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giunta regionale DISCIPLINARE DI GARA CIG: E8B

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Academic year: 2022

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giunta regionale

Procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi amministrativi, informatici e postali a

supporto della gestione della tassa automobilistica regionale

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 8405394E8B

Direzione Acquisti e AA.GG.

Palazzo della Regione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia pec: acquistiaagg@pec.regione.veneto.it

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1. PREMESSE... 4

2. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA ... 4

3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ... 5

3.1 DOCUMENTI DI GARA ... 5

3.2 CHIARIMENTI ... 6

3.3 COMUNICAZIONI ... 7

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 8

5. DURATA, OPZIONI E RINNOVI, VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO ... 11

5.1 DURATA ... 11

5.2 OPZIONI E RINNOVI ... 11

5.3 VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO ... 12

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 12

7. REQUISITI GENERALI ... 13

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 13

8.1. REQUISITI DI IDONEITA’ ... 14

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ... 15

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE ... 15

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI... 17

9. AVVALIMENTO ... 18

10. SUBAPPALTO ... 19

11. SOPRALLUOGO ... 19

12. GARANZIA PROVVISORIA ... 20

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ... 21

14. REQUISITI INFORMATICI ... 22

15. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE ... 22

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ... 25

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 28

(3)

18.BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

... 29

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ... 30

19. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA - step 2 ... 36

20. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – step 3 ... 40

21. FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO - STEP 4 ... 41

22. RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA - STEP 5 ... 42

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 42

23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ... 43

23.2 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CRITERI DELL’OFFERTA TECNICA .. 49

23.3 RIPARAMETRAZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA TECNICA ... 50

23.4 SOGLIA DI SBARRAMENTO DELL’OFFFERTA TECNICA ... 50

23.5 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA ... 51

23.6 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA (TECNICA ED ECONOMICA) ... 51

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ... 51

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE ... 53

26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO. ... 54

27. CLAUSOLA SOCIALE ... 55

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 55

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 55

ALLEGATO 1 ... 57

ALLEGATO 2 ... 60

ALLEGATO 3 ... 77

ALLEGATO 4 ... 81

ALLEGATO 5 ... 84

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1. PREMESSE

Con decreto a contrarre del direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 205 del 17 agosto 2020, la Regione del Veneto – Giunta regionale indice, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 315 del 17 marzo 2020, una procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento dei servizi amministrativi, informatici e postali a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale, secondo le modalità e condizioni descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, (di seguito, per brevità, “Codice”) secondo le disposizioni del presente disciplinare contenente le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto.

Luogo di esecuzione: Regione del Veneto (Codice NUTS ITH3).

L’appalto è articolato nei seguenti macro-servizi:

• Prestazione principale: “Servizi amministrativi e informatici”, CPV 79342320-2, 79511000-9;

72000000-8;

• Prestazione secondaria: “Servizi postali”, CPV 64112000-4;

CIG: 8405394E8B; CUI: S80007580279201900206.

La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Direzione Acquisti e AA.GG., Palazzo della Regione, Cannaregio 23 – 30121 Venezia. Tel: +39-0412795213/14. Pec:

acquistiaagg@pec.regione.veneto.it; e-mail: acquistiaagg@regione.veneto.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’avv. Giulia Tambato, direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto.

2. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

1. La procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel”) di proprietà della Regione Lombardia e gestito dall'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it.

2. Per presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo all’apposita sezione del predetto sito internet.

3. I soggetti che intendono partecipare alla gara non devono solamente registrarsi su Sintel ma devono anche selezionare la “Regione del Veneto” quale ente di interesse. Si rinvia in merito

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alle istruzioni del manuale “Qualificazione ed accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico” dedicato agli operatori economici, paragrafo 2.1.3. “Selezione degli enti pubblici”. La registrazione è del tutto gratuita, si conclude in pochi minuti e non comporta l’obbligo in capo all’operatore economico di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

4. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”, accessibile sul profilo committente regionale www.regione.veneto.it (al link “Bandi, Avvisi e Concorsi) oltre che sul sistema telematico Sintel, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della disciplina di gara. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l’offerta.

5. L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.ariaspa.it mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “Manuali d’uso per gli Operatori Economici” e nelle “Domande Frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul predetto portale nella sezione Help: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

6. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.

7. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738 (dall’estero +39-0239331780 con assistenza in lingua italiana), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) oppure scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it.

