• Non ci sono risultati.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

3. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1. REQUISITI DI IDONEITA’

1. (per tutte le tipologie di società ed i consorzi) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito).

2. L’operatore economico, con riferimento ai servizi della prestazione secondaria (servizi postali) dovrà essere in possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.lgs. 22 luglio 1999, n.

261, come modificato dal D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, titolo abilitativo per operare nel settore postale, ai sensi dell’art. 114 comma 3 del Codice.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il concorrente deve aver realizzato complessivamente, negli esercizi sociali 2017, 2018, 2019 un fatturato globale medio annuo, calcolato in relazione al periodo di riferimento dell’appalto, non inferiore a € 9.805.800,00=, pari a 1,5 volte l’importo posto a base di gara [(€ 19.611.600,00/3)*1,5= € 9.805.800,00].

2. Per esercizio sociale si intende l’esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (articoli 2423 e 2490 Codice Civile e articolo 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l’anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell’esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito è necessario che l’ultimo bilancio d’esercizio sia necessariamente stato approvato e/o depositato a norma di legge.

3. Tale requisito viene richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile ed esperto rilevata la complessità del servizio, articolato in molteplici attività integrate tra di loro, che deve essere espletato con regolarità e continuità al fine di portare correttamente a termine le operazioni di accertamento e recupero dell’imposta nei termini di legge, così come evidenziato al precedente paragrafo 4.2.. A tal fine assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economica e finanziaria adeguata e proporzionata al valore complessivo posto a base di gara con la finalità di assicurare un soddisfacente livello qualitativo dei servizi offerti.

4. La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’articolo 86 comma 4 e allegato XVII parte I°

del Codice:

• per le società di capitali mediante i bilanci (anche per estratto) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico e la Dichiarazione IVA.

5. Le imprese, che per fondati motivi, non fossero in grado di presentare la documentazione chiesta dall’Amministrazione, potranno comunque provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione considerata idonea dalla Stazione Appaltante.

6. All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta, si procederà all’esclusione dalla procedura del concorrente.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. Ai fini dell’ammissione alla procedura il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere eseguito negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019) servizi analoghi a quelli oggetto di gara, relativamente alla prestazione principale (servizi amministrativi ed informatici) per un importo complessivo non inferiore a € 6.077.800,00= pari a 0,6 volte l’importo previsto al paragrafo 4.1 del presente disciplinare. Per servizi analoghi si intendono servizi amministrativi e informatici a supporto della gestione di tributi in genere.

b) avere eseguito negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019) servizi analoghi a quelli oggetto di gara, relativamente alla prestazione secondaria (servizi postali) per un importo complessivo non inferiore a € 5.688.000,00= pari a 0,6 volte l’importo previsto al paragrafo 4.1 del presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ed è dimostrabile mediante copia dei contratti, fatture, attestazioni formali dei committenti, ovvero altra documentazione facente fede fino a querela di falso.

c) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati secondo la normativa vigente, o prove relative all’impiego di misure equivalenti, per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia conforme all’originale della suddetta certificazione.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

1. Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e della rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziante o GEIE con riferimento alla/e prestazione/i che seguirà;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6. Il requisito relativo al possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, deve essere posseduto:

a) dall’impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE che eseguirà la prestazione secondaria (servizi postali);

b) dall’impresa aderente al contratto di rete indicata come esecutrice della prestazione secondaria (servizi postali) e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7. Il requisito di cui al precedente punto 8.2. Requisiti di capacità economica finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. La restante percentuale deve essere posseduta da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate anche in misura diversa comunque tale da coprire il 100% del requisito stesso. Al riguardo si precisa che il possesso del requisito in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione al requisito richiesto dalla lex specialis di gara, a prescindere dal totale degli importi posseduti. L’operatore economico, in possesso del requisito per essere mandatario del raggruppamento, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte del requisito posseduto, inferiore a quello speso dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso del requisito in misura maggioritaria in capo a quest’ultima. In sostanza, ai fini della qualificazione di un RTI, non rileva il fatto che il soggetto designato come mandatario possegga la maggioranza in termini “assoluti” del requisito, essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale superiore rispetto a quella delle

mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere il requisito minimo di partecipazione (vedasi chiarimento sul bando-tipo ANAC n. 3 pubblicato in data 19 novembre 2018 e delibera ANAC n. 1207 del 18 dicembre 2019).

8. Il requisito di cui al precedente punto 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett.

a ) e b) deve essere posseduto:

- in relazione alla prestazione principale (servizi amministrativi e informatici): nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;

- in relazione alla prestazione secondaria (servizi postali): nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla/dalle mandante/i.

9. Il requisito di cui al precedente punto 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett.

c), deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE con riferimento alla/e prestazione/i che eseguirà.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici con riferimento alla/e prestazione/i che eseguiranno.

Il requisito relativo al possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici della prestazione suddetta.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui precedenti punti 8.2. e 8.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.