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Requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture ospedaliere

CAPITOLO 1 STATO DELL’ARTE

1.2 Quadro normativo

1.2.2 Requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture ospedaliere

L’Italia ha introdotto con il D.Lgs. n. 502/92 il c.d. accreditamento che rappresenta l’atto con cui si conferisce alle strutture sanitarie lo status di "soggetto idoneo" ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Con tale decreto la normativa italiana ha indicato la l’urgenza di delineare, più precisamente, le caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative che dovevano essere possedute ai fini del riconoscimento di tale status. Tale decreto opera un richiamo alle normative precedenti (si tratta della L. n. 833/78) che già puntualizzavano tali requisiti in riferimento alla diagnostica strumentale e ai laboratori di analisi. Con il D.P.R. n. 119/88 vennero istituite le Commissioni nazionali,

9 Frigeni A., in Campolongo S., Edilizia ospedaliera approcci metodologici e

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professionali e regionali per la definizione degli standard medi assistenziali.

La base della vigente legislazione in campo sanitario è oggi rappresentata dal D.P.R. del 14 gennaio 1997 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle

attivit sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. Tale decreto contiene importantissime indicazioni, oltre che su interventi di carattere programmatico e burocratico, su quelle che devono essere le dotazioni minime, non solo della struttura sanitaria in generale ma anche di ogni singolo reparto (Polverino F., 2010).

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali esso prescrive: a) requisiti minimi strutturali, generali e specifici; b) requisiti minimi impiantistici, generali e specifici; c) requisiti minimi tecnologici, generali e specifici. A tal proposito, esso prevede che tutti i presidi debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: a) protezione antisismica; b) protezione antincendio; c) protezione acustica; d) sicurezza elettrica e continuità elettrica; e) sicurezza antinfortunistica; f) igiene dei luoghi di lavoro; g) protezione dalle radiazioni ionizzanti; h) eliminazione delle barriere architettoniche; i) smaltimento dei rifiuti; l) condizioni microclimatiche; m) impianti di distribuzione di gas medicali; n) materiali esplodenti.

Inoltre, il decreto stabilisce una serie di requisiti strutturali specifici per le seguenti funzioni: a) pronto soccorso; b) reparto operatorio; c) punto nascita-blocco parto; d) rianimazione e terapia intensiva; e) medicina

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nucleare; f) attività di radioterapia; g) day – hospital; h) day surgery; i) gestione farmaci e materiale sanitario; l) servizio di disinfestazione; m) servizio mortuario.

Il D.P.R. 14/01/1997 classifica, invece, le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni sanitarie erogate e più precisamente:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo e/o diurno per acuti;

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.

La normativa sin qui illustrata si applica per la costruzione e l'esercizio del servizio sanitario delle strutture sanitarie pubbliche e private, lasciando, poi, alle Regioni il compito di disciplinare nel dettaglio il procedimento autorizzatorio.

E’ importante anche citare due documenti, rispettivamente del 2002 e del 2009, che forniscono specifiche indicazioni per quel che riguarda la sicurezza nelle strutture ospedaliere: il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”, e la normativa diffusa dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) recante “Linee guida sugli standard di igiene e sicurezza nel reparto operatorio”. A questa normativa si aggiunge, ovviamente, anche il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

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Con il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 vengono integrati, per le sole strutture ospedaliere, alcuni requisiti del precedente D.P.R. 14/01/1997.

All’interno del documento sono delineate le condizioni necessarie al fine di rendere, su tutto il territorio nazionale, omogenei i livelli di assistenza sia riguardo all’adeguatezza delle strutture, sia rispetto al livello di complessità clinico-assistenziale della struttura riferito al numero delle risorse umane rispetto ai pazienti trattati. Allo stesso tempo vengono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi

all’assistenza ospedaliera e vengono promossi l’ampliamento

l’ampliamento degli ambiti dell’appropriatezza, efficacia, efficienza,

umanizzazione, sicurezza e qualità delle cure10.

Per consentire un aumento della produttività e, di conseguenza, il miglioramento complessivo delle performance del SSN, nel D.M. si evidenzia l’opportunità di ridurre sia il tasso di occupazione dei posti letto sia la durata media della degenza.

In estrema sintesi, i punti più rilevanti sono i seguenti:

- la classificazione degli ospedali in 3 livelli: di base (bacino di utenza tra 80 mila e 150 mila abitanti), di I livello (150 mila -300 mila) e di II livello (300 mila-1 milione e 200 mila); tali strutture devono disporre, in base al livello di appartenenza, di unità operative di complessità e specialità via via crescente;

- il rapporto posti letto per abitante che dovrà essere di 3/1000 e 0,7/1000, rispettivamente per la lungodegenza e riabilitazione; non potranno, inoltre, essere accreditate strutture private con meno di 60 posti letto per acuti, ad

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eccezione di quelle monospecialistiche che saranno oggetto di valutazione da parte delle singole Regioni, con la previsione della possibilità che strutture che non raggiungono tale soglia possano accorparsi con altre, fatto salvo comunque il limite minimo di 40 posti letto per una;

-

gli standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina ovvero si

individuano le strutture di degenza e dei servizi relativi ai posti letto nonché il tasso di ospedalizzazione e si precisa che l’indice di occupazione dei posti letto deve attestarsi su valori del 90% tendenziale e che la durata media della degenza per i ricoveri ordinari non deve essere superiore a 7 giorni; in buona sostanza il regolamento in esame ha sostanzialmente anche individuato il tasso di ospedalizzazione atteso e preventivato di ricoveri appropriati, fissandolo nella misura di 160 posti letto per 1000 abitanti (di cui circa un quarto per day hospital);

- i volumi e gli esiti (si introducono le soglie minime di volume di attività individuate attraverso una specifica tabella);

- gli standard generali di qualità nel senso che, in tema di standard organizzativi, strutturali e tecnologici, il decreto stabilisce che il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo ed il numero totale del personale impegnato nei presidi ospedalieri non può superare il limite del 7%;

- la continuità ospedale-territorio ovvero la necessità di potenziamento delle strutture territoriali;

- l’ospedale di comunità che deve essere una struttura capace di erogare una serie di cure che, pur non richiedendo il ricovero nelle strutture ospedaliere ordinarie, necessitano di un livello assistenziale superiore a

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quello domiciliare; esso deve avere 15-20 posti letto;

-

controlli periodici per cui ogni struttura, tenendo anche conto del suo interfacciamento con la componente impiantistica e con le attrezzature, ha l'obbligo del rispetto, assicurato con controlli periodici, dei contenuti degli atti normativi e delle linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture con riferimento a:

- protezione antisismica; - antincendio;

- radioprotezione;

- sicurezza per i pazienti, degli operatori e soggetti ad essi equiparati; - rispetto della privacy sia per gli aspetti amministrativi che sanitari; - monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza delle attrezzature biomedicali;

- graduale sostenibilita' energetico-ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici;

- smaltimento dei rifiuti;

- controlli periodici per le aree di emergenza, sale operatorie, rianimazione e terapie intensive e medicina nucleare;

- monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza, degli impianti tecnici e delle attrezzature biomedicali;

- monitoraggio sistematico della rispondenza delle opere edilizie alle normative vigenti.

Oltre a questa normativa concorrono a definire i criteri di qualità le norme UNI EN ISO 9000 e il V.R.Q. (Revisione-Valutazione-Qualità).

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requisiti fondamentali in quanto concorrono direttamente a determinare il livello dei risultati finali delle prestazioni erogate.

1.2.3 Comparazione fra la legislazione nazionale e quella