3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:

- Progetto tecnico, ex art. 23, commi 14 e 15, del Codice;

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara (il presente documento)

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- Capitolato Speciale d’Appalto, con i suoi allegati:

• modello avviso di scadenza;

• modello avviso di accertamento;

• modello avviso di pagamento;

• allegato tecnico: Tracciati;

nonché la seguente modulistica, allegata al presente documento:

- All. 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;

- All. 2) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);

- All. 3) Dichiarazione integrativa al D.G.U.E;

- All. 4) Dichiarazione d’impegno R.T.I./Consorzi;

- All. 5) Dettaglio offerta economica.

2. La predetta documentazione è disponibile sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi” e sul sito internet del sistema di intermediazione telematica Sintel ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi.

3. Sono inoltre messi a disposizione degli operatori economici e con le medesime condizioni i seguenti documenti:

- Linee guida per lo sviluppo delle applicazioni informatiche secondo gli standard regionali;

- Elenco personale in servizio, ai fini della clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice;

- Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel;

- Protocollo di legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 con gli Uffici Territoriali del Governo Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto, consultabile e liberamente accessibile al seguente link:

https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

3.2 CHIARIMENTI

1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo della piattaforma Sintel nell’area “Comunicazioni della procedura” presente nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione Sintel.

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3. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: “Richiesta chiarimento”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. La Stazione Appaltante procederà a pubblicare sul proprio profilo committente, www.regione.veneto.it (all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”) le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su Sintel e rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura".

5. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

6. Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata di Sintel, o nel caso in cui il concorrente non sia obbligato legalmente ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

7. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

8. È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

3.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all’art.

76, comma 5, del Codice, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nel canale “Comunicazioni procedura” relativa alla gara e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla piattaforma Sintel.

2. Eventuali comunicazioni da parte della Stazione Appaltante aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute di gara e le comunicazioni inerenti la documentazione della procedura, vengono pubblicate sul sito attraverso la medesima funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura.

3. L’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

4. Le predette comunicazioni sono altresì pubblicate sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all’interno della sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”, al

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medesimo link ove è stata pubblicata tutta la documentazione di gara.

5. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4.1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara

1. L’appalto è finalizzato alla stipula di un contratto con un operatore economico qualificato al quale affidare i servizi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale, così come descritti ed alle condizioni esplicitate nel Capitolato Speciale d’Appalto, ed è articolato nel macro-servizio “Servizi amministrativi” che costituisce categoria principale e nel macro servizio “Servizi postali” che costituisce categoria secondaria.

2. L’importo a base di gara è pari a Euro 19.611.600,00= di cui Euro 1.800,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato come descritto nel Progetto Tecnico, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice.

Descrizione del servizio CPV P (principale) S (secondaria)

Importo

Servizi amministrativi e informatici 79342320-2 79511000-9 72000000-8

P € 10.129.800,00

Servizi postali 64112000-4 S € 9.480.000,00

Totale importo soggetto a ribasso € 19.609.800,00

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Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.800,00

Totale importo a base di gara € 19.611.600,00

3. L’importo a base di gara è stato determinato sulla base delle quantità previste in fornitura. La stima è stata effettuata con riferimento alle quantità annuali di avvisi di scadenza, di avvisi di accertamento, di bonifiche puntuali dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche, di chiamate al call/contact center, secondo quanto rilevato nell’esercizio 2019.

4. La tabella sottostante riporta, per ogni servizio, le quantità stimate nell’arco temporale del contratto ed i prezzi posti a base di gara (con la lett. “P” sono individuate i servi della categoria principale; con la lett. “S” i sevizi della categoria secondaria):

Tipologia di servizio (prestazioni principali e

secondarie)

P/S Prezzo unitario

Quantità annuale stimata

Importo annuale presunto

Importo triennale presunto

Avvisi di scadenza P 0,80 400.000 320.000,00 960.000,00

Spese postali per invio

avvisi di scadenza S 0,40 400.000 160.000,00 480.000,00

Avvisi di accertamento P 3,00 800.000 2.400.000,00 7.200.000,00 Spese postali notifica avvisi

di accertamento S 4,00 750.000 3.000.000,00 9.000.000,00

Bonifiche dati calcolate per

pratica P 4,20 55.000 231.000,00 693.000,00

Call/contact center assistenza al contribuente per chiamata telefonica

P 1,90 180.000 342.000,00 1.026.000,00 Servizio rimborsi /

compensazioni calcolati per pratica

P 3,80 22.000 83.600,00 250.8000,00

a) Importo totale, soggetto a ribasso 6.536.600,00 19.609.800,00 b) Importo oneri di sicurezza, non soggetti a

ribasso 600,00 1.800,00

Importo complessivo dell’appalto (a + b) 6.537.200,00 19.611.600,00

5. Resta inteso che l'effettivo corrispettivo contrattuale dipenderà dalle prestazioni e richieste dalla Stazione Appaltante nel corso della durata del contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo di sorta per il mancato raggiungimento delle quantità come sopra stimate. Le prestazioni, pertanto, saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante e riconosciute a consumo sulla base dei prezzi unitari formulati dall'Appaltatore in sede di offerta.

