione formale .

1.5.- Il principio di sussidiarietà orizzontale e i criteri di

organizzazione del Ministero della Salute nella giurisprudenza del Tar Veneto e del Consiglio di Stato

In ordine ad altri beni giuridici, molte sono le sentenze e i

pareri che hanno comportato l'applicazione della sussidiarietà

orizzontale. Un esempio è dato dai “criteri di organizzazione”,

85 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, “Diritto del Terzo settore”, il Mulino, 2018, p. 201

riguardo ai quali si sono creati due indirizzi: il primo, a cui fa capo una

sentenza del Tar Veneto86, implica un affievolimento della portata

applicativa della sussidiarietà orizzontale in modo netto, infatti si

afferma che ”l'amministrazione non è vincolata dal principio di

sussidiarietà nell'esercizio della discrezionalità amministrativa”. Il

caso di specie riguardava l'assegnazione da parte del Comune di un

fabbricato rientrante nel patrimonio immobiliare dell'amministrazione

locale ad un soggetto privato nell'esercizio del potere discrezionale

della Pubblica Amministrazione. Sergio Fiorenzano, in un suo

commento alla sentenza87, ha evidenziato che sono due particolari

passaggi nella parte motivazionale della sentenza a comportare uno

svilimento dell'applicabilità della sussidiarietà orizzontale che, come

riportato poc'anzi, non può, a parere del giudice amministrativo,

vincolare la discrezionalità amministrativa direzionandola verso un

soggetto privato invece che un altro.

Il primo passaggio evidenziato da Fiorenzano, per quanto sia

86 Tar Veneto, 26/02/2007, n. 526 https://www.giustizia- amministrativa.it/provvedimenti-tar-veneto

87 S. FIORENZANO, Veneto, 26 febbraio 2007, n. 526- Sussidiarietà tra principi

giuridici e politici, in Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà,

condivisibile il principio secondo cui l’interesse al bene della vita nella

disponibilità dell’amministrazione possa essere soddisfatto solo tramite

l’esercizio del potere discrezionale, ciò non toglie che

l’amministrazione procedente, sia comunque tenuta al rispetto del

canone generale del buon andamento e dell’imparzialità: questo quadro

va a braccetto con il principio di sussidiarietà orizzontale, tuttavia il

giudice amministrativo in tal caso sostituisce la discrezionalità con

l’arbitrio, soprattutto laddove esclude che il provvedimento

amministrativo di assegnazione non necessiti di alcuna motivazione sui

profili concernenti il rispetto del canone costituzionale della

sussidiarietà.

Il secondo passaggio evidenziato da Fiorenzano è quando si

afferma, nella sostanza, che il principio di sussidiarietà avrebbe una

portata prevalentemente politica e sociale, ma l'Autore, interrogandosi

sulle ragioni che possano aver spinto il giudice amministrativo a

privare la sussidiarietà di forza giuridica, soprattutto in un contesto

giuridico e normativo che testimonia un'esplicita volontà di conferire il

tra cittadini e pubblica amministrazione. Egli ipotizza una risposta

nella “ineludibile lentezza che caratterizza i grandi rivolgimenti sul

piano della relazione autorità-libertà, soprattutto quando ad essere

ridisegnata è la forma di esercizio del potere amministrativo inteso non

più come scure unilaterale che si abbatte sul privato ma, al contrario,