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6. Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice, i costi di cui sopra comprendono i costi della manodopera che la Stazione Appaltante - con riferimento alle attività della prestazione principale e al numero di risorse minimo previsto dal capitolato di gara - ha stimato complessivamente in € 2.047.195,20; non sono invece quantificabili i costi della manodopera relativi alle attività della prestazione secondaria.

7. Per il presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Si quantificano in € 1.800,00=, non soggetti a ribasso, gli oneri derivanti dalla partecipazione agli incontri annuali di cooperazione e coordinamento nel quale verranno comunque fornite agli operatori attivi presso la sede centrale di Venezia, S. Croce 1187 tutte le indicazioni in merito ai possibili rischi specifici delle attività previste.

4.2 Suddivisione in lotti

1. Ai sensi dell’art. 51, comma.1, del Codice, l’appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività previste sono omogenee e funzionali rispetto al corretto svolgimento dell’attività di gestione della tassa automobilistica. Le attività previste richiedono infatti una fortissima integrazione che è condizione indispensabile per portare correttamente a termine le operazioni di accertamento e di recupero dell’imposta nei termini di legge.

2. L’efficacia stessa di un avviso di accertamento si realizza solo nel momento in cui il medesimo viene correttamente notificato; viceversa, un atto di accertamento tributario non correttamente elaborato ma correttamente notificato, non produce parimenti alcun effetto. Per tale ragione le attività amministrative e le attività postali non possono considerarsi effettuate e quindi liquidabili qualora non raggiungano congiuntamente l'obiettivo del consentire alla Stazione Appaltante l’incasso tributario. L’obiettivo principale della gara di appalto, infatti, è prevalentemente condurre correttamente ed in modo efficace la lotta all’evasione tributaria della tassa automobilistica.

3. Con riferimento all’anno 2019, nell’ambito della lotta all’evasione del tributo, la Regione del Veneto ha notificato circa 730.000 avvisi di accertamento. A fronte di tali grandezze, per garantire un'efficace ed efficiente riscossione e recupero della tassa automobilistica è assolutamente indispensabile che i flussi di dati siano allineati nel rispetto di standard tecnologici condivisi. Affidare il servizio a diversi operatori economici comporterebbe, ragionevolmente, il notevole rischio di un mancato allineamento dei flussi di dati e delle conseguenti attività, potendo provocare così un rilevante danno economico e d’immagine per l’Amministrazione regionale.

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5. DURATA, OPZIONI E RINNOVI, VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO 5.1 DURATA

1. Il servizio viene affidato per anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13, del Codice: in tal caso la durata triennale del contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del servizio redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

3. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

5.2 OPZIONI E RINNOVI

1. La Stazione Appaltante si riserva l’opzione di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 3 (tre) anni. Il relativo esercizio è subordinato all’approvazione di apposito atto da parte della Giunta regionale del Veneto.

2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica) ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

3. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. b), del Codice. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell’Ente, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante in sede di fatturazione.

4. L’Appaltatore, comunque, non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con la Stazione Appaltante. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

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5.3 VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO

1. Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi e dell’eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi, è pari a € 42.491.800,00=, così come schematicamente riassunto nel sotto indicato prospetto:

Importo triennale Importo complessivo dell’appalto, inclusi oneri di sicurezza 19.611.600,00 Importo del rinnovo espresso per ulteriori 36 mesi, inclusi oneri di

sicurezza 19.611.600,00

Proroga tecnica, ex art. 106, co .11, del Codice (6 mesi), inclusi oneri

di sicurezza 3.268.600,00

Totale valore massimo stimato dell’appalto 42.491.800,00

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

3. I consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

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4. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Si rinvia in merito alla determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 recante “Partecipazione delle reti di imprese alla procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici”.

5. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la società in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.

951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, UPI Veneto e ANCI Veneto, costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

3. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

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8.1. REQUISITI DI IDONEITA’

1. (per tutte le tipologie di società ed i consorzi) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito).

2. L’operatore economico, con riferimento ai servizi della prestazione secondaria (servizi postali) dovrà essere in possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.lgs. 22 luglio 1999, n.

261, come modificato dal D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, titolo abilitativo per operare nel settore postale, ai sensi dell’art. 114 comma 3 del Codice.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il concorrente deve aver realizzato complessivamente, negli esercizi sociali 2017, 2018, 2019 un fatturato globale medio annuo, calcolato in relazione al periodo di riferimento dell’appalto, non inferiore a € 9.805.800,00=, pari a 1,5 volte l’importo posto a base di gara [(€ 19.611.600,00/3)*1,5= € 9.805.800,00].

2. Per esercizio sociale si intende l’esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (articoli 2423 e 2490 Codice Civile e articolo 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l’anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell’esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito è necessario che l’ultimo bilancio d’esercizio sia necessariamente stato approvato e/o depositato a norma di legge.

3. Tale requisito viene richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile ed esperto rilevata la complessità del servizio, articolato in molteplici attività integrate tra di loro, che deve essere espletato con regolarità e continuità al fine di portare correttamente a termine le operazioni di accertamento e recupero dell’imposta nei termini di legge, così come evidenziato al precedente paragrafo 4.2.. A tal fine assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economica e finanziaria adeguata e proporzionata al valore complessivo posto a base di gara con la finalità di assicurare un soddisfacente livello qualitativo dei servizi offerti.

4. La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’articolo 86 comma 4 e allegato XVII parte I°

del Codice:

• per le società di capitali mediante i bilanci (anche per estratto) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

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• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico e la Dichiarazione IVA.

5. Le imprese, che per fondati motivi, non fossero in grado di presentare la documentazione chiesta dall’Amministrazione, potranno comunque provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione considerata idonea dalla Stazione Appaltante.

6. All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta, si procederà all’esclusione dalla procedura del concorrente.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. Ai fini dell’ammissione alla procedura il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere eseguito negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019) servizi analoghi a quelli oggetto di gara, relativamente alla prestazione principale (servizi amministrativi ed informatici) per un importo complessivo non inferiore a € 6.077.800,00= pari a 0,6 volte l’importo previsto al paragrafo 4.1 del presente disciplinare. Per servizi analoghi si intendono servizi amministrativi e informatici a supporto della gestione di tributi in genere.

b) avere eseguito negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019) servizi analoghi a quelli oggetto di gara, relativamente alla prestazione secondaria (servizi postali) per un importo complessivo non inferiore a € 5.688.000,00= pari a 0,6 volte l’importo previsto al paragrafo 4.1 del presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ed è dimostrabile mediante copia dei contratti, fatture, attestazioni formali dei committenti, ovvero altra documentazione facente fede fino a querela di falso.

c) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati secondo la normativa vigente, o prove relative all’impiego di misure equivalenti, per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia conforme all’originale della suddetta certificazione.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

1. Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

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3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e della rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziante o GEIE con riferimento alla/e prestazione/i che seguirà;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6. Il requisito relativo al possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, deve essere posseduto:

a) dall’impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE che eseguirà la prestazione secondaria (servizi postali);

b) dall’impresa aderente al contratto di rete indicata come esecutrice della prestazione secondaria (servizi postali) e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7. Il requisito di cui al precedente punto 8.2. Requisiti di capacità economica finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. La restante percentuale deve essere posseduta da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate anche in misura diversa comunque tale da coprire il 100% del requisito stesso. Al riguardo si precisa che il possesso del requisito in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione al requisito richiesto dalla lex specialis di gara, a prescindere dal totale degli importi posseduti. L’operatore economico, in possesso del requisito per essere mandatario del raggruppamento, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte del requisito posseduto, inferiore a quello speso dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso del requisito in misura maggioritaria in capo a quest’ultima. In sostanza, ai fini della qualificazione di un RTI, non rileva il fatto che il soggetto designato come mandatario possegga la maggioranza in termini “assoluti” del requisito, essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale superiore rispetto a quella delle

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mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere il requisito minimo di partecipazione (vedasi chiarimento sul bando-tipo ANAC n. 3 pubblicato in data 19 novembre 2018 e delibera ANAC n. 1207 del 18 dicembre 2019).

8. Il requisito di cui al precedente punto 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett.

a ) e b) deve essere posseduto:

- in relazione alla prestazione principale (servizi amministrativi e informatici): nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;

- in relazione alla prestazione secondaria (servizi postali): nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla/dalle mandante/i.

9. Il requisito di cui al precedente punto 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett.

c), deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE con riferimento alla/e prestazione/i che eseguirà.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici con riferimento alla/e prestazione/i che eseguiranno.

Il requisito relativo al possesso della licenza individuale di cui all’art. 5 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici della prestazione suddetta.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui precedenti punti 8.2. e 8.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può

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spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

3. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

4. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

6. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

8. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano

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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

10. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.

105 del Codice e dal “Protocollo di Legalità” disponibile tra la documentazione di gara; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Regione di quanto subappaltato.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo presso i locali della sede centrale di Venezia, Palazzo ex Esav, S. Croce 1187 quale il concorrente potrà altresì visionare l’applicativo attualmente utilizzato per la gestione della tassa automobilistica regionale, è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è, quindi, causa di esclusione dalla procedura di gara.

2. Il concorrente interessato dovrà trasmettere la propria richiesta attraverso la funzionalità

“Comunicazione procedura” di Sintel. Nella menzionata richiesta il concorrente dovrà chiaramente indicare: a) denominazione del concorrente; b) recapito telefonico; c) recapito mail; d) nominativo e qualifica della/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo.

3. La Stazione Appaltante comunicherà, sempre attraverso la funzionalità “Comunicazione procedura”, la data e l’ora del relativo sopralluogo, fornendo il nominativo e il recapito telefonico del funzionario regionale incaricato del sopralluogo.

4. Il sopralluogo potrà effettuarsi fino a 7 (sette) giorni prima della data indicata per la presentazione delle offerte.

5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro, da un procuratore speciale o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Nel caso di partecipazione alla procedura di un consorzio di cooperative è possibile l'effettuazione del sopralluogo da parte del rappresentante legale o direttore tecnico o soggetto diverso munito di delega dell'operatore economico che sarà indicato in fase di gara

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quale esecutore. Ciascun partecipante al sopralluogo dovrà essere munito di documento di identità. Per ogni impresa potranno partecipare al massimo due persone incaricate dell'effettuazione del sopralluogo. In caso di partecipazione alla procedura in forma di R.T.I.

al sopralluogo potrà comunque provvedere anche solo uno degli operatori economici componenti il raggruppamento, essendo comunque possibile lo svolgimento del sopralluogo anche da parte di ulteriori operatori economici che fanno parte del R.T.I, sempre con un massimo di due persone per ciascun componente il raggruppamento. Ciascun operatore economico potrà effettuare il sopralluogo una sola volta.

6. Ai rappresentanti dei concorrenti che effettueranno il sopralluogo verrà fornita un'apposita attestazione. Prima dell'esperimento della gara i funzionari regionali incaricati al sopralluogo trasmetteranno al soggetto deputato all’espletamento della gara l'elenco di tutti i concorrenti che avranno effettuato la visita di sopralluogo. Trattandosi di sopralluogo facoltativo non è richiesto, ai fini dell'ammissione alla gara, l'inserimento nella “Busta A - Documentazione Amministrativa”, dell'attestazione rilasciata dal personale incaricato.

12. GARANZIA PROVVISORIA 1. L’offerta dovrà essere corredata di:

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% dell’importo a base di gara, vale a dire per un importo pari a € 196.116,00=

(centonovantaseimilacentosedici/00); l’importo della cauzione risulta già ridotto nella misura del 50%, rispetto alla percentuale ordinaria del 2% dell’importo a base di gara, ai sensi del comma 7 del predetto articolo, in quanto il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 è richiesto quale requisito di ammissione alla gara (paragrafo 8.3, lett. c del presente disciplinare);

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. La garanzia dovrà essere resa con le modalità e forme espressamente previste al citato art. 93 del Codice.

3. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.

84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili

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all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

4. La garanzia provvisoria copre, ai sensi del citato art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

5. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

6. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

7. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

1. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il comunicato del Presidente del 20 maggio 2020 ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all’art. 1 comma 65 della Legge n. 266/2005, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”), al fine di supportare amministrazioni ed imprese nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica legate al Covid-19.

2. In particolare, sono esonerati dal versamento del contributo “gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti, di cui all’art. 3, comma 1, lett. o) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”.

3. Per quanto precede, gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento, non sono tenuti a versare il contributo a favore dell’ANAC.

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14. REQUISITI INFORMATICI

1. Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l’Operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware), dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all’elenco pubblico dei certificatoti riconosciuti dall’Agid (http://www.agid.gov.it), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche di cui alla Direttiva 1999/93/CE, così come descritto all’art. 4 del documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, al quale si rinvia.

15. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE

1. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di intermediazione telematica Sintel entro il seguente termine tassativo:

mercoledì 30 Settembre 2020, ore 17:00 , pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

2. L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

> una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al successivo art. 18;

> una “busta telematica” contenente l’OFFERTA TECNICA di cui al successivo art 19;

> una “busta telematica” contenente l’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo art.

20.

3. Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato

“Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso

“Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso

“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano

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a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

4. Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip ovvero equivalenti software di compressione dati; salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

5. ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.

In caso di partecipazione in forma aggregata, il concorrente prima di iniziare il percorso guidato

“Invia offerta”, accedendo al Dettaglio di una procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce “Partecipazione in forma aggregata”, che consente la creazione di nuove forme di raggruppamento, diverse dalla forma singola, attraverso la pagina “Crea forma aggregata di partecipazione”.

Il concorrente mandatario dovrà dapprima inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare poi da una combo-box, intestata “Seleziona forma aggregata di partecipazione”, una delle modalità di partecipazione elencate dalla tendina (Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, etc.).

Una volta cliccato su “Seleziona”, la pagina si aggiornerà con tre nuovi campi (Ragione sociale, Partita IVA e Codice fiscale); il concorrente mandatario dovrà quindi inserire i riferimenti delle “imprese mandanti” (ovvero delle altre imprese componenti il raggruppamento).

Una volta selezionata una ragione sociale (digitando le prime tre lettere vengono individuati gli operatori economici registrati a Sintel attraverso autocompletamento), i campi “Partita IVA” e “Codice Fiscale” si valorizzano automaticamente. L’utente ha comunque la possibilità di compilare manualmente oppure modificare tutti e tre i campi.

Il concorrente mandatario confermerà i dati inseriti cliccando su “Aggiungi”: comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati inseriti relativi a ciascuna impresa. Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il concorrente dovrà cliccare su “Conferma”, e verrà reindirizzato alla pagina “Partecipazione in forma aggregata”.

Sarà ora visibile una tabella, contenente la forma aggregata creata.

Per ulteriori informazioni relative alla partecipazione in forma aggregata e alle modalità di sottomissione dell’offerta in forma aggregata si rimanda al documento “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici – Partecipazione alle gare”, messo a disposizione su Sintel nella sezione Help: “Guide e Manuali”.

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6. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7. La domanda di partecipazione il DGUE e le dichiarazioni a corredo, l’offerta tecnica e l’offerta economica:

(i) devono essere sottoscritte digitalmente, con marcatura temporale, dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; in quest’ultimo caso, va prodotta la documentazione attestante i necessari poteri di firma);

(ii) potranno essere sottoscritte digitalmente, con marcatura temporale, anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

(iii) devono essere rese e sottoscritte digitalmente, con marcatura temporale, dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

8. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

9. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

11. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni solari dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di

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gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel Bando di Gara e nel precedente art 15 del presente disciplinare, a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali - operatore economico all'interno del citato sito).

2. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive (di seguito, per brevità “Step”) dell'apposita procedura guidata di Sintel. Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;

ii) invio dei medesimi, unitamente a quelli generati da Sintel.

Si precisa che la fase i), da sola, non concretizza l’invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta, in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti).

Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

3. In particolare, il concorrente dovrà inviare, attraverso la funzionalità “Invia Offerta”:

a) la Documentazione amministrativa;

b) l’Offerta Tecnica;

c) l’Offerta Economica .

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

4. La piattaforma Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve

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necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

5. Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, in quanto l'invio della medesima avviene solamente al quinto ed ultimo step

"Riepilogo ed Invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione

"Invia Offerta" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente, i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente senza che l’offerta venga inviata. Il tutto, fermo restando che detto “Invio dell'offerta” deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.

6. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato, anche atteso che la piattaforma Sintel non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia Offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

7. Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente, oltre che buona norma di diligenza professionale, connettersi a Sintel con un congruo anticipo, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in modo tale da inserire i dati ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma;

- è obbligo del concorrente, oltre che buona norma di diligenza professionale, controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma, verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed Invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo Invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente all'Invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso del termine perentorio per la presentazione dell’offerta.

8. Si precisa, ancora, che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di avere completato tutti i

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